La valutazione del giudice di merito in materia di diritto speciale

AutoreGiuseppe Moscatt
Pagine248-250

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@1. La vicenda in esame: banco di prova o conferma?

È dato frequente della prassi quello di ritrovare nella giurisprudenza, anche di legittimità, o la conferma delle regole di diritto sostanziale codificate nelle varie fonti del diritto; o il banco di prova di nuove teorie che proprio dalla prassi traggono la loro linfa vitale 1.

Siffatta esperienza assume un ruolo di mezzo interpretativo, oltrechè di regola generale di settore, nella materia di navigazione, dove fra i principi interpretativi e fra le fonti del diritto, trova sede la c.d. consuetudine, la cui peculiare posizione nella scala delle fonti consente di dare rilevanza alla domanda di sicurezza e di coniugare principi scritti e realtà concrete, fino ad aprire nuovi orizzonti al legislatore che salvaguarda le istanze dei giudici di merito, voci della opinione pubblica, oggi più che mai allarmata per i pericoli comuni alla circolazione dei mezzi di trasporto 2.

Ecco, allora, i presupposti della sentenza in commento, su cui non si può convenire e che offre l'occasione sia per rivedere la normativa comune a tutela della sicurezza dei trasporti 3, sia per sottolineare come le valutazioni dei giudici di merito, per la loro insindacabilità, costituiscono linfa vitale per la rilevanza del diritto speciale 4.

E, invero, la sentenza in commento, si fonda su delle condizioni che vanno intese alla luce di quanto premesso:

a) il reato di "attentato alla sicurezza dei trasporti" è a forma libera, vale a dire che le modalità dell'azione del reo vanno a coordinarsi di volta in volta con l'elemento naturale, in armonia con la nota tesi della causalità umana 5;

b) è reato con evento di pericolo, vale a dire che per la sua esistenza non si richiede un effettivo danno materiale, ma basta uno stato di fatto idoneo a produrre danno 6;

c) la valutazione va fatta sul caso concreto, non in connessione a situazioni teoriche, con esclusione di qualunque predeterminazione "a tavolino";

d) l'accertamento della pericolosità della condotta è un giudizio che, se congruamente motivato, in fatto e in diritto, preclude ogni intervento del giudice di legittimità 7.

Venendo al fatto, dunque, la Corte Suprema ha ritenuto sussistere le tre circostanze or ora citate, astenendosi dall'intervenire in ottemperanza al suo ruolo di garante della legittimità nell'applicazione delle leggi e di lasciare immutata la ricostruzione della dinamica dei fatti e la irrogazione della relativa sanzione. Infatti, la Corte ha confermato le scelte dei giudici di merito, qualificando pericolosa la condotta di un pilota d'aeromobile leggero che circolava sulle piste di un aeroporto con la radio di bordo non accesa, anche impedendo volontariamente qualsiasi contatto con la torre di controllo. E ciò in zona di avvicinamento all'aeroporto di Alghero, con traffico intenso, con un velivolo lento nell'alzarsi in volo, circostanza che costituiva forte rischio di collisione, anche se le situazioni di rischio al riguardo di fatto non esistevano.

Dunque, la "forma libera" andava individuata nella mutevole ricostruzione delle circostanze del caso atte a condizionare il pericolo, sia se poste in essere dal reo da solo, o sfruttando la situazione oggettiva: qui, invero, l'avere mantenuta volontariamente spenta la radio e l'essersi messo in circolazione su piste di un aeroporto ad intenso traffico; l'"evento di pericolo", consistito nello stato oggettivo di rischio, non incidendo sulla sua sussistenza qualsiasi condotta successiva, posta da terzi, per rimuovere la situazione stessa - nella specie, la sentenza dà atto che l'esercizio del volo strumentale, e la velocità di manovra da parte degli aeromobili di linea, potevano produrre di per sé un danno, poiché l'intervento in emergenza già era potenziale per la perdita dell'assetto e per una eventuale caduta. Nondimeno, l'acclarata testimonianza di un comandante d'aeromobile di linea, che aveva visualizzato le "follie acrobatiche" del ricorrente, metteva in seria difficoltà la sua pretesa di impugnare la sentenza di merito per vizio analogico, giacché proprio il segnalato pericolo di collisione, pur non integrando le regole tecniche dell'aria 8, costituiva un elemento inoppugnabile per la responsabilità penale, stante la obiettiva messa a repentaglio della sicurezza della navigazione di colui che trascura gli obblighi di comunicazione 9.

Proprio l'applicazione flessibile delle "regole dell'aria" e una più rigida interpretazione degli "obblighi di comunicazione", rappresentano gli indici di un "merito" intoccabile da parte dei giudici di legittimità, i quali, ove avessero aval-Page 249lato una lettura coerente al principio di offensività, e alla qualificazione dell'evento di pericolo, più come una condizione obiettiva di punibilità; avrebbero invertito il delicato equilibrio raggiunto in dottrina 10 e in giurisprudenza 11 sul ruolo della "rilevanza dell'uso" nella gerarchia delle fonti nel diritto speciale, lacerando un tessuto connettivo con l'opinione pubblica ormai radicata nella difesa della sicurezza della navigazione 12.

In altri termini, la natura "vivente" della materia di navigazione, alla stregua di qualsivoglia diritto speciale 13, implica un progressivo riavvicinamento fra i soggetti destinatari delle regole e coloro che istituzionalmente, o le formulano, o le eseguono, ovvero vigilino sulla loro applicazione nel concreto loro esplicarsi, vale a dire il potere giudiziario: di qui, la necessità di ampliare nella materia "de qua" l'area dei "giudizi di merito", spesso verificando la natura "tecnica" del rapporto contestato, circoscrivendo l'intervento dei giudizi di legittimità ad obiettive esigenze di salvaguardia da vizi logici o giuridici delle motivazioni espresse in sede di primo esame della vicenda contestata 14.

Insomma, il ricorso al...

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