LEGGE 9 luglio 1990, n. 188 - Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualita'

Coming into Force01 Agosto 1990
Enactment Date09 Luglio 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/07/17/090G0229/CONSOLIDATED/19960210
Published date17 Luglio 1990
Official Gazette PublicationGU n.165 del 17-07-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Finalita' della legge

  1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni italiane di ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita', ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata dallo Stato con l'apposizione dei marchi "ceramica artistica e tradizionale" e "ceramica italiana di qualita'".

  2. I decori, le forme e la qualita' della ceramica italiana sono tutelati attraverso:

  1. il Consiglio nazionale ceramico;

  2. i comitati di disciplinare;

  3. le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

  4. i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Art 1.

Finalita' della legge

1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni di ceramica artistica e tradizionale, ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata con l'apposizione del marchio "ceramica artistica e tradizionale", in conformita' ad un disciplinare-tipo approvato dal Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4. La tutela delle altre produzioni ceramiche, effettuate in conformita' all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, viene attuata con l'apposizione del marchio "ceramica di qualita'".

((2. I decori, le forme e la qualita' della ceramica sono tutelati attraverso:

  1. il Consiglio nazionale ceramico;

  2. i comitati di disciplinare;

  3. le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

  4. i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2)).

Art 2.

Produzioni ceramiche tutelate

  1. Ai fini della presente legge sono tutelate le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ceramica, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione.

  2. Tutte le altre produzioni, purche' effettuate nel territorio nazionale in conformita' all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sono considerate ceramica italiana di qualita'.

  3. I marchi di cui all'articolo 1 individuano il produttore, il luogo di origine e le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati - porcellana, gres, terracotta comune e maiolica o terraglia - in conformita' alle norme UNI.

Art 2.

Produzioni ceramiche tutelate

  1. Ai fini della presente legge sono tutelate le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ceramica, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione.

    2. Tutte le altre produzioni, purche' effettuate in conformita' all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sono considerate ceramica di qualita'.

  2. I marchi di cui all'articolo 1 individuano il produttore, il luogo di origine e le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati - porcellana, gres, terracotta comune e maiolica o terraglia - in conformita' alle norme UNI.

Art 3.

Registri dei produttori di ceramica

  1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2 vengono istituiti il "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" e il "registro dei produttori di ceramica italiana di qualita'", rispettivamente depositati presso la commissione provinciale per l'artigianato e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competenti per territorio.

  2. La richiesta di iscrizione al registro puo' essere inoltrata da singoli produttori ceramici nonche' dai titolari o legali rappresentanti di imprese ceramiche secondo modalita' e condizioni stabilite dal Consiglio nazionale ceramico.

  3. L'iscrizione al registro e' disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato, su conforme parere del comitato di cui agli articoli 7 e 11, o dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, secondo le disposizioni del Consiglio nazionale ceramico.

Art 3.

Registri dei produttori di ceramica

  1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2 vengono istituiti il "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" e il "registro dei produttori di ceramica italiana di qualita'", rispettivamente depositati presso la commissione provinciale per l'artigianato e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competenti per territorio.

  2. La richiesta di iscrizione al registro puo' essere inoltrata da singoli produttori ceramici nonche' dai titolari o legali rappresentanti di imprese ceramiche secondo modalita' e condizioni stabilite dal Consiglio nazionale ceramico.

  3. L'iscrizione al registro e' disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato, su conforme parere del comitato di cui agli articoli 7 e 11, o dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, secondo le disposizioni del Consiglio nazionale ceramico.

3-bis. Vengono altresi' istituiti, presso il Consiglio nazionale ceramico, un "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" e un "registro dei produttori di ceramica di qualita'" destinati alle iscrizioni dei produttori ceramici di Paesi membri dell'Unione europea che ne facciano espressa richiesta.

Art 4.

Istituzione e compiti

del Consiglio nazionale ceramico

  1. E' istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici, e la ceramica italiana di qualita'.

  2. Il Consiglio:

    a) individua e delimita, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali e' in atto una affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi - in caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per tipologie, caratteri e qualita' sia ad essa riconducibile;

    b) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avra' sede il comitato di disciplinare;

    c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica italiana di qualita';

    d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori piu' rappresentative e la regione interessata, i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui all'articolo 7;

    e) apporta, quando ne riscontri l'opportunita', le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione con la procedura adottata per la formazione degli stessi;

    f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7, e adotta le decisioni ritenute opportune;

    g) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;

    h) collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a conseguire la valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione da tenersi alternativamente in una localita' ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia centro-settentrionale;

    i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica artistica e tradizionale italiana nonche' quella di qualita', coordinando la propria attivita' con le regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro ente od organismo interessato;

    l) puo' svolgere gli altri compiti che vengano ad esso affidati per il migliore raggiungimento delle sue finalita' istituzionali.

  3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi consulenti tecnici.

Art 4.

Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramico

1. E' istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici, e la ceramica di qualita'.

  1. Il Consiglio:

    a) individua e delimita, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali e' in atto una affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi - in caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per tipologie, caratteri e qualita' sia ad essa...

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