DECRETO 25 maggio 1998 - Norme per l'utilizzazione di fondi per lo svecchiamento del parco agromeccanico

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE di concerto con IL MINISTRO DELLE FINANZE e IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, ed in particolare l'art. 29"; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, in particolare l'art. 2, comma 1, che ha istituito il Ministero per le politiche agricole; Visto il regolamento CE n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole ed in particolare l'art. 12; Vista la legge del 27 dicembre 1997, n. 449, concernente: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"; Considerato che per l'attuazione dell'art. 17, comma 34, della legge sopra citata, e' prevista l'emanazione di un apposito decreto per l'erogazione dei contributi per l'ammodernamento del parco agromeccanico italiano; Sentita la conferenza Statoregioni nella seduta del 19 marzo 1998;

Decreta: Art. 1.

  1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono finalizzate alla realizzazione dei seguenti obiettivi: a) contribuire allo svecchiamento del parco agromeccanico al fine di: ridurre i consumi di combustibile; ridurre i tassi di inquinamento gassoso ed acustico; ridurre i fenomeni derivanti dalla obsolescenza tecnica e gli effetti negativi sull'ambiente; ridurre i costi di manutenzione e di riparazione; migliorare le caratteristiche ergonomiche e il grado di sicurezza; b) contribuire allo svecchiamento delle attrezzature fisse relative alle strutture produttive del settore primario anche al fine di migliorare la qualita' dei prodotti agricoli, la sicurezza del luogo di lavoro e gli effetti sull'ambiente.

    Art. 2.

  2. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse, nuove di fabbrica, e ne consegnano, per rottamazione, una che al momento della richiesta del contributo risulti acquistata, immatricolata o fabbricata da piu' di dieci anni, e' riconosciuto un contributo statale sul prezzo di acquisto, desunto dalla fattura di acquisto, al netto di IVA, sempre che sia previsto dal venditore almeno un analogo sconto, sul prezzo di listino, IVA esclusa, depositato presso la camera di commercio competente per territorio, notificato a tutte le altre camere di commercio, e in vigore all'atto della stipula del contratto di acquisto.

  3. Il requisito decennale non e' richiesto nel caso di acquisti finalizzati all'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

  4. Il contributo statale e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. L'IVA si applica sul prezzo di acquisto fatturato al lordo del contributo statale ed al netto dello sconto del venditore.

    Art. 3.

  5. Per le macchine agricole di cui al comma 2 dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il contributo statale e' corrisposto per la sostituzione di una macchina con altra di pari genere (trattrice contro trattrice, mietitrebbiatrice contro mietitrebbiatrice, rimorchio contro rimorchio, ecc.).

  6. Per le attrezzature agricole portate e semiportate il contributo statale e' concesso per la sostituzione di una attrezzatura con un'altra senza vincolo di similarita' purche' compresa nell'ambito delle seguenti categorie: lavorazioni del terreno, semina/trapianto, concimazione e irrigazione; distribuzione dei...

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