Tribunale Penale di Milano sez. V, 2 luglio 2018

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Rivista penale 10/2018
Merito
TRIBUNALE PENALE DI MILANO
SEZ. V, 2 LUGLIO 2018
EST. BIANCHI – IMP. T. ED ALTRO
Prevenzione infortuni y Destinatari delle norme
y Appalto y Committente y DUVRI-documento uni-
co per la valutazione dei rischi da interferenze y
Omessa previsione del rischio da interferenza y
Evento lesivo occorso a dipendente y Responsabi-
lità del committente y Condizioni.
. L’omessa previsione nel DUVRI (Documento unico
per la valutazione dei rischi da interferenze) del ri-
schio da interferenza non comporta automaticamente
la responsabilità del committente per l’evento lesivo
occorso al dipendente, essendo necessario accertare
la dinamica del sinistro e verif‌icare la sussistenza del
nesso di causalità tra tale evento e la predetta omis-
sione. (Nell’ipotesi de quo la particolarità della dina-
mica dell’infortunio ha comportato l’esclusione della
responsabilità del committente). (d.l.vo 9 aprile 2008,
n. 81, art. 26) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso per quanto concerne la
seconda parte della massima de qua, v. Cass. pen., sez. III, 22 ago-
sto 2016 n. 35185, in questa Rivista 2016, 888 e e Cass. pen., sez. IV,
30 gennaio 2012, n. 3563, ivi 2013, 845. Nel senso che ai f‌ini dell’o-
peratività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi
all’esistenza di un rischio interferenziale, previsti dall’art. 26 D.L.vo
n. 81/2008, occorre aver riguardo non alla qualif‌icazione civilistica
attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contrat-
to d’appalto, d’opera o di somministrazione - ma all’effetto che tale
rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organiz-
zazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere
fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori delle imprese
coinvolte, v. Cass. pen., sez. IV, 19 luglio 2016, n. 30557, ivi 2017, 198.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di emissione del rituale decreto, gli imputati
sopra generalizzati erano chiamati a rispondere del reato
loro ascritto come precisato in rubrica.
Nel corso del processo le difese davano atto che l’aven-
te diritto aveva ottenuto il risarcimento e che per tale mo-
tivo non aveva luogo la costituzione di parte civile;
a motivo del mutamento della persona f‌isica del Giu-
dice si procedeva alla rinnovazione degli adempimenti
relativi all’ammissione delle prove testimoniali e docu-
mentali richieste dalle parti come da ordinanza agli atti,
indi allo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale con
l’escussione dei numerosi testi;
il processo subiva rinvii a causa del mancato deposi-
to in cancelleria delle trascrizioni relative ai verbali di
udienza indicati; peraltro, nel corso del processo, con-
statato il decesso del consulente della difesa dell’impu-
tato T., era avanzata richiesta di nomina di altro con-
sulente perchè precisasse alcuni aspetti della vicenda
che il precedente aveva evaso, in ordine a tale istanza
nulla opponeva il rappresentante della parte pubblica;
detta richiesta, inizialmente rigettata dal Giudice stan-
te la possibilità di acquisire l’elaborato del consulente
deceduto in base alle norme di legge, era invece suc-
cessivamente accolta, in considerazione della necessità
di integrare il materiale probatorio agli atti in ragione
dell’assoluta particolarità dell’ipotesi di specie, quale
si illustrerà in parte motiva (art. 507 c.p.p.); in esito le
parti rassegnavano le conclusioni riportate a verbale ed
il Tribunale decideva come da dispositivo pubblicato in
udienza mediante lettura.
L’imputazione.
T.P. e V.G. sono chiamati a rispondere della commissio-
ne del delitto loro ascritto nelle rispettive qualità di am-
ministratore delegato della “Residence (omissis) s.r.l.”,
società committente i lavori di potatura delle siepi dell’o-
monima Casa di cura per anziani e di titolare dell’impresa
esecutrice dei lavori di cui sopra in forza del contratto
di appalto concluso; l’evento lesivo costituito dal decesso
della p.o. P.C., viene loro imputato sul presupposto che
nell’opera di pianif‌icazione dei lavori di mantenimento
dell’area verde, sottostante rispetto alle linee elettriche
aeree, avrebbero cooperato nella redazione del DUVRI
senza prevedere il rischio di elettrocuzione, nonché di-
sposizioni organizzative e procedurali a protezione della
salute dei lavoratori; secondo l’astratta prospettazione
della parte pubblica, al nesso di causalità materiale, si
aff‌ianca, dunque, la colpa specif‌ica degli imputati sotto i
prof‌ili sopra evidenziati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale stima il V. colpevole del reato a lui ascrit-
to sulla base del tenore delle testimonianze assunte nel
corso del dibattimento e della documentazione acquisita
al fascicolo, atteso che non consta che lo stesso nella sua
qualità di datore di lavoro della parte lesa abbia organizza-
to l’attività ed in special modo quella relativa alla potatura
degli alberi da eseguire il giorno del sinistro in modo ade-
guato a scongiurare il verif‌icarsi di eventi del tipo di quel-
lo accaduto; dalla medesima imputazione si è, invece, sti-
mato debba essere mandato assolto il T., in ragione della
particolarità della dinamica del sinistro che è tale da non

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