Tribunale penale di Perugia Uff. Gip., decr. 24 dicembre 2013

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giur
Rivista penale 3/2014
MERITO
Le operate remissioni di querela, non venendo in rilie-
vo il secondo comma dell’articolo 649 c.p., e residuando
ipotesi di reato entrambe perseguibili ex off‌icio, non pos-
sono esser tenute in alcuna considerazione.
Quanto alla pena inf‌liggenda per il reato unico – ex
art. 81, secondo comma, c.p. – di cui agli articoli 572 e
337 c.p., tenuto conto delle riconosciute circostanze at-
tenuanti generiche e dell’operato giudizio di equivalenza
rispetto alla recidiva contestata; individuata la violazione
più grave in quella di cui all’articolo 572 c.p. per limiti
edittali; considerato il notevole protrarsi della condotta
ex art. 572 c.p., ben esorbitante rispetto al minimo di inte-
grazione dell’abitualità postulata dalla norma; considerati
i notevoli precedenti penali dell’imputato: stimasi congrua
la pena di anni uno e mesi sei di reclusione (pena base per
il delitto di maltrattamenti in famiglia, anni uno e mesi sei
di reclusione, aumentata di mesi nove di reclusione per
la continuazione con il delitto di cui all’articolo 337 c.p.,
ridotta di un terzo a’ sensi dell’articolo 442 c.p.p.
L’entità della pena come rideterminata comporta la
revoca della pena accessoria applicata i primo grado nei
confronti del D’Oscar.
La impugnata sentenza va confermata nel resto. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA
UFF. GIP., DECR. 24 DICEMBRE 2013
EST. SEMERARO – IMP. X
Azione penale y Querela y Rinuncia y Remissione
tacita y Extraprocessuale y Sussistenza.
. La dichiarazione di rinuncia, successiva alla proposi-
zione della querela, ha valore di remissione tacita ex-
traprocessuale della querela, perché il querelante ha
compiuto fatti incompatibili con la volontà di chiedere
l’accertamento della responsabilità penale del colpe-
vole in ordine a fatti penalmente rilevanti, che hanno
formato oggetto dell’istanza di punizione. (c.p.p., art.
339) (1)
(1) In argomento cfr. Cass. pen., sez. V, 17 settembre 2012, Campa-
gnolo, in Ius&Lex dvd n. 2/2014, ed. La Tribuna. Nello stesso senso
della massima in commento si veda Cass. pen., sez. III, 17 novembre
2011, G.M., in questa Rivista 2012, 292. Sempre nello stesso senso
anche Cass. pen., sez. IV, 26 marzo 2004, Del Piero, ivi 2005, 492. Per
un’identif‌icazione della remissione tacita extraprocessuale si veda
Cass. pen., sez. VI, 19 gennaio 2000, Giardi, in Ius&Lex dvd n. 2/2014,
ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla ricostruzione del fatto si rimanda alla ri-
chiesta del P.M.
In estrema sintesi, la querela ha ad oggetto la respon-
sabilità dell’indagata per colpa medica.
Il P.M. ha chiesto l’archiviazione del procedimento ex
art. 125 disp. att. cp.p., ritenendo che gli elementi acquisi-
ti nelle indagini preliminari non siano idonei a sostenere
l’accusa in giudizio.
La persona offesa ha proposto opposizione alla richiesta
di archiviazione, chiedendo la prosecuzione delle indagini
o di ordinare al P.M. la formulazione dell’imputazione.
Nelle more, con memoria depositata il 2 settembre
2013, la difesa dell’indagata ha prodotto documenti e chie-
sto l’accoglimento della richiesta di archiviazione.
L’opposizione è inammissibile sotto due prof‌ili.
In primo luogo, l’oggetto della investigazione suppleti-
va è stato totalmente omesso.
Va preliminarmente rilevato che l’opposizione è inam-
missibile perché l’oggetto della investigazione suppletiva
- l’esame della indagata e l’assunzione di s.i. - è del tutto
privo di rilevanza, potendo avvalersi l’indagata della facol-
tà di un rispondere e non essendo avvenuta l’indicazione
delle circostanze su cui dovrebbe avvenire la deposizione.
Va ricordato infatti che condizioni di ammissibilità, ai
sensi dell’art. 410, comma 2, c.p.p., della opposizione alla
richiesta di archiviazione sono l’indicazione dell’oggetto
della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di
prova.
Detta indicazione deve essere concreta e specif‌ica e
l’investigazione suppletiva deve possedere i caratteri della
pertinenza e della rilevanza, intendendosi per pertinenza
l’inerenza alla notizia di reato e per rilevanza l’idoneità
della stessa ad incidere sulle risultanze dell’attività com-
piuta dal P.M. “. . . Di entrambi i prof‌ili, del provvedimento
che dichiara l’inammissibilità dell’opposizione, deve es-
sere data adeguata motivazione, la quale in ordine all’irri-
levanza della investigazione suppletiva può essere desun-
ta implicitamente anche da quella relativa alla manifesta
infondatezza della “notitia criminis”, onde verif‌icare che
non vi sia stato un uso distorto del potere di evitare il con-
traddittorio” (cfr. in tal senso Cass., sez. V, sent. n. 53 del
12 gennaio 1999 - 25 febbraio 1999; cfr. da ultimo Cass.,
sez. V, sent. n. 21939 del 6 maggio 2010: “L’opposizione alla
richiesta di archiviazione può ritenersi idonea a legitti-
mare l’intervento della persona offesa nel procedimento
(e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito
camerale) in quanto contenga quegli elementi di concre-
tezza e di specif‌icità previsti tassativamente dall’art. 410,
primo comma, c.p.p., consistenti nell’indicazione dell’og-
getto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di
prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza, ossia
l’inerenza rispetto alla notizia di reato, e per la rilevanza,
ossia l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività
compiuta nel corso delle indagini preliminari”).
Ne consegue che trattandosi d’investigazione “supple-
tiva”, la persona offesa ha l’onere di indicare quei mezzi di
prova volti a dimostrare un quid pluris rispetto a quanto
già raccolto nella fase delle indagini preliminari.
Deve cioè indicare un mezzo di prova volto a dimo-
strare un fatto “nuovo” o ad integrare un atto investigativo
carente.
Pertanto, il giudice per le indagini preliminari può
deliberare “de plano” sull’inammissibilità dell’opposizione
della persona offesa alla richiesta di archiviazione del P.M.
non solo nel caso in cui non siano state indicate investiga-
zioni suppletive, ma anche quando queste vengano ritenu-
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