COMUNICATO - Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata 'Valdichiana' in 'Valdichiana toscana' e modifica del relativo disciplinare di produzione. (11A11320)

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Valdichiana, intesa ad ottenere la modifica della Denominazione di Origine Controllata «Valdichiana» in «Valdichiana toscana» e modifica del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2011, presente il rappresentante della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -, Via XX Settembre n° 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.

Annesso

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI

ORIGINE CONTROLLATA «VALDICHIANA TOSCANA».

Art. 1.

Denominazione

  1. La Denominazione di Origine Controllata «Valdichiana toscana» e' riservata ai vini bianco o bianco vergine, chardonnay, grechetto, spumante, frizzante, rosso, rosato, sangiovese, vin santo, vin santo riserva che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

    Art. 2.

    Base ampelografica

  2. I vini a Denominazione di Origine Controllata «Valdichiana toscana» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

    Bianco

    o «Bianco vergine»: Trebbiano toscano min. 20%; Chardonnay, Pinot bianco, Grechetto, Pinot grigio, da soli o congiuntamente, fino all'80%.

    Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%.

    Chardonnay: Chardonnay minimo 85%.

    Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni non aromatici a bacca bianca rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%.

    Grechetto: Grechetto minimo: 85%.

    Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca non aromatici, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%.

    Rosso e Rosato: Sangiovese minimo 50%; Cabernet, Merlot, Sirah da soli o congiuntamente massimo 50%.

    Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%.

    Sangiovese: Sangiovese minimo 85%.

    Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%.

    Vin Santo e Vin Santo riserva: Trebbiano toscano e Malvasia bianca da soli o congiuntamente minimo 50%.

    Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 50%, ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

    Art. 3.

    Zona di produzione delle uve

  3. Le uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valdichiana toscana» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano, Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana in provincia di Arezzo e Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi, Montepulciano in provincia di Siena.

    Tale zona e' cosi' delimitata:

    in prossimita' di Arezzo, in localita' La Mossa, al Km 145 della strada statale n.71, ha inizio la delimitazione del territorio dei vini «Valdichiana». Da questo punto procede verso sud seguendo la suddetta statale e, dopo aver superato la confluenza (quota 281) con la strada statale n.75 per le localita' di Olmo, Pieve a Quarto, Policiano, Pieve di Rigutino. Da Rigutino verso nord-est, segue la strada per Pieve di Rigutino, quindi attraverso una mulattiera, passa per podere Rigutinelli, podere Sartiano, podere La Torre, quindi verso Villa Rada, quote 480, 526, poggio Sorbino, quote 430, 365 (Il Castello), giunge a Cozzano. Da Cozzano prosegue attraverso una rotabile prima e una carreggiabile poi verso Villa Apparita...

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