Uso abusivo della linea telefonica di servizio e truffa

AutoreMassimo Nunziata
Pagine648-649

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@1. La fattispecie concreta.

Con la sentenza che si annota il giudice militare di appello fornisce un interessante inquadramento giuridico-penale dell'uso abusivo per fini privati di linea telefonica di servizio, da parte di pubblico dipendente, rivestito della qualità soggettiva di militare, durante la prestazione lavorativa, riconducendolo alla fattispecie della truffa (in particolare p. e p. ex art. 234 c.p.m.p.) 1.

La struttura della fattispecie fraudolenta nel diritto penale militare è esattamente corrispondente al reato comune di cui all'art. 640 c.p., divergendone esclusivamente per la qualità di militare dell'agente e dell'offeso (c.d. «reato obiettivamente militare») 2.

L'articolazione motivatoria del giudice di prime cure aveva incentrato la conclusione della insussistenza del delitto di truffa nell'uso abusivo della linea telefonica essenzialmente sul rilievo che, trattandosi di un reato c.d. a cooperazione artificiosa della vittima, essa postulerebbe indefettibilmente l'offesa al patrimonio quale conseguente alla fattiva collaborazione del soggetto passivo ingannato, carente nella fattispecie concreta.

L'impugnazione di parte pubblica era, sostanzialmente, polarizzata sulla duplice osservazione che, da un lato, l'avvenuto approfittamento da parte dell'agente dell'apparecchio telefonico dell'ufficio durante il turno di servizio ben può configurare un espediente idoneo a mascherare la - avvenuta - scorrettezza nell'impiego della linea, rientrante nella nozione di «artificio»; d'altro lato, così traendo in errore l'Amm.ne circa il legittimo utilizzo dell'apparecchiatura, durante il compimento del servizio, l'agente ha conseguito un ingiusto profitto (consistente sia nell'avvenuto utilizzo indebito dell'apparecchio stesso sia nel valore delle telefonate effettuate, pari al numero degli scatti telefonici) con pari danno per l'Amm.ne di appartenenza.

La Corte di secondo grado ha condiviso i profili del gravame interposto, affermando, in adesione ad una consolidata giurisprudenza, la piena riconducibilità alla nozione di artificio o raggiro anche del mero silenzio, malizioso tenuto dall'agente, in presenza di un obbligo informativo a suo carico 3. In sintesi, poiché l'agente ha utilizzato, senza autorizzazione preventiva né comunicazione successiva, la linea telefonica pubblica per finalità estranee a quelle diPage 649 servizio ha, così, traslato fraudolentemente il relativo onere sull'Amm.ne di appartenenza, giovandosi sia...

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