Questioni in tema di truffa, con particolare considerazione per la truffa processuale e quella contrattuale

AutoreDomenico Potetti
Pagine377-384

Page 377

@1. Premessa: il profitto nei reati contro il patrimonio

La soluzione di molte questioni che si pongono in tema di truffa dipende da una scelta di fondo, che attiene al concetto di profitto nei reati contro il patrimonio in generale.

Limitando l'analisi ai reati per i quali dottrina e giurisprudenza si sono poste più di frequente (per quanto pare allo scrivente) il problema interpretativo oggetto della nostra iniziale attenzione, è opportuno rilevare che i delitti di furto, rapina e appropriazione indebita si inseriscono nel consolidato (per quanto ancora risulta a chi scrive) orientamento interpretativo che identifica nel profitto un qualsivoglia vantaggio di qualunque natura (qualsiasi utilità o soddisfazione, anche di natura esclusivamente sentimentale) 1.

Nell'analisi di altre fattispecie criminose (quali il delitto di estorsione o, per quanto ci riguarda più da vicino, il delitto di truffa), fermo ovviamente il ruolo costitutivo che il profitto mantiene nella struttura del reato quale elemento della sua componente oggettiva, questa tesi (che propugna un concetto ampio di profitto) riceve comunque riscontri, e si è più volte affermata sia nella pratica giurisprudenziale che tra autorevoli autori 2.

La stessa tesi è stata però anche criticata da parte di chi, invece, attribuiva al concetto di profitto un significato più ristretto, e la critica è stata mossa sotto un profilo in particolare.

Si è osservato, infatti, che tanto nel delitto di estorsione quanto nel delitto di truffa il profitto appare in stretta connessione con il danno (.. un ingiusto profitto con altrui danno..., recitano gli artt. 629 e 640 c.p.).

Entrambi questi requisiti costituiscono eventi alla cui verificazione è subordinata la consumazione del reato.

Orbene, la natura strettamente economico-patrimoniale del danno 3 finirebbe per incidere anche sulla natura del profitto.

Infatti, numerose pronunce giurisprudenziali implicitamente o espressamente hanno affermato che il profitto, come elemento corrispondente deldanno, deve necessariamente partecipare della sua stessa natura 4.

Non pare a chi scrive che il suddetto argomento letterale autorizzi questa conclusione.

Comunque giova ricordare che (in particolare proprio a proposito del reato di truffa) la giurisprudenza spesso adotta un'interpretazione del concetto di profitto addirittura ancora più restrittiva, intendendo il profitto non come incremento del patrimonio (nel senso della somma delle posizioni giuridiche facenti capo ad un soggetto), ma come vantaggio economico in senso stretto.

Di conseguenza il reato di truffa si perfezionerebbe soltanto nel momento del conseguimento dell'effettivo arricchimento economico, in corrispondenza del concreto altrui danno 5.

@2. La truffa processuale

Concettualmente, si realizza la truffa processuale (sempre che se ne ammetta, in astratto, l'esistenza) quando, nel corso di un procedimento innanzi al giudice, una parte (o comunque un soggetto agente) ponga in essere un comportamento ingannatorio (fraudolento), da cui consegua prima l'errore del giudice, quindi una sentenza (o comunque un provvedimento) errata, dalla quale infine derivi una diminuzione patrimoniale di una parte (o di un terzo) e un corrispondente arricchimento dell'altra, o comunque dell'agente.

La suddetta definizione risente del fatto che la truffa processuale si può realizzare in un procedimento (innanzi all'autorità giudiziaria) che non necessariamente ha natura contenziosa, e quindi non necessariamente sarà possibile individuare una parte in senso tecnico.

Non si dimentichi, infatti, che proprio nei procedimenti di volontaria giurisdizione si possono ravvisare rilevanti truffe processuali a danno di minori o incapaci 6.

È discusso se, nel nostro ordinamento penale, sia astrattamente configurabile una siffatta ipotesi criminosa.

Per rispondere a questo quesito è necessario premettere alcune osservazioni sulla truffa in generale.

Dunque, la truffa consisterebbe in una serie di atti e fatti progressivi e causalmente conseguenti l'uno dall'altro, e cioè: a) gli artifizi o raggiri posti in essere dal soggetto agente; b) il fatto che altro soggetto (in conseguenza di quegli artifizi o raggiri) cade in uno stato di errore, inteso come falsa o incompleta rappresentazione della realtà; c) un atto di disposizione patrimoniale; d) il profitto dell'agente o di altri; e) il danno nel patrimonio della persona offesa.

Tuttavia, per quanto riguarda l'atto di disposizione patrimoniale, giova ricordare che in dottrina Page 378 si è anche ritenuto che esso non è un necessario requisito della truffa 7, essendo sufficiente, quale collegamento causale fra errore e danno, anche un occasionale rapporto di interferenza (con ciò eliminando a monte un fondamentale ostacolo alla configurazione della truffa processuale).

Oltretutto, l'atto di disposizione patrimoniale è difficilmente configurabile nei casi in cui danno e profitto conseguano ad una mera attività omissiva della persona offesa.

In proposito si è ritenuto che può esservi reato di truffa anche se la vittima degli artifici e raggiri non si procuri con le sue mani un danno patrimoniale con profitto altrui, ponendo in essere un atto di disposizione, giacché la disposizione patrimoniale può derivare anche da un comportamento omissivo, come nel caso dell'agente che induce il creditore a rinunziare al credito o a non protestare una cambiale, dandogli ad intendere che il credito è prescritto, o che il protesto non è necessario per conservare l'azione cambiaria 8.

Tuttavia, nel senso di negare la configurabilità in astratto della truffa processuale per mancanza dell'atto di disposizione patrimoniale, dato il potere pubblicistico esercitato dal giudice, che non agisce in luogo del titolare del patrimonio, la cui libertà di disposizione la fattispecie di cui all'art. 640 c.p. tenderebbe a tutelare, si è espressa ampia giurisprudenza 9.

Un'ulteriore analoga obiezione al riconoscimento della truffa processuale è stata proposta ritenendosi che la sentenza non è idonea causalmente a configurarsi come atto di disposizione patrimoniale, in quanto essa si limita a porre le condizioni giuridiche affinché non il giudice, ma la parte spontaneamente, o l'ufficiale giudiziario, portino ad esecuzione l'atto dispositivo.

Quest'ultima argomentazione sembra peccare di formalismo, poiché, anche se l'esecuzione non compete materialmente al giudice, è questi che in effetti decide della controversia e dei conseguenti effetti patrimoniali.

Tuttavia, se la questione dell'ammissibilità della truffa processuale dovesse essere risolta sulla sola base della formulazione letterale dell'art. 640 c.p. essa dovrebbe avere risposta positiva, così come pure è avvenuto in giurisprudenza 10.

Infatti, secondo una giurisprudenza della Suprema Corte, la struttura del delitto di truffa non esige l'identità tra la persona offesa del reato e quella indotta in errore e, quindi, il delitto medesimo sussiste anche in assenza della predetta identità, sempre che gli effetti dell'inganno e della condotta dell'ingannato si riversino sul patrimonio del danneggiato (c.d. truffa a tre soggetti).

Di conseguenza andrebbe ammessa la configurabilità del delitto di truffa nel caso in cui sia il giudice il soggetto ingannato da un'attività fraudolenta precostituita da una parte, avendo il medesimo giudice il potere di incidere negativamente con un suo provvedimento sul patrimonio della controparte (nel caso di una truffa processuale in un procedimento contenzioso).

Se proprio si volesse mantenere fermo il concetto di atto di disposizione patrimoniale come elemento costitutivo del delitto di truffa, si potrebbe comunque sostenere (arrivando alla stessa conclusione) che sussiste la legittimazione del giudice al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, perché il giudice ha il potere di modificare, costituire o estinguere rapporti giuridici patrimoniali fra le parti.

Per contro, la tesi dell'ammissibilità della truffa processuale è stata sottoposta ad una raffica di obiezioni, anche diverse da quella fondata sull'asserita mancanza dell'atto di disposizione patrimoniale.

Una prima obiezione rivela tutta la sua fragilità, perché mira ad eliminare lo spazio applicativo della truffa processuale; spazio che sarebbe già occupato da altri strumenti di tutela contro il comportamento fraudolento della parte processuale.

Infatti, si sostiene, a sanzionare gli eventuali comportamenti ingannatori della parte nel processo civile esistono già, per quanto riguarda il diritto penale l'art. 374 c.p., e per quanto riguarda il diritto processuale civile lo strumento della revocazione (art. 395 nn. 1 e 2 del c.p.c.).

Si può replicare che l'art. 374 c.p. non esaurisce le ipotesi possibili di condotte fraudolente nel processo, molte delle quali, quindi, possono essere ricondotte nella più ampia previsione dell'art. 640 c.p.

Infatti l'art. 374 c.p., sempre che il fatto non sia previsto come reato da un'altra particolare disposizione di legge, copre solamente i casi (nel procedimento civile, amministrativo o penale, anche anteriormente a quest'ultimo) di immutazione artificiosa dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone in un atto di ispezione, di esperimento giudiziale o di perizia (o consulenza tecnica d'ufficio civile).

Come si vede, si tratta di norma penale non solo sussidiaria e residuale, ma anche diretta a reprimere condotte molto circoscritte, rispetto all'area di repressione molto più ampia potenzialmente coperta dal delitto di truffa.

In effetti, autorevoli autori hanno osservato che il dettato dell'art. 374 c.p. non preclude, di per sè solo, l'applicabilità della più generale fattispecie di cui all'art. 640 c.p., sia perché lo stesso art. 374 riguarda ipotesi specificamente individuate, sia perché esso è diretto a sanzionare frodi estranee al concetto di truffa, in quanto non essenzialmente dirette ad ottenere un profitto patrimoniale 11.

Inoltre, gli artt. 374 e 640 c.p. divergono...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT