DECRETO 16 maggio 2003 - Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 273 del 12 dicembre 2002, a favore delle produzioni ceramiche

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive integrazioni e modificazioni recante «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita»; Visto l'art. 13, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che attribuisce al Ministro delle attivita' produttive il potere di determinare i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse (Euro 1.033.000 per l'anno 2002 e Euro 2590.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004) indicate al comma 1 dello stesso art. 13; Sentito il Consiglio nazionale ceramico; Decreta

Art. 1.

Definizione e finalita' delle iniziative 1. Le risorse citate nelle premesse sono destinate alla tutela e allo sviluppo del comparto ceramico, al fine della valorizzazione dei marchi «Ceramica artistica e tradizionale» e «Ceramica di

qualita» di seguito denominati rispettivamente CAT e CQ, istituiti con decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 giugno 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997.

  1. Il marchio CAT ha lo scopo di tutelare le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte in conformita' al disciplinare tipo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997 e ai disciplinari di zona approvati dal Consiglio nazionale ceramico; 3. Il marchio CQ ha lo scopo di tutelare le altre produzioni ceramiche effettuate in conformita' all'apposito disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997.

    Art. 2.

    Qualificazione delle iniziative 1. Le iniziative finanziabili concernono progetti diretti a realizzare almeno una delle seguenti finalita'

    1. promuovere le esportazioni dei prodotti ceramici mediante la presentazione in Italia e all'estero, la loro pubblicizzazione, lo studio dei mercati; b) incrementare i flussi turistici con particolare riguardo alle zone di antica tradizione ceramica; c) favorire lo sviluppo tecnologico, organizzativo e gestionale del settore; d) promuovere la ricerca e la diffusione di tecnologie applicabili alle produzioni ceramiche; e) effettuare convegni di studi, curare pubblicazioni specializzate, organizzare concorsi a carattere nazionale e internazionale finalizzati alla promozione della qualita' dei prodotti.

    Art. 3.

    Strumenti attuativi 1. Il Ministero delle attivita' produttive, di seguito indicato con il termine «Ministero» realizza i progetti di cui al precedente articolo anche mediante convenzioni con enti pubblici o privati e associazioni costituite da almeno tre...

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