Tribunale penale di Piacenza 14 agosto 2013, n. 787

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Rivista penale 2/2014
MERITO
Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, nonostan-
te nell’atto di costituzione di parte civile fossero presenti i
nominativi di due distinti avvocati, ai f‌ini processuali solo
l’avvocato stabilito veniva nominato difensore e procurato-
re speciale della persona offesa.
Ed in effetti, la presenza, all’interno dell’atto, della
f‌irma del professionista abilitato ad esercitare la profes-
sione con il titolo di avvocato era solo ed esclusivamente
preordinata ad assicurare la corretta osservanza dei do-
veri imposti all’avvocato comunitario, nell’espletamento
dell’esercizio dell’attività forense in Italia, così come
espressamente previsto dall’art. 8 del D.L.vo 2 febbraio
2001 n. 96.
A ciò si aggiunga che da un’attenta lettura del corpo
dell’atto - comparsa di costituzione di parte civile con revo-
ca del precedente difensore e procura speciale - si poteva
tranquillamente desumere che la presenza del nominativo
e della f‌irma dell’avvocato, abilitato ad esercitare la pro-
fessione con il titolo di avvocato, era esclusivamente volta
ad attestare la dichiarazione d’intesa tra i due professioni-
sti, senza minimamente intaccare il rapporto processuale
tra la persona offesa ed il proprio avvocato (stabilito) di
f‌iducia.
Del resto, precludere all’avvocato comunitario la pos-
sibilità di rappresentare e difendere nel giudizio penale,
nelle vesti della parte civile, la persona offesa dal reato
apparirebbe come una grave violazione del disposto nor-
mativo di cui D.L.vo 2 febbraio 2001 n. 96, in attuazione
della direttiva europea del 98/5/CE volta specif‌icatamente
a facilitare l’esercizio permanente della professione di
avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è
stata acquistata la qualif‌ica professione.
In conclusione, alla luce del dettato normativo di cui
al D.L.vo 2 febbraio 2001 n. 96, volto esclusivamente a
riconoscere e tutelare il diritto del professionista (co-
munitario) di esercitare la professione di avvocato - alle
stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per
il professionista che esercita la professione in Italia (1)
- si ritiene che non sussista alcun elemento - ad oggi - in
grado di escludere o quantomeno limitare il libero eserci-
zio dell’attività forense nel nostro ordinamento da parte
dell’avvocato stabilito-integrato.
NOTE
(1) Sul punto, si evidenzia un intervento delle Sezioni Unite che
con sentenza del 22 dicembre 2011 n. 28340 ha affermato: “l’illegittimità
di ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni dalla normativa
comunitaria, al riconoscimento, nello Stato di appartenenza, del titolo
professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato membro in
base all’omologazione”. Ed in effetti, la Suprema Corte ha più volte sotto-
lineato nel corpo della sentenza che tra gli obiettivi dell’Unione Europea
vi è quello della regolamentazione del reciproco riconoscimento fra i
Paesi membri dei relativi diplomi, certif‌icati e titoli professionali, al f‌ine
di garantire il diritto alla libera circolazione dei servizi in ambito UE ed
alla libertà di stabilimento, nonché il diritto di ogni cittadino europeo di
esercitare la propria attività in qualsiasi Stato dell’Unione.
TRIBUNALE PENALE DI PIACENZA
14 AGOSTO 2013, N. 787
EST. STOPPINI – IMP. LAVELLI
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Imposta
sul valore aggiunto y Accertamento e riscossione
y Omesso versamento dell’IVA y Dolo dell’impren-
ditore y Eventuale y Conf‌igurabilità y Sussistenza y
Esclusione
. In tema di mancato versamento delle ritenute pre-
videnziali e assistenziali, perché possa escludersi la
volontarietà (anche sotto il prof‌ilo del dolo eventuale)
della condotta omissiva sanzionata dall’art. 10 ter del
D.L.vo n. 74/2000 non è suff‌iciente il semplice verif‌icar-
si di una crisi di liquidità, ma è necessario che risulti
integrata una situazione di vera e propria insolvenza,
intesa come incapacità di far fronte alle obbligazioni
contratte attraverso l’impiego dei mezzi ordinari che
abbia avuto origine in un momento concomitante alla
scadenza del termine entro il quale l’IVA avrebbe dovu-
to essere versata e sia ancora in essere alla scadenza
del termine sancito dall’art. 10 ter. (d.l.vo 10 marzo
2000, n. 74, art. 10; c.p., art. 43) (1)
(1) Questione controversa. Una prima linea interpretativa ha soste-
nuto l’irrilevanza dell’incapacità economica dell’obbligato: si vedano
in tal senso Cass. pen., sez. III, 30 marzo 2011, Biglia, in questa Rivi-
sta 2012, 681 e Cass. pen., sez. III, 17 ottobre 2007, Tafuro, ivi 2012,
836. Un più recente orientamento, nello stesso senso della massima
in commento, ha escluso l’elemento psicologico del reato nel caso di
“mancanza assoluta di mezzi economici”: si veda Trib. pen. Firenze,
10 agosto 2012, X, ivi 2012, 1261, con nota di S. CALTABIANO, La
condizione di illiquidità dell’impresa in crisi può prevalere sull’inte-
resse dello Stato al contrasto dell’evasione f‌iscale?, ivi 2012, 1262.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Lavelli Roberta è stata ritualmente tratta a giudizio
avanti al Tribunale in composizione monocratica con de-
creto emesso in data 8 febbraio 2013 per rispondere del
reato compiutamente descritto nella superiore rubrica ed
è stata giudicata nelle forme del rito abbreviato, come da
richiesta avanzata dal difensore di f‌iducia.
Sulla base degli atti d’indagine legittimamente utiliz-
zabili per la decisione il fatto per cui è processo risulta di
agevole ricostruzione.
In sede di controllo automatizzato della dichiarazione
modello UNICO PF/2010 effettuato nel 2012 l’Agenzia del-
le Entrate/Uff‌icio Territoriale di Piacenza accertava che
la ditta individuale Autotrasporti Lavelli Carlo di Lavelli
Roberta non aveva versato, entro il termine previsto per
il pagamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta
successivo (29 dicembre 2010), l’IVA dovuta in base alla
dichiarazione annuale dell’anno 2009 per un ammontare
di euro 144.973. La comunicazione di irregolarità era stata
notif‌icata alla titolare Lavelli Roberta il 27 gennaio 2012.
La contribuente, ricevuta la cartella di spa Equitalia,
aveva chiesto ed ottenuto il benef‌icio della rateazione
(cfr. comunicazione di n.r. del 15 giugno 2012 e relativi
allegati).

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