Tribunale penale di Treviso ord. 18 febbraio 2015

Pagine621-625
621
Rivista penale 7-8/2015
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale
trIbunale penale dI trevIso
ord. 18 febbraIo 2015
est. bIagettI – IMp. X
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Imposta
sul valore aggiunto y Omesso versamento y Reato
di cui all’art. 10 ter, D.L.vo n. 74/2000 y Violazione
dell’art. 117, primo comma, Cost. y Questione non
manifestamente infondata di legittimità costituzio-
nale.
. È rilevante e non manifestamente infondata, in riferi-
mento all’art. 117, comma 1, Cost., la questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 10 ter D.L.vo n. 74/2000.
(d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter)
svolgIMento del processo e MotIvI della decIsIone
Con decreto di giudizio a seguito di opposizione al de-
creto penale di condanna, emesso in data 4 febbraio 2014,
il G.I.P. del Tribunale di Treviso citava a giudizio l’imputa-
to in epigrafe indicato per rispondere del reato di cui al-
l’all’art. 10 ter in relazione all’art. 10 bis D.L.vo n 74/2000,
perché: “... nella sua veste di legale rappresentante, non
versava l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla
dichiarazione annuale Modello Unico per l’anno d’impo-
sta 2009 per un ammontare pari ad €. 128.889,00 entro il
termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo
d’imposta successivo”.
In sede dibattimentale, all’udienza del 13 giugno 2014,
nella fase degli atti preliminari, il difensore dell’imputato
sollevava questione di legittimità costituzionale (in re-
lazione agli artt. 77, 2°comma e/o 117, 1° comma, Cost.)
e di disapplicazione dell’art. 10 ter D.L.vo n. 74/2000 per
contrasto con l’art. 50 della Carta dei diritto fondamentali
dell’Unione Europea, per i motivi illustrati in memoria.
Evidenziava, in sintesi, la difesa che:
1) La norma in questione, introdotta con l’art. 35,
comma 7, della Legge 4 agosto 2006 (c.d. decreto Bersani-
Visco), mancava di qualsiasi indicazione circa i presuppo-
sti di necessità ed urgenza legittimanti la decretazione ex
art. 77 Cost., sostenendo che “la Corte Costituzionale ha
affermato che l’esistenza dei requisiti della straordinarie-
tà del caso di necessità e di urgenza può essere oggetto
di scrutinio di costituzionalità, negando eff‌icacia sanante
alla legge di conversione e ricostruendo il difetto della
straordinaria necessità ed urgenza quale vizio formale,
come tale trasmissibile alla legge parlamentare”;
2) La norma in questione contrasta inoltre con l’art.
117 l° comma Cost. (vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario), in quanto l’art. 4 del protocollo n. 7 alla
convenzione intitolato “ne bis in idem”, vieta che si possa
essere perseguiti o condannati penalmente dalla giuri-
sdizione dello stesso stato per un’infrazione per cui è già
stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza
def‌initiva conforme alla legge e alla procedura penale di
tale Stato; sotto tale prof‌ilo, dunque, verrebbe violato il
suddetto principio del “ne bis in idem” in quanto la san-
zione (apparentemente) amministrativa prevista dall’art.
13 D.L.vo n. 471/1997 (che pur a seguito della normativa
penale introdotta, punisce lo medesima omissione dei
versamenti IVA con sanzioni pecuniarie, non essendo stata
abrogata) ha in realtà natura penale;
3) La norma contrasta inoltre con l’art. 50 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea la quale sta-
tuisce il “diritto di non essere giudicato o punito due volte
per lo stesso reato”, sostenendo che le sanzioni tributarie
previste dalla normativa italiana abbiano in realtà carat-
tere penale, secondo i criteri stabiliti dalla Corte di Giusti-
zia Europea (qualif‌icazione giuridica formale dell’illecito
compiuta dal diritto interno, natura oggettiva dell’illecito,
natura della sanzione prevista e suo grado di severità,
come delineati dalla giurisprudenza europea)
In merito alla sollevata eccezione, Il Pubblico Mini-
stero si rimetteva alla decisione del Giudice.
La normativa oggetto del ricorso
A norma dell’art. 10 ter del D.L.vo n. 74 del 2000, inse-
rito con l’art. 35, comma 7, del D.L. del 4 luglio del 2006,
convertito con modif‌icazioni nella Legge 4 agosto del 2006,
la sanzione prevista dall’art. 10 bis per il delitto di omes-
so versamento di ritenute certif‌icate si applica anche a
chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto, dovuto in
base alla dichiarazione annuale, entro il termine del ver-
samento del conto relativo al periodo di imposta succes-
sivo. L’omesso versamento dell’IVA è anche sanzionato in
via amministrativa dal D.L.vo n. 471/97, art. 13, 1° comma,
che assoggetta ad una sanzione amministrativa pari al 30%
di ogni importo non versato chiunque non esegue, in tutto
in parte alle prescritte scadenze periodiche, i versamenti
dei debiti IVA.
Sotto il prof‌ilo normativo e giuridico, quindi le fattispe-
cie di cui agli art. 10 bis e 10 ter D.L.vo n. 74/2000 hanno la
medesima oggettività giuridica e rispondono ai medesimi
requisiti, relativi all’integrazione della fattispecie di reato
sotto il prof‌ilo soggettivo ed oggettivo.
La Corte di Cassazione si è già occupata, con una pro-
nuncia a Sezioni Unite, sulla questione sollevata in que-
sta sede in ordine alla “sovrapposizione sanzionatoria”
tra normativa penale ed amministrativa, relativamente

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT