Tribunale penale di Latina sez. dist. di Terracina 27 settembre 2013, n. 657

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giur
Rivista penale 2/2014
MERITO
del riesame della pericolosità da effettuarsi a norma del
successivo art. 208”).
3. - Si osserva adesso che un’eventuale declaratoria di
estinzione della pena ex art. 47, comma 12, O.P. non avreb-
be alcuna incidenza sull’applicabilità dell’odierna misura
di sicurezza.
L’effetto estintivo della pena detentiva conseguente al-
l’esito positivo dell’aff‌idamento in prova al servizio socia-
le, invero, non costituisce un’estinzione in senso proprio
perchè deriva da una particolare modalità di esecuzione
della pena stessa. A tale effetto estintivo, pertanto, non si
ricollega l’inapplicabilità delle misure di sicurezza previ-
sta dall’art. 210, comma 2, c.p., che presuppone invece
un’estinzione della pena in senso stretto ex artt. 171 ss.
c.p. (v. Cass. pen., sez. I, 14 dicembre 2004, n. 762, P.M. in
proc. Gonzales Preciado: “L’aff‌idamento al servizio sociale
è misura alternativa alla sola detenzione e pertanto l’esito
positivo del periodo di prova comporta esclusivamente
l’estinzione della pena detentiva e non invece…delle mi-
sure di sicurezza. Infatti l’estinzione della pena consegue
in tal caso ad una forma di espiazione della pena con mo-
dalità alternative alla detenzione e non ha pertanto come
effetto quella di impedire l’applicazione delle misure di
sicurezza ai sensi dell’art. 210, comma 2, c.p.”; nello stes-
so senso v. Cass. pen., sez. I, sentenza 6 maggio 2005, n.
23973, P.M. in proc. De Angelis; Cass. pen., sez. I, sentenza
25 marzo 2003, n. 17019, P.M. in proc. Pellegrini).
4. - Ostativo all’esecuzione dell’espulsione, nondimeno,
è nella fattispecie il disposto dell’art. 19, comma 2, lettera
c), D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, essendo il G. padre di
minori cittadini italiani, con i quali convive (v. relazione
dell’UEPE di Alessandria e comunicazione della Questura
di Alessandria).
Malgrado l’esistenza di un minoritario orientamento
contrario (Cass. pen., sez. VI, sentenza 19 aprile 2010,
n. 25150, Harem), per vero, si ritiene condivisibile il pre-
valente e più recente indirizzo della Suprema Corte, in
base al quale “la previsione secondo cui non è consentita
l’espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il
secondo grado o con il coniuge che siano di nazionalità
italiana [art. 19, comma secondo, lett. c) del D.L.vo n.
286 del 1998] si applica a tutte le espulsioni giudiziali, ivi
compresa l’espulsione dello straniero prevista per i reati
in materia di sostanze stupefacenti” (così Cass. pen., sez.
III, sentenza 3 febbraio 2010, n. 18527, Nabil ed altro; nello
stesso senso Cass. pen., sez. II, sentenza 18 gennaio 2011,
n. 3607, Messaoud ed altri; Cass. pen., sez. I, sentenza 28
aprile 2011, n. 22100, Ben Abdallah; Cass. pen., sez. VI,
sentenza 12 gennaio 2012, n. 3516, Farid).
5. - Attese (da un lato) la persistenza della pericolosità
sociale del condannato e (dall’altro lato) l’impossibilità di
eseguire la sua espulsione disposta il 1° luglio 2010 dalla
suindicata sentenza della Corte di Appello di Milano, co-
desta misura di sicurezza può essere sostituita con altra
adeguata alla personalità del G. ed al grado di intensità
della sua attuale pericolosità ai sensi dell’art. 69, comma
4, O.P. (secondo cui il magistrato di sorveglianza “provvede
… all’applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca,
anche anticipata, delle misure di sicurezza”) e dell’art.
679, comma 1, c.p.p. (“Quando una misura di sicurezza di-
versa dalla conf‌isca è stata, fuori dei casi previsti dall’art.
312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata succes-
sivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del
pubblico ministero o di uff‌icio, accerta se l’interessato è
persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti
conseguenti”) [v. in tal senso Cass. pen., sez. I, sentenza 2
marzo 2007, n. 11273, Abel (nella cui motivazione si legge:
“Potendo procedere in ogni momento al riesame della
pericolosità del condannato, è evidente che” il magistrato
di sorveglianza “possa disporre l’esecuzione della misura
più adeguata alla sua personalità, traendo elementi di
convincimento per la sostituzione o la revoca delle misure
di sicurezza sulla base delle disposizioni degli artt. 133 e
203 c.p.”); nonché ancor più specif‌icamente Cass. pen.,
sez. VI, sentenza 28 aprile 2010, n. 20514, Arman Ahmed
(dalla cui motivazione si evince che, allorchè la misura
di sicurezza dell’espulsione non possa essere eseguita per
un divieto normativo in tal senso - in quel caso ex art. 19,
comma 1, D.L.vo n. 286 del 1998 -, la stessa, persistendo la
pericolosità sociale del condannato, può essere sostituita
con altra “appropriata” in considerazione della particolare
situazione del condannato: e ciò f‌ino a quando non cessi la
condizione ostativa); e soprattutto Corte cost., sentenza
18 luglio 2003, n. 253, e Corte cost., sentenza 29 novembre
2004, n. 367, secondo cui, mentre solo il legislatore può
intraprendere la strada di un ripensamento del sistema
delle misure di sicurezza, deve consentirsi al giudice di
adottare, fra le misure che l’ordinamento prevede, quella
che in concreto appaia idonea a soddisfare le esigenze di
tutela della persona, da un lato, di controllo e conteni-
mento della sua pericolosità sociale, dall’altro lato].
Orbene!
Nella fattispecie codesta misura di sicurezza (so-
stitutiva dell’espulsione ed adeguata alla personalità del
G. ed al grado di intensità della sua attuale pericolosità)
si individua nella libertà vigilata per la durata minima di
anni 3. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI LATINA
SEZ. DIST. DI TERRACINA
27 SETTEMBRE 2013, N. 657
EST. TAGLIENTI – IMP. N.C.
Difesa e difensori y Di f‌iducia y Avvocato stabilito-
integrato y Conferimento della procura speciale y Ai
f‌ini della costituzione di parte civile y Ammissibili-
tà nel nostro ordinamento.
. Alla luce del D.L.vo 2 febbraio 2001 n. 96, volto esclusi-
vamente a riconoscere e tutelare il diritto del professio-
nista (comunitario) di esercitare la professione di avvo-
cato - alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità
previste per il professionista che esercita la professione
in Italia - è ammissibile nel nostro ordinamento il con-
ferimento della procura speciale all’avvocato stabilito-

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