DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1981, n. 738 - Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio

Coming into Force29 Dicembre 1981
Published date14 Dicembre 1981
Enactment Date25 Ottobre 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/12/14/081U0738/CONSOLIDATED/20010402
Official Gazette PublicationGU n.342 del 14-12-1981
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 94 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente delega al Governo per l'utilizzazione, nell'ambito della stessa Amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano subito un'invalidita', la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, per effetto di ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti d'istituto;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della legge 1 aprile 1981, n. 121;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Utilizzazione del personale invalido

Il personale delle forze di polizia indicate nell'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidita', che non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, e' utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 94 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente delega al Governo per l'utilizzazione, nell'ambito della stessa Amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano subito un'invalidita', la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, per effetto di ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti d'istituto;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della legge 1 aprile 1981, n. 121;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Utilizzazione del personale invalido

Il personale delle forze di polizia indicate nell'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidita', che non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, e' utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta.1

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 94 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente delega al Governo per l'utilizzazione, nell'ambito della stessa Amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano subito un'invalidita', la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, per effetto di ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti d'istituto;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della legge 1 aprile 1981, n. 121;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Utilizzazione del personale invalido

Il personale delle forze di polizia indicate nell'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidita', che non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, e' utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta. 2

Art 2.

Accertamento dell'invalidita'

L'invalidita', che non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, e' accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le commissioni di cui al precedente comma devono altresi' fornire indicazioni sull'utilizzazione del personale stesso, tenendo conto del grado di invalidita' determinato dalle ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza degli eventi indicati nel precedente art. 1.

Art 2.

Accertamento dell'invalidita'

L'invalidita', che non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, e' accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le commissioni di cui al precedente comma devono altresi' fornire indicazioni sull'utilizzazione del personale stesso, tenendo conto del grado di invalidita' determinato dalle ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza degli eventi indicati nel precedente art. 1.1

Art 2.

Accertamento dell'invalidita'

L'invalidita', che non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, e' accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le commissioni di cui al precedente comma devono altresi' fornire indicazioni sull'utilizzazione del personale stesso, tenendo conto del grado di invalidita' determinato dalle ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza degli eventi...

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