Tribunale penale di Taranto sez. dist. di Ginosa 20 settembre 2013, n. 175 (ud. 17 giugno 2013)
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giur
9/2014 Rivista penale
MERITO
l’affiliato, nel programmare la commissione dei reati che
rappresentano la concreta operatività della consorteria
criminale, programmi anche, e necessariamente, il perma-
nere della propria adesione, fattiva, alla finalità di clan,
ponendo in essere, in tal modo - e, come si è notato, mas-
sime quando la Pubblica Accusa abbia contestato il ricor-
rere della circostanza aggravante di cui s’è detto - un caso
classico di continuazione di reati (non, però, un’ipotesi
di concorso formale ex art. 81, primo comma, c.p., attesa
l’esuberanza temporale della vita del sodalizio rispetto
alla commissione del reato fine, che, di quello, rappresen-
ta unicamente un “panctum temporis”).
Nel caso sottoposto all’attenzione di questa Corte terri-
toriale, un esame, anche il più superficiale, degli atti per-
mette di concludere che tutti i delitti dei quali risponde il
Nuzzo, sempre aggravanti ex art. 7, L. 203/91, sub specie
della finalità di agevolazione del clan di appartenenza,
fatta eccezione, ovviamente, per quello di cui all’articolo
416 bis c.p., vennero commessi dal ricorrente nell’ambito
dell’attività del sodalizio criminale denominato clan M.,
inserito nella più vasta compagne malavitosa costituita,
oltre che dal suddetto clan, dal clan P. e dal clan S.; rileva-
to, di più, che la sentenza emessa dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in data 19 gennaio 2007 unificò in
continuazione il delitto di cui all’articolo 416 bis c.p. con
quello sub nn) (estorsione pluriaggravata, anche ex art.
7 L. 203/91), senza subire appello della Pubblica Accusa
sullo specifico punto.
Sono, pertanto, da richiamare tutti i suesposti concetti
quanto al peculiare problema della possibilità di ravvisa-
re la medesimezza del disegno criminoso tra il delitto di
cui all’articolo 416 bis c.p. ed i reati-fine, per concludere
che sussistono tutti i requisiti di legge per l’accoglimento
dell’istanza ex artt. 671 c.p.p., 81, secondo comma, c.p.,
presentata nell’interesse del N..
Sono, pertanto, da unificare in continuazione tutti i
reati giudicati con le sentenze in atti, sotto la più grave
violazione, che va individuata in quella di cui al capo nn)
della rubrica della sentenza emessa dal Tribunale di Napo-
li in data 19 gennaio 2007.
Tenuto conto del numero, della natura e della gravità
delle violazioni per cui è stata pronunciata condanna del
Nuzzo, nonché del numero e del carattere allarmante e
specifico dei precedenti dai quali lo stesso è gravato,
giudica, la Corte, di poter determinare per il reato unico,
come ritenuto, la pena infliggenda nella misura di anni
quattordici di reclusione ed euro tremila di multa (pena
base anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 1.600,00
di multa, aumentata di anni sei, mesi sei di reclusione ed
euro 1.400,00 di multa a titolo di continuazione a’ sensi
degli articoli 671 c.p.p., 81, secondo comma, c.p.), ferma
ogni altra determinazione dei giudici della cognizione.
(Omissis)
tRibunale penale di taRanto
sez. dist. di ginosa
20 setteMbRe 2013, n. 175
(ud. 17 giugno 2013)
est. poMaRico – p.M. santoRo (conf.) – iMp. s.d.
Edilizia e urbanistica y Licenza e concessione
edilizia y Bellezze naturali y Reato di distruzione o
deturpamento di bellezze naturali y Interventi di
livellamento di strade e consolidamento di terre-
no agricolo eseguiti in zona sottoposta a vincolo
ambientale in assenza di permesso y Sussistenza y
Esclusione.
Edilizia e urbanistica y Contravvenzioni y Lot-
tizzazione abusiva y Interventi di livellamento e
consolidamento di terreno agricolo eseguiti in
zona sottoposta a vincolo ambientale in assenza di
permesso y Sussistenza y Esclusione.
. Non sussiste nemmeno la fattispecie di cui all’art. 734
c.p. poiché ai fini della sussistenza dell’illecito penale
non è sufficiente la semplice alterazione dello stato na-
turale delle cose ma occorre che tale alterazione abbia
effettivamente determinato la distruzione o il deterio-
ramento delle bellezze naturali. (c.p., art. 734)
. In tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di
sbancamento e di livellamento del terreno sono as-
soggettate a titolo abilitativo edilizio solo se finalizzate
ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul
tessuto urbanistico del territorio. (d.p.r. 6 giugno 2001,
n. 380, art. 44)
svolgiMento del pRocesso
Con decreto di citazione a giudizio n. (omissis) R.G.N.R.
Mod. 21 del 4 giugno 2012, ritualmente notificato, S. D.
veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudice per ri-
spondere del reato ascritto in rubrica.
All’udienza del 6 dicembre 2012, il difensore dell’impu-
tato, munito di procura speciale, chiedeva la definizione
del giudizio mediante il rito abbreviato, condizionato
all’escussione del responsabile dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Castellaneta D. P., il P.M. versava il proprio fa-
scicolo in quello del dibattimento.
Il Giudice invitava le parti a concludere procedendo
alla definizione del giudizio secondo le modalità del rito
abbreviato ex art 438 e ss c.p.p., nelle forme previste dal-
l’art. 127 c.p.p.
All’udienza del 14 marzo 2013 veniva escusso il teste D.
P. responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castel-
laneta, il quale riferiva che i sentieri compresi all’interno
della proprietà di S. erano stati compresi in un progetto di
valorizzazione delle gravine (e) che risalivano ad epoca
remota.
Precisava il teste che l’imputato non aveva mai realiz-
zato lavori ex novo.
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