DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2012, n. 61 - Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell''articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale. (12G0082)

Capo I

Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 24, relativo all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2011;

Sentiti la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma Capitale;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 19 gennaio 2012;

Visti i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, reso nella seduta del 29 marzo 2012, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati, reso il 29 marzo 2012, e del Senato della Repubblica, reso il 29 marzo 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dell'interno, per i beni e le attivita' culturali, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della citta' metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata: «legge delega», il conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. A decorrere dall'istituzione della citta' metropolitana di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 24, comma 9, della legge delega, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla citta' metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.

2. Ferme restando le funzioni amministrative gia' attribuite dall'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonche' quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge, con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possono essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

- Si riporta il testo degli articoli 118 e 119 della

Costituzione della Repubblica Italiana:

Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e

Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra

Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b) e h)

del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.

.

Art. 119.

I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le

Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le

Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e

Regioni.

I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le

Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti

.

- La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119

della Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

6 maggio 2009, n. 103.

- Si riporta il testo dell'art. 24 della citata legge n. 42 del 2009:

Art. 24.(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell' art. 114, terzo comma, della Costituzione)

1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle citta' metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

L'ordinamento di Roma capitale e' diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche' delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta' del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di

Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:

a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il

Ministero per i beni e le attivita' culturali;

b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

d) edilizia pubblica e privata;

e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilita';

f) protezione civile, in collaborazione con la

Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell' art. 118, secondo comma, della Costituzione.

4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e' disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell' art. 117, sesto comma, della Costituzione nonche' in conformita' al principio di funzionalita' rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell' art.

6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

5. Con uno o piu' decreti legislativi, adottati ai sensi dell' art. 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, e' disciplinato...

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