DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 64 - Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l' istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identita'. (11G0107)

Coming into Force25 Maggio 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/05/10/011G0107/ORIGINAL
Published date10 Maggio 2011
Enactment Date11 Aprile 2011
Official Gazette PublicationGU n.107 del 10-05-2011
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2007, n. 112;

Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 33, comma 1, lettera d-ter);

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo IV del testo unico bancario, decreto legislativo n. 385 del 1993, in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

  1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il titolo V, e' aggiunto il seguente: «Titolo V-bis ISTITUZIONE DI UN SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE, SUL PIANO AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO D'IDENTITA' Art. 30-bis Definizioni

  2. Ai fini del presente decreto legislativo per furto d'identita' si intende:

    1. l'impersonificazione totale: occultamento totale della propria identita' mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identita' e al reddito di un altro soggetto. L'impersonificazione puo' riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto;

    2. l'impersonificazione parziale: occultamento parziale della propria identita' mediante l'impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto, nell'ambito di quelli di cui alla lettera a). Art. 30-ter Sistema di prevenzione

  3. E' istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identita'.

  4. Il sistema di prevenzione e' basato sull'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di cui al comma 9 del presente articolo.

  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa, per la gestione dell'archivio e in qualita' di responsabile del trattamento dei dati personali, la Consap S.p.A, di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fatte salve le attribuzioni previste dalla vigente normativa ad altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con le...

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