DECRETO-LEGGE 15 giugno 2009, n. 61 - Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria. (09G0082)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10, 77 e 87 della Costituzione;

Vista l'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia;

Vista la decisione 2009/88/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2008, relativa alla conclusione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell'operazione militare dell'Unione europea «Atalanta»;

Vista la decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, concernente lo scambio di Lettere tra l'Unione europea e il Governo del Kenya sulle condizioni e modalita' del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte a continuare ad assicurare la piena operativita' delle unita' navali italiane impegnate nell'azione di contrasto della pirateria, espletata con grande efficacia e in piena aderenza agli obiettivi internazionali di prevenzione e repressione del grave fenomeno criminale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e della giustizia;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 4, le parole: «inclusi i reati a danno dello Stato o dei cittadini italiani che partecipano alla missione di cui all'articolo 3, comma 14, commessi in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati durante la medesima missione» sono sostituite dalle seguenti: «se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all'articolo 3, comma 14»;

    2. dopo il comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

    6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l'esercizio...

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