Proroga della validita' delle opzioni tariffarie base relative al servizio di distribuzione del gas. (Deliberazione n. 104/04).

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 25 giugno 2004 Proroga della validita' delle opzioni tariffarie base relative al servizio di

distribuzione del gas. (Deliberazione n. 104/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 giugno 2004; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n.

237/00); la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 69/04 (di seguito: deliberazione n. 69/04); Considerato che

la deliberazione n. 237/00 prevede che il primo periodo di regolazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione del gas termina il 30 giugno 2004; la deliberazione n. 69/04 prefigura la definizione di provvedimenti in materia di tariffe di distribuzione del gas per il secondo periodo di regolazione e che il procedimento avviato con tale deliberazione non si e' ancora concluso; e' stata segnalata da parte degli operatori del settore, anche nel corso di incontri di approfondimento con gli uffici dell'Area gas, l'esigenza di far coincidere, per motivi di uniformita' nell'applicazione delle tariffe regolate, l'inizio dell'anno termico della distribuzione con quello del trasporto, fissato al 1° ottobre; e' pervenuta dalle associazioni Anigas, Assogas e Federgasacqua (prot. Autorita' n. 14671 del 22 giugno 2004) la richiesta di avviare il secondo periodo di regolazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione del gas prevedendo un periodo transitorio, che confermi le scelte fino ad oggi operate, al fine di garantire la necessaria stabilita' al sistema; la proroga delle opzioni tariffarie dell'anno termico 2003-2004 non comporta alcun intervento sui sistemi informativi degli operatori e impatto sui flussi economici delle aziende; la struttura dell'opzione tariffaria, in base al combinato disposto degli articoli 6 e 7 della deliberazione n. 237/00 puo' essere articolata in scaglioni di consumo con i limiti previsti dalla medesima deliberazione; Ritenuto che sia opportuno

al fine di uniformare l'anno termico delle tariffe di distribuzione del gas a quello del trasporto, stabilire che il secondo periodo di regolazione dell'attivita' di distribuzione del gas sia compreso nel periodo intercorrente dal 1° ottobre 2004 al 30 settembre 2008, e che ciascun anno termico di...

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