Tribunale Penale di Trani uff. gup, 17 aprile 2015

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giur
1/2016 Rivista penale
MERITO
presente in sala parto. Già a cinque minuti di vita (all’1:23
circa, era intubata e saturava al 94%, molto più di quanto i
target di saturazione previsti oggi alla nascita e ben cono-
sciuti dal Dottor D.P. (in quanto presenti in cartella clinica
“consigliano”).
Parimenti per quanto riguarda i capi C) e D) della ru-
brica in relazione all’indagata P.M.: anche in tal caso al
f‌ine di occultare il delitto di cui al capo A) o comunque per
assicurare a sé o ad altri l’impunità, attestavano falsamen-
te nella scheda del travaglio il battito cardiaco del feto e
dall’altro ometteva di descrivere l’avvenuta esecuzione
della cosiddetta “manovra di Kristeller” da parte del neo-
natologo Dottor D.P.
Sono stati sopra esaminati gli elementi che compon-
gono il grave quadro indiziario in relazione alla conf‌igu-
razione di tali due ipotesi di reato, con riferimento alle
dichiarazioni di diversi testimoni e dal f‌ilmino effettuato
dal coniuge della partoriente.
Esigenze cautelari
In ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari,
richiamati gli elementi ed i principi di diritto indicati in
relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza -
sotto il prof‌ilo dell’incidenza causale del comportamento
di ciascun soggetto -, occorre evidenziare che, in relazio-
ne al capo A) della rubrica e cioè in relazione all’omicidio
colposo, pur trattandosi di colpa medica e mancando qual-
siasi volontà di ciascun medico indagato nella realizzazio-
ne dell’evento lesivo, pur tuttavia i comportamenti com-
missivi ed omissivi di ciascun odierno indagato appaiono
gravi e tali da giustif‌icare l’applicazione di una misura
interdittiva, la cui durata è stata ampliata dalla recente ri-
forma proprio al f‌ine di consentirne un più ampio utilizzo.
Anche i falsi, che sono molteplici e posti in essere da-
gli indagati, sono tutti f‌inalizzati ad inquinare il quadro
probatorio nell’imminenza del fatto ed anche successiva-
mente. Cass. Sentenza n. 42368 del 23 settembre 2004 c.c.
(dep. 29 ottobre 2004).
In sede cautelare la sussistenza dei gravi indizi di colpe-
volezza deve essere valutata sia con riguardo agli elementi
oggettivi del reato sia con riguardo all’elemento soggettivo,
il cui apprezzamento può essere eseguito sulla base dei fat-
ti che costituiscono la condotta materiale ma deve tenere
conto di tutti gli elementi accertati. Conf. sentenza n. 7465
del 28 novembre 2013 c.c. (dep. 17 febbraio 2014 ).
Pertanto, con riferimento ad i successivi capi B), C) e
D) della rubrica, vanno messi in rilievo non tanto i singoli
episodi contestati a ciascun medico, quanto la condotta
complessiva di ciascuno in ordine alla perpetrazione delle
varie fattispecie criminose al f‌ine di occultare eventuali
responsabilità penali collegate al capo A) della rubrica.
In tal senso, si ravvisa misura congrua in relazione alla
gravità dei fatti posti in essere, la misura interdittiva di
cui all’art. 290 c.p.p. nella recente formulazione ex L. 16
aprile 2015, n. 47.
Ai f‌ini dell’applicazione della misura interdittiva, è sta-
to valutato non tanto e non solo il falso commesso dall’a-
gente, quanto le modalità di perpetrazione del fatto e la
pervicacia dimostrata nel tempo, sia in sede di interroga-
torio degli indagati, sia in sede di intercettazioni, nel cer-
care di occultare il delitto di cui al capo A) della rubrica.
Quanto al capo B), limitatamente ai dottori D.P. e G.,
gli stessi hanno dichiarato dati non veritieri nella cartella
clinica di N. Entrambi procedevano a compilare la cartella
clinica indicando dati incompatibili con il reale stato di
salute della piccola, per come accertato dai consulenti.
Quanto al capo D), P.M. ha omesso di descrivere nella
cartella clinica della partoriente, l’avvenuta esecuzione da
parte del dr. D.P. della cosiddetta “manovra di Kristeller”,
nonostante le dichiarazioni di diversi testimoni e del f‌ilmi-
no effettuato dal coniuge della partoriente.
Quanto al capo C), P.M., unitamente all’ostetrica, sem-
pre al f‌ine di occultare il delitto di cui al capo A) o comun-
que per assicurare a sé o ad altri l’impunità, attestava fal-
samente nella scheda del travaglio della partoriente E. T.
che il feto alle ore 1 del 12 febbraio 2015 avesse un battito
cardiaco pari a 140 b/m, valore del tutto incompatibile ri-
spetto alle reali condizioni di salute di N.D.P. al momento
della nascita, per come evidenziato dall’elaborato di con-
sulenza alla quale, sul punto, si rinvia.
Alla luce dei superiori elementi, sussistono le esigenze
di cui all’art. 274 lett. c) c.p.p., consistenti nella possibile
reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui
si procede.
Di conseguenza, per gli indagati:
1) D.P.A., nato a Catania il 29 giugno 1966;
2) G.G.A., nato a Catania il 29 maggio 1984;
3) P.M.A., nata a Bronte il 15 giugno1972;
misura adeguata risulta, in luogo di quella cautelare
richiesta dal P.M., quella della interdizione dell’esercizio
dell’attività medica per la durata di mesi 10 in relazione
a ciascun indagato, ex art. 290 c.p.p. nella nuova formula-
zione ex L. 16 aprile 2015, n. 47. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI TRANI
UFF. GUP, 17 APRILE 2015
EST. CASERTA – IMP. X
Reato y Cause di non punibilità y Particolare te-
nuità del fatto y Nuova disciplina y Applicabilità y
Reato di oltraggio a pubblico uff‌iciale y Sussistenza
y Fattispecie relativa a proscioglimento dopo la ri-
chiesta di patteggiamento.
. In relazione al reato di oltraggio a pubblico uff‌iciale
è applicabile la causa di non punibilità per particolare
tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. qualora il
reato, come contestato, sia punito con pena sino a tre
anni, non si registrino precedenti penali a carico del
giudicabile e non ricorrano le cause di esclusione di cui
al comma 2 dell’art. 131-bis c.p. (Nella fattispecie l’im-
putata, dopo aver chiesto il patteggiamento era stata
prosciolta perchè il fatto a lei ascritto era di partico-
lare tenuità) (c.p., art. 131 bis; c.p.p., art. 129; c.p.p.,
art. 444)

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