DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n. 153 - Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136

Coming into Force26 Novembre 2014
Published date27 Ottobre 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/10/27/14G00166/ORIGINAL
Enactment Date13 Ottobre 2014
Official Gazette PublicationGU n.250 del 27-10-2014
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

Ritenuto alla luce del primo periodo di applicazione del Libro II del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011, di avvalersi delle facolta' previste dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010, al fine di apportare alcune modificazioni alla disciplina della documentazione antimafia, nell'ottica anche di realizzare ulteriori semplificazioni e snellimenti dell'azione amministrativa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2014;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modificazioni concernenti la validita' della documentazione antimafia e l'ambito delle relative verifiche

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 85, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore eta' dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato.

; b) all'articolo 86, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini di validita' di cui ai commi 1 e 2, e' utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale e' stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.

.

Art 2.

Modificazioni in materia di rilascio delle comunicazioni antimafia

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 87, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    1. La comunicazione antimafia e' acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis.

    2. Nei casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis, la comunicazione antimafia e' rilasciata:

    a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui e' stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile;

    b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza...

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