La nuova fattispecie di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

AutoreGiuli Chiara
Pagine579-585
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Rivista penale 6/2012
Dottrina
LA NUOVA FATTISPECIE
DI TURBATA LIBERTÀ DEL
PROCEDIMENTO DI SCELTA
DEL CONTRAENTE
di Chiara Giuli
1. La fattispecie di turbata libertà del procedimento di
scelta del contraente è stata introdotta, a seguito di un
breve iter legislativo, tramite l’articolo 10 della legge 13
agosto del 2010, all’interno del “Piano straordinario contro
le maf‌ie” con delega al Governo in materia.
Dalla relazione governativa al disegno di legge pre-
sentato alla Camera dei Deputati il 9 marzo 2010 (1), si
desume che gli obiettivi della riforma siano stati prevalen-
temente due (2): da un lato, infatti, essa è stata f‌inalizzata
«a riordinare, a razionalizzare e a integrare l’intera disci-
plina vigente in materia di normativa antimaf‌ia, misure
di prevenzione, certif‌icazioni antimaf‌ia e operazioni sotto
copertura» (3), e dall’altro «a introdurre disposizioni per
forgiare strumenti più incisivi di controllo degli appalti
pubblici, di tracciabilità dei connessi f‌lussi f‌inanziari, di
aggressione ai patrimoni maf‌iosi» (4).
Numerosi sono stati, comunque, i cambiamenti apportati
al quadro normativo in tema, stratif‌icato dopo anni e anni di
legiferazione. In particolare, in tema di turbativa d’incanti
e licitazioni private, la riforma ha riguardato l’innalzamento
della pena edittale da un minimo di sei mesi a cinque anni
di reclusione (5) e l’introduzione ex novo, tramite l’articolo
353 bis del codice penale, dell’ipotesi normativa della tur-
bativa del procedimento amministrativo volto a stabilire il
contenuto del bando o di altro atto equipollente sulla base
del quale la pubblica amministrazione sceglie il proprio
contraente, al f‌ine di condizionarne la scelta stessa.
Questo condizionamento, per essere penalmente rile-
vante, deve avvenire secondo specif‌iche modalità quali
«violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri
mezzi fraudolenti», espressione ripresa pedissequamente
dall’art. 353 c.p.; ma la formula descrittiva della condotta
non è l’unico elemento in comune tra le due f‌igure crimi-
nose, in quanto le stesse sono anche le pene comminate
per la nuova ipotesi delittuosa, ciò «a signif‌icare che le due
fattispecie hanno un pari contenuto di disvalore» (6).
Un’analisi esaustiva della nuova fattispecie, inoltre,
non può prescindere dall’analisi dei lavori parlamentari
che hanno introdotto la disposizione normativa, al f‌ine di
individuare le considerazioni del legislatore e, quindi, la
ratio della stessa: da siffatto esame si può rilevare, prima
di tutto, che nel testo originario del disegno di legge (7)
non era contenuta alcuna fattispecie simile a quella del-
l’articolo 353 bis c.p..
L’idea di punire il turbamento dell’attività volta alla
scelta del contraente della pubblica amministrazione e
non solo il turbamento della vera e propria gara, si affac-
ciò solo durante i lavori della Commissione Giustizia della
Camera, precisamente nella seduta del 13 maggio 2010, a
seguito di un intervento dell’On. Contento, il quale fece
questa considerazione: «Per quanto concerne la libertà
degli incanti, […] il problema non è quello di aumentare
le pene. Oggi, infatti, la vera “turbativa” si verif‌ica prima
della gara, ponendosi semmai il problema della fedeltà dei
funzionari della pubblica amministrazione nelle attività
preparatorie della gara, nel corso delle quali è possibile
preconfezionare il vantaggio competitivo di un futuro
concorrente rispetto a tutti gli altri. Più che aumentare le
pene per la turbativa d’asta, pertanto, sarebbe necessario
costruire una nuova f‌igura di reato ad hoc» (8).
Successivamente venne inserita, con apposito emen-
damento (9), la bozza della fattispecie dell’articolo 353
bis c.p., che, nella seduta successiva della Camera del 20
maggio, assunse la forma attuale attraverso l’eliminazione
dell’aggravante relativa alla qualità di persona preposta
agli incanti o alle licitazioni (10) e l’aggiunta della clau-
sola residuale.
2. L’introduzione di questa norma è stata dettata
dall’esigenza di regolare esplicitamente anche la fase
precedente rispetto alla vera e propria gara, allo scopo
di tutelarla dal condizionamento precedente l’indizione
della stessa e riguardante i requisiti contenuti nel bando,
ciò in quanto l’illecito condizionamento dell’attività della
pubblica amministrazione in tema di incanti e del loro
corretto svolgimento da sempre costituisce un fenomeno
di grave portata nonché terreno di enorme interesse eco-
nomico d’inf‌iltrazione maf‌iosa. Lo scopo del legislatore,
quindi, è quello di scoraggiare la predisposizione dei c.d.
“bandi fotograf‌ia”, ossia bandi contenenti prescrizioni
talmente specif‌iche da condizionare ex ante la scelta del
concorrente, selezionando implicitamente solo i posses-
sori di tali stringenti requisiti.

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