Sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

AutoreAngiolini Vittorio
Pagine359-364
359
dott
Arch. loc. e cond. 4/2012
DOTTRINA
SUL NUOVO TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI
E SUI SERVIZI E ALCUNI
PALESI ASPETTI DI
INCOSTITUZIONALITÀ
di Vittorio Angiolini
1. L’art. 14 del d. l. 6 dicembre 2011, n. 201 (recante
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consoli-
damento dei conti pubblici” - c.d. decreto “Salva Italia”),
convertito, con modif‌icazioni, in legge 22 dicembre 2011,
n. 214, ha introdotto il “tributo comunale sui rif‌iuti e sui
servizi”, istituito in tutti i Comuni della Repubblica a de-
correre dal 1 gennaio 2013.
Tale tributo, che sostituisce (art. 14, comma 46) “tutti
i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rif‌iuti urbani, sia
di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa
l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti co-
munali di assistenza”, è f‌inalizzato (art. 14, comma 1) alla
“copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei ri-
f‌iuti urbani e dei rif‌iuti assimilati avviati allo smaltimento,
svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi
ai servizi indivisibili dei comuni”.
L’imposizione f‌iscale ha quindi una conf‌igurazione par-
ticolare, essendo volta, nel contempo, a due scopi del tutto
differenti: da un lato la copertura dei costi del servizio rif‌iuti,
dall’altro la copertura dei costi dei c.d. “servizi indivisibili”,
termine che indica tutti i servizi comunali resi non a soggetti
determinati, ma all’intera collettività, come, a titolo meramen-
te esemplif‌icativo, sicurezza, trasporti, illuminazione stradale,
pulizia delle strade, manutenzione di strade e luoghi pubblici,
manutenzione del verde pubblico, e via discorrendo.
Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d. l. n. 201, “il tributo è
dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscet-
tibili di produrre rif‌iuti urbani”, con esclusione (comma
4) delle “aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili
abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117
c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva”; i
commi 5, 6 e 7 dell’art. 14 individuano poi i soggetti gravati
dal contributo in alcune ipotesi particolari (utilizzo tempo-
raneo non superiore ai sei mesi, comproprietà, ecc.).
I commi 8 e ss. dell’art. 14 individuano invece le mo-
dalità per la quantif‌icazione del contributo dovuto, distin-
guendo nettamente due distinte obbligazioni tributarie,
corrispondenti, rispettivamente, alla quota del tributo f‌i-
nalizzata alla copertura dei costi del servizio di gestione e
smaltimento dei rif‌iuti e alla quota relativa alla copertura
dei costi dei “servizi indivisibili”.
Sin d’ora è da osservare quindi, anche in vista del vaglio
di costituzionalità della previsione legislativa, l’anomalia
costituita da quelle che appaiono come due fattispecie di
imposizione tributaria, per certi aspetti ricondotte ad una
disciplina unitaria ma in realtà aventi f‌inalità compiuta-
mente distinte; con l’aggiunta che una di queste fattispecie
impositive, e segnatamente quella inerente ai “servizi indivi-
sibili”, si innesta sull’altra alla stregua di un’escrescenza, di-
pendente dalla “maggiorazione” del prelievo sulla medesima
base di calcolo per la “copertura dei costi relativi al servizio
di gestione dei rif‌iuti”, senza che sia, invece, conf‌igurato un
autonomo presupposto che giustif‌ichi l’imposizione.
2. Per quel che attiene “a copertura dei costi relativi
al servizio di gestione dei rif‌iuti”, ai sensi del comma 8 “il
tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno
solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributa-
ria”: tale tariffa, ai sensi del comma 9, “è commisurata alle
quantità e qualità medie ordinarie di rif‌iuti prodotti per
unità di superf‌icie, in relazione agli usi e alla tipologia
di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il
regolamento di cui al comma 12”.
Il regolamento di cui al comma 12 è un regolamento del
Governo da emanarsi, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della l.
n. 400 del 1988, entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Mi-
nistro dell’economia e delle f‌inanze e del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Con-
ferenza Stato-città ed autonomie locali: in tale regolamento
andranno “stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del
servizio di gestione dei rif‌iuti e per la determinazione della
tariffa”; esso si applicherà “a decorrere dall’anno successivo
alla data della sua entrata in vigore”; in ogni caso, a partire
dal 1° gennaio 2013 e sino all’entrata in vigore del regola-
mento, si applicheranno comunque, in via transitoria, “le
disposizioni di cui al ” (“Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per def‌inire la tariffa
del servizio di gestione del ciclo dei rif‌iuti urbani”).
La restante parte del comma 9 è dedicata alla deter-
minazione della “superf‌icie assoggettabile a tributo”: per
“le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano”, tale superf‌icie “è
pari all’80 per cento della superf‌icie catastale” (come “de-
terminata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui
n. 138”); per le “altre unità immobiliari” essa è invece “co-
stituita da quella calpestabile”. Sempre con riguardo alla
superf‌icie assoggettabile al tributo, il successivo comma 10
precisa che nella sua determinazione “non si tiene conto
di quella parte di essa ove si formano di regola rif‌iuti spe-
ciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente”.
Il comma 11 è poi dedicato alla composizione della
tariffa, che consta di “una quota determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio di ge-
stione dei rif‌iuti, riferite in particolare agli investimenti

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