DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2012, n. 160 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (12G0181)

Coming into Force03 Ottobre 2012
Enactment Date14 Settembre 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/09/18/012G0181/ORIGINAL
Published date18 Settembre 2012
Official Gazette PublicationGU n.218 del 18-09-2012
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e' previsto che il Governo puo' avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Vista la nota in data 8 luglio 2009, con la quale il Governo, avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2), del citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e' stata deferita ad una commissione speciale e ne e' stata stabilita la composizione;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'articolo 44, comma 4, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che: "entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 ottobre 2010, con il quale la commissione speciale e' stata integrata nella sua composizione;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, concernente: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.";

Vista la proposta di un secondo correttivo recante: "Correzioni ed integrazioni al Codice del processo amministrativo", redatta da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con la nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 13 luglio 2012;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2012;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;

Considerato che sono state ottemperate le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari tenendo conto dei limiti della delega conferita ed in ossequio ai principi generali che informano l'intero sistema giuridico processuale italiano e all'articolo 81 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

  1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

    " 4. La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.";

    2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

    "4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a se' anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.";

    1. l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 15 (Rilievo dell'incompetenza) - 1. Il difetto di competenza e' rilevato d'ufficio finche' la causa non e' decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso e' rilevato se dedotto con specifico motivo...

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