Tribunale Penale di Macerata uff. gip/gup, 15 giugno 2016

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giur
Rivista penale 10/2016
MERITO
- impedire per quanto possibile o limitare l’avvicina-
mento degli autoveicoli ai margini degli invasi…il perico-
lo di franare nell’acqua è reale; penso che in certe zone si
possano installare delle sbarre o altri tipi di barriere che
impediscano il transito degli autoveicoli;
- apporre un certo numero di cartelli, all’inizio delle
strade di accesso e nelle zone dove naturalmente si arriva
o con autoveicoli o a piedi, indicando il pericolo di frana-
mento del margine e l’obbligo di non oltrepassare il limi-
te indicato dal cartello stesso (cfr. email del 27 febbraio
2009, ore 19,00 acquisita agli atti).
Non solo, perchè anche la successiva determina del di-
rigente del settore Territorio Ambiente e Infrastrutture del
Comune di San Giuliano Terme del 30 giugno 2013, dunque
appena di pochi giorni successiva al tragico sinistro per cui
si procede, che imponeva il rinnovo della segnaletica nella
zona dei laghi di Campo, deterioratasi in conseguenza di atti
di vandalismo, è adottata quale misura di sicurezza tendente
a limitare il rischio di caduta di persone e mezzi negli invasi.
Dunque, i cartelli recanti il divieto di balneazione era-
no f‌inalizzati a prevenire un rischio diverso da quello mai
ipotizzato di pericolosità o insidiosità delle acque del lago
nei termini di cui al capo di imputazione sopra illustrati.
Quanto all’apposizione di sbarre ed al movimento terra,
è emerso dalla espletata istruttoria che dette precauzioni
si imposero in seguito ad un rave party non autorizzato
che si era tenuto sulle sponde del lago, al f‌ine di prevenire
ulteriori manifestazioni di tale natura, proprio in conside-
razione della franosità delle sponde.
Detto in altri termini, in entrambi i casi manca la con-
cretizzazione del rischio, atteso che la regola cautelare
eventualmente violata (che consiste non nel non aver ap-
posto i prescritti cartelli, ma nel non avervi apprestato la
necessaria manutenzione e nel non averli ripristinati in
seguito agli atti di vandalismo di cui erano stati oggetto)
non è quella tesa a scongiurare l’evento dannoso realizza-
tosi: il Paolino, invero, non è caduto fortuitamente nell’in-
vaso, ma ha volontariamente deciso di fare il bagno, pro-
vando a raggiungere a nuoto l’isolotto posto a circa cento
metri dalla sponda, così come avevano fatto alcuni amici
in compagnia dei quali si trovava.
Viene dunque il gioco il criterio di selezione delle omis-
sioni rilevanti ai f‌ini dell’art. 40, comma 2, c. p. - criterio che
è costituito da un lato dalla natura giuridica dell’obbligo di
attivarsi (prof‌ilo questo che non è in discussione) dall’altra
dalla f‌inalità di impedimento di quella tipologia di eventi che
orienta l’imposizione del dovere di agire (aspetto questo che
rileva nel caso di specie) - atteso che ai f‌ini che qui interes-
sano non tutte le omissioni sono signif‌icative e pertinenti. Si
tratta allora di stabilire se l’azione doverosa omessa avrebbe
avuto nella situazione concreta la capacità di impedire effet-
tivamente l’evento ovvero se quest’ultimo si sarebbe ugual-
mente verif‌icato nonostante il compimento dell’azione do-
verosa? La risposta al quesito è con tutta evidenza negativa
per le considerazioni sopra svolte, atteso che la vittima non
è caduta accidentalmente nel lago in seguito al franamento
di un tratto della sponda, ma si è consapevolmente e volon-
tariamente immersa nelle acque per fare in bagno.
In conclusione, osserva il Tribunale che nemmeno
dall’obbligo di apposizione dei cartelli con il divieto di
balneazione o di frapposizione di ostacoli per impedire
l’accesso al lago può desumersi che le acque in cui si è
verif‌icato l’evento mortale presentassero pericoli tali da
far sorgere in capo al Donati la posizione di garanzia e di
conseguenza l’obbligo giuridico di impedire l’evento.
TRIBUNALE PENALE DI MACERATA
UFF. GIP/GUP, 15 GIUGNO 2016
EST. POTETTI – IMP. C.G.
Stupefacenti y Aggravanti y Ingente quantità y
Conf‌igurabilità y Criteri di individuazione.
. In tema di aggravante della “ingente quantità” (art.
80, comma 2, del D. P. R. n. 309 del 1990), per effetto
dell’espressa reintroduzione della nozione di quantità
massima detenibile, ai sensi del comma 1 bis, dell’art.
75, D.P.R. n. 309-90, come modif‌icato dalla L. n. 79-14,
di conversione del D.L. n. 36-14, mantiene validità il
criterio fornito all’interprete dalle Sezioni Unite Penali
n. 36258 / 2012, per cui, avendo riferimento alle singole
sostanze indicate nella tabella allegata al D.M. 11 apri-
le 2006, non può ritenersi "ingente", un quantitativo di
sostanza stupefacente (principio attivo) che non supe-
ri di duemila volte il valore-soglia (espresso in mg nella
tabella), anche perché la rimodulazione delle tabelle
fornita dalla recente novella non ha modif‌icato i para-
metri qualitativi e quantitativi di riferimento sui quali
si è basato l’arresto delle sez. un. n. 36258 / 2012. (d.p.r.
9 ottobre 1990, n. 309, art. 80) (1)
(1) Nello stesso senso della massima in commento si veda Cass. pen.,
sez. un., 20 settembre 2012, n. 36258, in questa Rivista 2012, 1203, che
ha risolto il contrasto radicatosi sul tema. In senso difforme si veda
infatti Cass. pen., sez. un., 21 settembre 2000, n. 17, in Arch. nuova
proc. pen. 2000, 650, nel senso che la circostanza aggravante speciale
dell’ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dall’art. 80,
comma secondo, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è ravvisabile ogni qual
volta vi sia un incremento di pericolo per la salute pubblica anche
se non vengono raggiunti i limiti di sostanza stupefacente di cui alla
tabella di riferimento. Sull’argomento cfr. inoltre Cass. pen., sez. VI,
26 maggio 2010, n. 20119, ivi 2010, 851 che distingueva tra “droghe
pesanti” e “droghe leggere” e che riteneva che al di sotto della so-
glia individuata non potesse mai sussistere l’aggravante in oggetto
e Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 2011, n. 9927, in questa Rivista 2011,
128, che considerava non consentito predeterminare i limiti quanti-
tativi minimi che permettono di ritenere conf‌igurabile l’aggravante.
In dottrina, v. FERRINI LUCA, Nuovi prof‌ili interpretativi dell’art.
80, comma 2, d.p.r. n. 309/90, ivi 2011, 735.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
1) I fatti in sintesi.
In data 23 febbraio 2016 dalla P.G. veniva predisposto
un servizio f‌inalizzato al contrasto dello spaccio di sostan-
ze stupefacenti in Casette Verdini di Pollenza (MC) e Sfor-
zacosta di Macerata.

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