DECRETO 5 dicembre 2002 - Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel periodo dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003 nei confronti dei soggetti, residenti in comuni delle regioni dell'Italia settentrionale colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza relativamente agli eventi alluvionali verificatisi, nel mese di novembre 2002, nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia Romagna, rinviando a successive ordinanze, da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'individuazione degli specifici ambiti comunali interessati; Considerato che, per i soggetti residenti nei comuni, situati nelle suddette regioni, le cui abitazioni ed immobili sedi di attivita' produttive, sono stati, a seguito dei citati eventi, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ovvero hanno subito danni superiori al 20 per cento del valore dei beni, attestati mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente, sussiste l'impossibilita' di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari; Ritenuta la necessita' di sospendere, relativamente ai predetti soggetti, i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003; Decreta

Art. 1.

  1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che alla data del 25 novembre 2002 avevano la residenza nei comuni, situati nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna, le cui abitazioni ed immobili, sedi di attivita' produttive, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 25 novembre 2002, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale, o che hanno subito un danno superiore al 20 per cento del valore dei beni mobili e immobili di loro proprieta'...

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