DECRETO 7 ottobre 2002 - Modificazioni al testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992; Visto l'art. 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni, secondo il quale, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992 sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni; Considerata la necessita' di apportare alcune misure correttive del testo unico sopra richiamato al fine di razionalizzare i vigenti criteri di concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992; Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 7 marzo 2002 ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Decreta:

Art. 1.

  1. Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni al testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di seguito denominato "testo unico". Tali modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per quella introdotta dal comma 3, che si applica anche alle domande gia' presentate, avranno efficacia per i bandi il cui termine iniziale di presentazione delle domande sia successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

  2. Al punto 2.2, lettera a) del testo unico, sono eliminate le parole "; tali attivita' di servizi possono utilizzare non piu' del 5% delle risorse complessive disponibili".

  3. Nel punto 3.1 del testo unico, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Tali agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono delle...

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