Tribunale penale di La Spezia 28 marzo 2013

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giur
12/2013 Rivista penale
MERITO
evidente genesi comune, consistita evidentemente nella
crisi dell’impresa) il ricorrere della continuazione ex art.
81 c.p. fra le condotte contestate nel presente processo e
quella di cui al decreto penale suddetto.
A parità delle pene – base edittali, concesse nel pre-
sente processo le attenuanti generiche prevalenti ex art.
62 bis c.p. (in ragione delle diff‌icoltà economiche nelle
quali maturarono le condotte), considerato il grado assai
marginale del dolo (data la crisi dell’impresa), pena base
viene f‌issata in quella già determinata con il suddetto de-
creto penale (in quanto divenuto irrevocabile).
Per ciascuno dei reati qui giudicati si applica un au-
mento di euro duemila (pena base aggiuntiva di euro tre-
mila, ridotti ad euro duemila per la diminuente del rito),
e quindi complessivamente di euro seimila,00 rispetto alla
pena già applicata con il suddetto decreto penale.
L’insolvenza dell’impresa denota il basso grado del dolo;
il che induce a confermare la sospensione condizionale
della pena già concessa con il detto decreto penale.
La condanna al pagamento delle spese processuali
consegue per art. 535 c.p.p. .
L’art. 1, comma 143, L. n. 244-07, entrato in vigore il primo
gennaio duemilaotto (ex art. 3, comma 164, della stessa L.
244-07), ha previsto l’applicabilità della conf‌isca anche “per
equivalente” di cui all’art. 322 ter c.p. ai reati di cui agli artt.
2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater ed 11 del D.L.vo n. 74-00.
Da ciò la relativa statuizione in dispositivo.
Infatti, con specif‌ico riferimento ai reati tributari, il
prof‌itto consiste nell’ammontare dell’imposta evasa, che co-
stituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente
derivante dalla condotta illecita e, in quanto tale, ricondu-
cibile alla nozione di «prof‌itto», costituito dal risparmio eco-
nomico che consegue all’effettiva sottrazione degli importi
evasi alla loro destinazione f‌iscale, di cui certamente bene-
f‌icia il reo (v. Cass., n. 1199-12, n. 45847-12, n. 45849-12).
La quantif‌icazione di detto risparmio è comprensiva del
mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute
in seguito all’accertamento del debito tributario (v. Cass.,
n.1843-12, n. 45847-12, n. 45849-12, n. 1256-13, 11836-13).
Le pene accessorie seguono per art. 12 del D.L.vo n. 74
del 2000. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI LA SPEZIA
28 MARZO 2013
PRES. PAVICH – EST. PAVICH – IMP. X
Sicurezza pubblica y Stranieri y Reato di occupa-
zione di lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno y Lavoro a tempo determinato y Rilevanza
y Esclusione y Soggetto che esercita la funzione di
datore di lavoro y Individuazione.
. Risponde del reato di occupazione di lavoratori stra-
nieri privi del permesso di soggiorno, non solo colui
che provvede direttamente all’assunzione, ma anche
chi, pur non avendo agito direttamente in tal senso, se
ne avvalga, esercitando compiti di sovraordinazione e
controllo sull’operato dei medesimi, non rilevando che
il rapporto di lavoro sia occasionale o a tempo detrmi-
nato. (d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 22; d.l.vo 24
luglio 2008, n. 125) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. I, 27 giugno 2011, Fra-
gasso, in questa Rivista 2012, 1176. In argomento si veda in dottrina
P. PALERMO, La “clandestinità”: storia di “evoluzioni” criminali, ivi
2010, 815.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ritualmente notif‌icato, X veniva tratto a giu-
dizio per rispondere del reato a lui addebitato in rubrica.
In sede dibattimentale, superate le fasi preliminare e
di ammissione delle prove, nel corso dell’istruttoria veniva
esaminato quale teste l’app. Marini; inoltre, si acquisivano
i documenti di cui a verbale.
Terminata l’istruttoria e dichiarata l’utilizzabilità de-
gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, le parti
concludevano come in epigrafe ed il Giudice decideva
come da separato dispositivo.
L’app. Marini ha riferito che, a seguito di segnalazione
telefonica, veniva eseguito un sopralluogo in via (omissis)
a La Spezia, ove era segnalata la presenza di operai non in
regola. Sul posto, vi era la presenza di un camioncino con a
bordo un operaio che passava mattoni e piastrelle a un altro
operaio che si trovava a terra. Gli operanti si qualif‌icavano
e chiedevamo i documenti all’operaio che si trovava sul
camioncino; costui diceva che di non averli con sé, poi col-
piva l’app. Marini e cercava di allontanarsi; ne nasceva una
colluttazione. L’operaio in questione veniva identif‌icato per
tale Y, privo di permesso di soggiorno. Il titolare della ditta
(omissis), alle cui dipendenze veniva impiegato il Y, veniva
identif‌icato in X, regolarmente soggiornante in Italia (il X
era l’operaio che si trovava nei pressi del camioncino e che
riceveva i mattoni e le piastrelle dal Y). All’uopo è stata
prodotta agli atti visura CCIAA comprovante la posizione di
legale rappresentante della ditta, ricoperta dal X.
La ditta in esame stava eseguendo al quarto piano di
uno stabile di via (omissis). La proprietaria dell’apparta-
mento era tale sig.ra (omissis).
Deve ritenersi confermato che l’odierno imputato, in-
caricato dell’esecuzione di lavori edili, impiegava con sé
Y (di nazionalità albanese), privo di regolare permesso di
soggiorno nel territorio dello Stato.
Che il Y operasse alle dipendenze del X emerge non
solo dal fatto che egli, in occasione dell’ispezione presso
il cantiere edile di via (omissis), risultava prestare la pro-
pria opera, essendo impegnato a lavorare in mansioni di
manovalanza (trasporto e consegna mattoni e piastrelle),
ma anche dalle stesse ss.ii. rese dal Y e acquisite in atti su
consenso delle parti, dalle quali si evince che il dichiaran-
te aiutava il X nei lavori edili presso l’appartamento della
(omissis), e che era per lui il primo giorno di lavoro.
Tutti questi elementi conducono a ritenere che, men-
tre la (omissis) aveva commissionato i lavori al X, costui
si faceva aiutare dal Y e che quindi fosse da considerare,
nei riguardi dello stesso Y, come datore di lavoro, ossia
soggetto che aveva assunto compiti di sovraordinazione e

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