Tribunale Penale di Pisa 15 marzo 2016

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Rivista penale 6/2016
Merito
TRIBUNALE PENALE DI PISA
15 MARZO 2016
EST. D’AURIA – P.M. COSTABILE (CONF.) – IMP. R.G.
Millantato credito y Elemento materiale y Mo-
mento consumativo y Tentativo y Conf‌igurabilità y
Condizioni.
. In tema di millantato credito nell’ipotesi in cui la mil-
lanteria non raggiunga il risultato avuto di mira dall’a-
gente, poiché il delitto si perfeziona alternativamente
con l’accettazione della promessa ovvero con la dazio-
ne e ricezione dell’utilità, il tentativo è conf‌igurabile
solo qualora la millanteria del soggetto agente non rag-
giunga alcuno dei predetti risultati. (c.p., art. 56; c.p.,
art. 346) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. VI, 2 marzo 2015, n.
8989, in questa Rivista 2015, 915. Va peraltro aggiunto che è del tut-
to irrilevante, ai f‌ini della conf‌igurazione del tentativo, l’eventuale
riserva mentale di non adempiere, poichè la dazione o la promessa
di denaro o altra utilità fatta dalla vittima del reato al pubblico uff‌i-
ciale o all’incaricato di pubblico servizio dev’essere considerata nel
suo oggettivo signif‌icato. In ordine all’elemento materiale del reato
in oggetto si veda Cass. pen., sez. VI, 7 aprile 2003, n. 16255, ivi 2004,
257. Per una differenza tra il reato di cui all’art. 346 c.p. e il reato di
corruzione cfr. Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 1995, n. 4162, in Ius&Lex
dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione del 18 marzo 2011 R.G. veniva
citato in giudizio dinnanzi a questo Giudice monocratico
per rispondere del tentativo di millantato credito indicato
in epigrafe.
All’udienza del 28 settembre 2012 aveva inizio la ce-
lebrazione dell’istruttoria dibattimentale con l’escussione
dei testi Gasperini Alberto, Varriale Ciro, Procino Nicola
e l’acquisizione della documentazione prodotta dalle par-
ti; all’odierna udienza, dopo l’escussione del teste Filippi,
al termine della discussione, le parti hanno rassegnato le
conclusioni di cui al verbale.
Ritiene il Giudice che l’istruttoria espletata abbia for-
nito prova indubbia della penale responsabilità dell’impu-
tato in ordine al reato ascrittogli.
Ed invero, il teste Gasperini Alberto ha riferito che, in
qualità di titolare di una palestra di Cascina - in seguito ad
un controllo dei NAS del 2010 che aveva accertato l’assen-
za di un titolo idoneo per poterla gestire - riceveva un’ordi-
nanza comunale che disponeva la chiusura della palestra;
che, a tal ragione, contattava il geometra G. R., vale a dire
il soggetto che anni prima si era occupato della pratica co-
munale per la presentazione della D.I.A. f‌inalizzata all’a-
pertura della palestra; che, il 19 marzo 2010, durante un
primo incontro, il R. gli chiedeva una somma prima di do-
dici mila euro e, successivamente, di cinque-seimila euro
per risolvere la situazione; che, alla sua domanda circa i
destinatari dell’ingente somma richiesta, il R. rispondeva:
Vanno a gente che sa come muoversi ... siccome ci sono
vari procedimenti - dice - ci sono i NAS, la Finanza, tutte
queste cose qui, bisogna fare in modo di tappare queste
cose (cfr. verbale stenotipico dell’udienza del 28 settem-
bre 2012, fol. 6); che, il giorno successivo, contattato tele-
fonicamente dal R., riceveva la richiesta della cifra f‌inale
di ottomila euro; che, medio tempore, si era informato per-
sonalmente sulle possibili soluzioni del problema presso i
competenti uff‌ici comunali ed aveva appreso che, per ria-
prire l’attività, bastava aff‌idare la gestione della palestra
ad un soggetto che avesse i requisiti richiesti e presentare
una nuova D.I.A.; che di tanto aveva auto conferma anche
dal geometra Nicola Procino, cui successivamente aff‌idò
l’incarico; che, pertanto, in brevissimo tempo trovava un
soggetto disposto a gestire la palestra; che, di conseguen-
za, durante il successivo incontro del 22 marzo 2010 con il
R., in presenza altresì di Filippi Alessandro - incontro che
procedette a registrare, maturato un forte sospetto verso
le richieste del R. dopo le informazioni autonomamente
acquisite - informava l’odierno imputato della soluzione
trovata e che questi appariva assai risentito; che, inf‌ine,
fattosi restituire i documenti dal R., aff‌idava l’incarico pro-
fessionale al Procino e riusciva a riaprire la palestra dopo
una settimana; che quest’ultimo, per l’attività svolta, gli
aveva chiesto un compenso di millequaranta euro.
Il teste Procino ha riferito che, ricevuto l’incarico dal
Gasperini e data l’urgenza da questi manifestata per la
riapertura della palestra, aveva presentato quanto utile
al Comune in due soli giorni; che, più specif‌icamente, la
sua attività era consistita nel recupero della vecchia docu-
mentazione, nella preparazione della modulistica richie-
sta dal Comune e nell’allegazione di una relazione tecnica
all’uopo redatta da altro soggetto; che il procedimento
amministrativo prevedeva il coinvolgimento soltanto del
Comune e della USL, potendo al più richiedere l’interven-
to della Polizia Municipale e che nessun altro soggetto ve-
niva in esso coinvolto.
Il teste Filippi, che al tempo dei fatti lavorava presso
la palestra del Gasperini, nell’escussione dinnanzi al Tri-
bunale riguardo all’incontro tra il R. e la persona offesa
cui aveva partecipato, pur confermando l’episodio, ha
tuttavia sostenuto di non ricordarne i contenuti e, alle
contestazioni mosse dai difensori sulla base della lettura

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