La tutela giurisdizionale dei terzi prestanome nella confisca penale allargata e nella confisca di prevenzione

AutoreDomenico Frustagli - Giuseppe Furciniti
Pagine21-30
315
dott
Rivista penale 4/2017
DOTTRINA
LA TUTELA GIURISDIZIONALE
DEI TERZI PRESTANOME
NELLA CONFISCA PENALE
ALLARGATA E NELLA CONFISCA
DI PREVENZIONE
di Domenico Frustagli, Giuseppe Furciniti
SOMMARIO
1. I beni intestati a terzi prestanome nella conf‌isca penale
allargata e nella conf‌isca di prevenzione. 2. La tutela giurisdi-
zionale dei terzi prestanome, intestatari formali dei beni, nel-
la conf‌isca penale allargata e nella conf‌isca di prevenzione.
L’Ordinanza n. 8317 del 14 gennaio 2016 della Suprema Corte
di Cassazione e la questione di legittimità costituzionale. 3.
Conclusioni.
1. I beni intestati a terzi prestanome nella conf‌isca
penale allargata e nella conf‌isca di prevenzione
L’esigenza di superare i limiti congeniti della conf‌isca
penale ordinaria, nell’ottica di rendere più eff‌icace l’ag-
gressione patrimoniale alla criminalità organizzata, ha por-
tato all’introduzione nel nostro ordinamento dell’ipotesi
“speciale” di conf‌isca disciplinata dall’articolo 12-sexies L.
356/92 la quale, prescindendo dal vincolo applicativo della
pertinenzialità tra bene e reato, assicura un notevole e si-
gnif‌icativo ridimensionamento dell’onere probatorio circa
la derivazione illecita del bene dall’attività delittuosa (1).
Tale disposizione prevede, infatti, che “nei casi di
condanna […] è sempre disposta la conf‌isca del denaro,
dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può
giustif‌icare la provenienza e di cui, anche per interposta
persona f‌isica o giuridica, risulta essere titolare o avere la
disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al
proprio reddito, dichiarato ai f‌ini delle imposte sul reddi-
to, o alla propria attività economica […].
Da un esame più approfondito della norma, condotto
anche alla luce delle numerose interpretazioni giurispru-
denziali intervenute in sede applicativa, si ricavano le se-
guenti caratteristiche strutturali e funzionali dell’istituto
in questione:
a) l’applicazione della conf‌isca consegue alla condanna
o all’applicazione della pena su richiesta per uno dei reati
tassativamente indicati dalla norma medesima e che, per
quanto di interesse specif‌ico, riguardano: l’associazione di
stampo maf‌ioso (art. 416-bis c.p.), l’estorsione (art. 629
c.p.), il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630
c.p.), l’usura (art. 644 c. p.), il riciclaggio (art. 648-bis),
l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
(art. 648-ter c.p.), il trasferimento fraudolento di valori
(art.12-quinquies c. 1, legge 7 agosto 1992, n. 356); i reati
relativi al traff‌ico di sostanze stupefacenti previsti dall’ art.
73, escluse le fattispecie di lieve entità, e dall’art. 74 D.P.R.
n. 309/90; i delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416-bis c.p. ovvero al f‌ine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
i delitti in materia di contrabbando nei casi di cui all’art.
295 c. 2 T.U. D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; i delitti com-
messi per f‌inalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
costituzionale (introdotti dall’art. 24 legge n. 45/2001) (2);
b) non è richiesta la dimostrazione del nesso di per-
tinenzialità tra i beni ed il reato per il quale si procede,
essendo suff‌iciente l’esistenza di due condizioni: che i
suddetti beni risultino di valore sproporzionato rispetto al
reddito dichiarato dal condannato ai f‌ini delle imposte sul
reddito o all’attività economica dallo stesso svolta, e che di
essi il condannato non riesca a giustif‌icare la provenienza.
La conf‌isca disposta sulla base dell’art. 12-sexies è,
quindi, in grado di colpire tutti i beni di valore sproporzio-
nato al reddito o all’attività economica del condannato e
per i quali non sia stata giustif‌icata la provenienza, senza
necessità di distinguere se essi siano o meno collegati al
reato presupposto.
La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, ribadito in
più occasioni come la conf‌isca speciale ex art. 12-sexies
non sia subordinata all’accertamento di un nesso eziolo-
gico tra reati e beni, dal momento che il legislatore opera
una presunzione di illecita accumulazione, senza distin-
guere se detti beni siano o meno derivanti dal reato per il
quale è stata inf‌litta la condanna.
Seguendo tale impostazione, la stessa giurisprudenza
ha altresì escluso il c.d. nesso di pertinenzialità tempora-
le nel senso che la conf‌isca può intervenire in relazione
a tutti i beni, prescindendo dall’epoca del loro acquisto,
anche nel caso in cui risultino acquisiti al patrimonio in
epoca precedente al fatto reato;
c) la conf‌isca può estendersi anche a tutti i beni di cui
il condannato risulti essere titolare o avere la disponibili-
tà a qualsiasi titolo, anche per interposta persona f‌isica o
giuridica (c.d. disponibilità indiretta di beni formalmente
intestati a persone estranee al reato).
La ricognizione dei beni in sede di indagini patrimo-
niali antimaf‌ia presuppone, dunque, che vi sia identità
soggettiva tra persona sottoposta a indagini e titolarità
uff‌iciale dei beni o, quanto meno, che questi beni appar-
tengano a determinate f‌igure che, in materia di misure di
prevenzione, lo stesso legislatore ha individuato nell’am-
bito della c.d. cerchia familiare ristretta dell’indagato (co-
niuge, f‌igli, persone conviventi nell’ultimo quinquennio).
La normativa sulle misure di prevenzione ha, inoltre,
disciplinato l’estensione degli accertamenti anche nei
confronti di ulteriori categorie di persone (non solamente
f‌isiche ma anche giuridiche) che, pur non avendo diret-
tamente connotazioni di “pericolosità sociale soggettiva”,
la assumono sotto il prof‌ilo squisitamente patrimoniale in
virtù di determinati collegamenti soggettivi e/o oggettivi
con l’indagato.

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