Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 28 febbraio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche alla parte prima
Alla parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «patrimonio culturale» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,»;
all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del patrimonio stesso,» sono inserite le seguenti: «anche da parte delle persone diversamente abili,»;
dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
Articolo 7-bis (Espressioni di identita' culturale collettiva). - 1. Le espressioni di identita' culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversita' culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilita' dell'articolo 10.
.
Art
2.
Modifiche alla parte seconda
Alla parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo le parole: «senza fine di lucro,» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,»;
2) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ad eccezione delle raccolte» sono inserite le seguenti: «che assolvono alle funzioni» e le parole: «, e di quelle ad esse assimilabili» sono soppresse;
3) al comma 3, lettera d), dopo le parole: «dell'arte» sono inserite le seguenti: «, della scienza, della tecnica, dell'industria»;
4) al comma 3, lettera e), dopo le parole: «a chiunque appartenenti,» sono inserite le seguenti: «che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e» e la parola: «rivestono» e' sostituita dalla seguente: «rivestano»;
5) al comma 4, lettera b), le parole: «, anche storico» sono soppresse;
b) all'articolo 11:
1) nella rubrica, la parola: «Beni» e' sostituita dalla seguente: «Cose»;
2) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:»;
3) al comma 1, lettera d), le parole: «di cui agli articoli 64 e 65» sono sostituite dalle seguenti: «a termini degli articoli 64 e 65, comma 4»;
4) al comma 1, lettera e), le parole: «di cui all'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 37»;
5) al comma 1, lettera f), le parole: «di cui all'articolo 65» sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c)»;
6) al comma 1, lettera g), le parole: «di cui agli articoli 65 e 67, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2»;
7) al comma 1, lettera h), le parole: «di cui all'articolo 65» sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c)»;
8) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.
;
c) all'articolo 12, comma 8, dopo le parole: «archivio informatico» sono inserite le seguenti: «, conservato presso il Ministero e»;
d) all'articolo 14, comma 5, le parole: «a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.»; e) all'articolo 15, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico.
;
f) all'articolo 18:
1) al comma 1, dopo le parole: «La vigilanza sui beni culturali» sono inserite le seguenti: «, sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, nonche' sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45,»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime.
;
g) all'articolo 19:
1) al comma 1, le parole: «di conservazione e di custodia» sono sostituite dalle seguenti: «di conservazione o di custodia»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
1-bis. Con le modalita' di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresi' accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell'articolo 45.
;
h) all'articolo 20, comma 1, dopo la parola: «distrutti,» e' inserita la seguente: «deteriorati,»;
i) all'articolo 21:
1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;»;
2) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «culturali» e' inserita la seguente: «mobili»;
3) al comma 3, dopo la parola: «autorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18»;
l) all'articolo 25:
1) al comma 1, le parole: «l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 e' rilasciata» sono sostituite dalle seguenti: «l'assenso espresso» ed, in fine, dopo le parole: «per la realizzazione del progetto» sono aggiunte le seguenti: «, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva e' assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
;
m) all'articolo 26, comma 2, le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
n) all'articolo 29:
1) al comma 8, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'universita' e della ricerca»;
2) al comma 9, secondo periodo, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'universita' e della ricerca»;
o) all'articolo 30:
1) al comma 2, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,»;
2) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicita' e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresi' l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate.» e, al secondo periodo, le parole: «Allo stesso obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione»;
p) all'articolo 33, comma 4, le parole: «al comune o alla citta' metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al comune e alla citta' metropolitana»;
q) all'articolo 37:
1) al comma 1, dopo la parola: «mutui» sono inserite le seguenti: «o altre forme di finanziamento»;
2) al comma 2 le parole: «a titolo di mutuo» sono soppresse;
3) al comma 4, la parola: «soprintendente» e' sostituita dalla seguente: «Ministero»;
r) all'articolo 38:
1) nella rubrica, le parole: «Accessibilita' del pubblico ai beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Accessibilita' al pubblico dei beni culturali»;
2) al comma 1 le parole: «dell'articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 35 e 37»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al comune o alla citta' metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al comune e alla citta' metropolitana»;
s) all'articolo 39:
1) al comma 2, le parole: «, relativi a beni immobili,» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «al comune o alla citta' metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al comune e alla citta' metropolitana»;
t) all'articolo 41:
1) al comma 2, dopo la parola: «danneggiamento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti»;
2) al comma 5, primo periodo...