DECRETO 14 novembre 2002 - Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 29 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Catania interessati dall'eruzione del vulcano Etna

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, con il quale e' stato previsto che, a seguito dei citati fenomeni eruttivi e sismici, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria; Vista la nota del Ministero dell'interno n. 14519/147 (1)/Set.Sic.

e Prot.Civ del 13 novembre 2002, con la quale sono state, tra l'altro, trasmesse le informative fatte pervenire dall'Ufficio territoriale del Governo di Catania relativamente ai comuni della medesima provincia direttamente interessati dalla eruzione del vulcano Etna, nonche' ai comuni per i quali sono state adottate ordinanze di sgombero; Considerato che sussiste l'impossibilita' per i soggetti residenti nei territori dei suddetti comuni di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari; Ritenuta la necessita' di sospendere, relativamente ai predetti comuni, i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003; Decrreta:

Art. 1.

  1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 29 ottobre 2002, avevano la residenza nei territori dei comuni indicati nei commi 5 e 6, sono sospesi, dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, i termini...

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