LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 «Norme per il trasferimento alle unita' sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica» ed alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 'Norme per il trasferimento alle unita' sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica' 1. All'art. 4, terzo comma, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78, sono soppresse le parole 'gabinetti per indagini radio-diagnostiche e radio-terapiche'.

  1. L'art. 12 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78, e' abrogato.

    Art. 2

    Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112' e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo l'art. 123 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e' aggiunto il seguente articolo:

    'Art. 123-bis Piano regionale per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B comportanti esposizioni a scopo medico ed esercizio da parte delle aziende unita' locali socio sanitarie (ULSS) delle funzioni relative al nulla osta 1. Con cadenza triennale, sulla base dell'inventario regionale delle sorgenti ed apparecchiature radiogene, la Giunta regionale approva il piano regionale per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico, che determina i bacini di utenza e, per ciascun bacino, la quantita' di sorgenti autorizzabili con nulla osta, tenuto conto delle caratteristiche e della tipologia delle apparecchiature e delle sorgenti radioattive gia' autorizzate.

  2. In attuazione degli articoli 27 e 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 'Attuazione delle direttive 89/618/ Euratom,90/641/Euratom,96/29/Euratom e2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti' e successive modificazioni, le aziende ULSS esercitano le funzioni relative al rilascio, alla modifica ed alla revoca del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B comportanti esposizioni a scopo medico, ivi comprese le sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita', di cui all'art. 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 'Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane'.

  3. Il nulla osta e' rilasciato, su domanda...

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