DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2002 - Proroga degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto 2002 e di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta mod. 770/2002 Semplificato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ed, in particolare, l'art. 12, comma 5, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.

100, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

322, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento recante le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto, inoltre, l'art. 4, comma 3-bis, del medesimo decreto n. 322 del 1998, in base al quale i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti alrilascio della certificazione di cui all'art. 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via telematica i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione e che la predetta trasmissione...

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