Tribunale Penale di Macerata sez. gip/gup, 6 giugno 2018

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giur
11/2018 Rivista penale
MERITO
nell’abitazione in modo tale da risultare non visibile a chi
sortiva l’uscio di casa: questi poteva essere la madre che
rincasava dal lavoro ad ora tarda dopo i turni o il fratel-
lo che faceva ritorno dopo una serata trascorsa fuori con
gli amici; la condotta del prevenuto risulta connotata da
elevato disvalore anche sotto il prof‌ilo dell’approf‌ittamento
della condizione socio-culturale della vittima che, avendo
trascorso gli anni dell’infanzia e della prima adolescenza in
una realtà ristretta, era ignara della cultura, dei costumi e
delle convenzioni del nostro paese tanto da dar credito al
patrigno che aveva astutamente guadagnato da principio la
sua f‌iducia, sia in quanto accreditato dalla madre, sia per le
tattiche usate, quella ad esempio di fare regali alla piccola
e quella di indurla ad accondiscendere ai suoi irrefrenati
desideri facendo passare le condotte poste in essere come
usuali nella realtà dell’attuale società italiana.
Sussiste parimenti l’aggravante speciale contestata e
quelle di cui all’art. 61 n. 5 ed 11 atteso che gli abusi sono
stati commessi ai danni della p.o. avente età minore e sono
accaduti nell’abitazione dell’imputato e della stessa, quasi
sempre in orario notturno quando la giovane restava aff‌i-
data al patrigno, a causa delle assenze per concomitanti
impegni lavorativi della madre e del fratello che, a diffe-
renza della giovane E., avendo stretto amicizie, era spesso
fuori casa.
3. Determinazione della pena.
Quanto alla determinazione della pena, valutati tutti i
criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p. ed avuto riguardo
all’entità del danno cagionato, alle modalità della condotta
ed altresì all’elevata intensità del dolo, si ritiene equo con-
dannare l’imputato alla pena di anni diciotto di reclusione,
così determinata: p.b. anni otto di reclusione, aumentata
ad anni nove in virtù della ricorrenza delle circostanze ag-
gravanti contestate e ritenute sussistenti, ulteriormente
aumentata di anni otto ex art. 81 cpv. c.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali con-
segue ex lege.
4. Sanzioni accessorie.
L’imputato viene dichiarato interdetto in perpetuo dai
pubblici uff‌ici a seguito della pronuncia della presente
condanna stante il disposto di cui all’art. 29 c.p., nonché
da incarichi inerenti alla tutela, alla curatela ed all’ammi-
nistrazione di sostegno; viene poi escluso dalla successio-
ne con riguardo alla parte lesa in applicazione di quanto
previsto dall’art. 609 nonies c.p.
5. Responsabilità civile dell’imputato.
Alla presente pronuncia che ha affermato la responsabi-
lità del prevenuto per il fatto di reato ascrittogli, consegue
la condanna al risarcimento del danno subito dalla persona
offesa costituitasi parte civile (artt. 185 c.p. e 74 c.p.p.) in
quanto eziologicamente riferibile alla condotta del sogget-
to attivo del reato sulla base delle risultanze processuali
sopra esposte per la cui determinazione si rimettono le
parti davanti al Giudice civile non potendo in questa sede
determinarsi l’esatto ammontare dello stesso in considera-
zione dei limiti di accertamento del Giudice penale.
Il Collegio stima, tuttavia, poter accedere alla richiesta
di liquidazione di una somma a titolo di provvisionale che
come tale è immediatamente esecutiva; la determina in
euro diciottomila/00 in ragione della natura del bene giu-
ridico leso e del danno cagionato.
L’imputato è poi condannato, stante il disposto di leg-
ge, anche al pagamento delle spese processuali che si
liquidano in misura pari ad euro 2.230,00, tenuto conto
che la parte lesa è stata ammessa al benef‌icio del gra-
tuito patrocinio e che pertanto la somma riconosciuta
va ridotta in misura pari ad un terzo; sempre a motivo
dell’ammissione al benef‌icio di cui si è detto la somma
viene posta a carico dello Stato solo in qualità di antici-
patario, all’ammontare di cui sopra sarà aggiunto quanto
dovuto in virtù degli accessori dovuti per legge; non si mo-
tiva ulteriormente in proposito attesa la condivisibile sta-
tuizione della Suprema Corte che ha affermato come non
vi sia alcun obbligo del tipo di quello indicato in ordine a
voci che non si riconoscono ai f‌ini de quo e che il Giudice
può procedere alla determinazione dell’importo dovuto in
termini sintetici.
La complessità delle problematiche affrontate nella
presente decisione ha comportato la previsione del termi-
ne di deposito della motivazione indicato in dispositivo.
(Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI MACERATA
SEZ. GIP/GUP, 6 GIUGNO 2018
EST. POTETTI – IMP. X
Stupefacenti y Coltivazione y Offensività della
condotta y Rilevanza penale y Accertamento y Con-
seguenze.
. La detenzione della sostanza stupefacente derivan-
te dalla condotta di coltivazione, anche se f‌inalizzata
all’uso personale, non assorbe la precedente condotta
di coltivazione, che rimane astrattamente punibile.
Tuttavia, il giudice è tenuto ad accertare se tale condot-
ta di coltivazione sia dotata di offensività in concreto,
dovendo altrimenti assolvere l’imputato perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato. (d.p.r. 9 ottobre
75) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. VI, 9 febbraio 2016,
n. 5254, in www.latribunaplus.it; Cass. pen., sez. VI, 30 luglio 2014,
n. 33835, in questa Rivista 2015, 391 e Cass. pen., sez. III, 29 maggio
2013, n. 23082, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito dell’espletamento di un normale servizio pre-
ventivo f‌inalizzato alla repressione dei reati predatori, il
giorno 12 aprile 2016 alle ore 18.40 circa, la PG decideva
di effettuare una sosta in prossimità della chiesa di (omis-
sis), per controllare eventuali transiti di autovetture e
soggetti di interesse operativo.
Nell’occorso, sostando sotto l’abitazione di quella Via
(omissis) si udiva un forte odore acre, simile a quello di
essiccazione di marijuana.

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