Tribunale Penale di Macerata uff. gip/gup, 13 aprile 2016

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Rivista penale 7-8/2016
Merito
TRIBUNALE PENALE DI MACERATA
UFF. GIP/GUP, 13 APRILE 2016
EST. POTETTI – IMP. L.R.
Circolazione stradale y Patente y Guida senza
patente y Depenalizzazione ai sensi del D.L.vo n.
8/2016 y Decreto penale emesso prima dell’entrata
in vigore del D.L.vo cit. y Divenuto irrevocabile solo
successivamente a tale data y Fatto non più previ-
sto dalla legge come reato y Dichiarazione di non
doversi procedere contro l’imputato per il reato a
lui ascritto.
. Nell’ipotesi in cui si sia proceduto con richiesta di de-
creto penale per un reato poi depenalizzato ai sensi del
D.L.vo n. 8 del 2016 (nel caso guida senza patente: art.
116, comma 15, C.d.S.) e il conseguente decreto penale
sia stato emesso prima dell’entrata in vigore del D.L.vo
cit., ma sia divenuto irrevocabile solo successivamente
a tale data di entrata in vigore, il giudice della cogni-
zione che ha emesso il decreto penale deve provvedere
(ai sensi degli artt. 9, comma 3, del D.L.vo 15 gennaio
2016, n. 8, e 129 c.p.p.) a dichiarare non doversi proce-
dere contro l’imputato per il reato a lui ascritto, perché
il fatto non è più preveduto dalla legge come reato, e a
trasmettere (ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L.vo 15
gennaio 2016, n. 8) gli atti all’autorità amministrativa.
(nuovo c.s., art. 116; c.p.p., art. 29) (1)
(1) Sentenza molto interessante in quanto tratta del recente D.L.vo
15 gennaio 2016, n. 8 che ha trasformato in illeciti amministrativi,
sanzionati pecuniariamente, reati puniti con la sola pena della multa
o dell’ammenda. Il testo del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8 è stato pub-
blicato in questa Rivista 2016, 191. Con la Circolare 25 gennaio 2016,
n. 3, ivi 2016, 287 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Trento ha dettato le indicazioni operative in materia di depenaliz-
zazione. Per un esaustivo approfondimento sul D.L.vo in oggetto, si
veda F. BARTOLINI, Le nuove depenalizzazioni e le sanzioni pecu-
niarie civili, Tribuna Dossier, ed. La Tribuna, Piacenza 2016. Utile è,
inoltre, la lettura di P.L. IASCONE e G. MAGNANI, La guida senza
patente dopo il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, pubblicato
in Arch. giur. circ. 2016, 467; R. BORRI, La depenalizzazione del re-
ato di guida senza patente previsto dall’art. 116 c.d.s., ivi 2016, 271.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Nel presente procedimento n. (omissis) Mod. 20 è
stato emesso decreto penale depositato in data 19 dicem-
bre 2015, ma divenuto irrevocabile in data dieci febbraio
2016 (quattro giorni dopo l’entrata in vigore del D.L.vo n.
8 del 2016, che ha depenalizzato il reato oggetto di decreto
penale: guida senza patente: art. 116, comma 15, C.d.S.).
Infatti, la depenalizzazione della guida senza patente è
prevista ormai dall’art. 1, comma 1, del D.L.vo n. 8-16, per
cui non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro
tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena (della
multa o) dell’ammenda, come nel nostro caso.
E il successivo comma 2 prevede che la disposizione
del comma 1 (cioè la suddetta depenalizzazione) si appli-
ca anche ai reati in esso previsti (come la guida senza pa-
tente) che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena
detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecunia-
ria (come nel caso della guida senza patente, per la quale
il comma 15 dell’art. 116 C.d.S. prevede che “Nell’ipotesi di
recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto
f‌ino ad un anno”).
In tal caso, prosegue l’art. 1, comma 2, del D.L.vo n.
8-16, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie au-
tonome di reato.
Rileva inoltre l’art. 5 del D.L.vo n. 8-16, per il quale
“Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai
sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate
fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione”
(come nel nostro caso, per quanto detto sopra) “per re-
cidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depena-
lizzato”.
L’art. 7, comma 1, del D.L.vo n. 8-16 prevede che per le
violazioni di cui all’art. 1 (quindi compresa la guida senza
patente) sono competenti a ricevere il rapporto e ad appli-
care le sanzioni amministrative le autorità amministrative
competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative
già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stes-
se; nel caso di mancata previsione, è competente l’autorità
individuata a norma dell’art. 17 L. n. 689-81 (quindi nel
nostro caso la “competenza” spetta al Prefetto del luogo in
cui è stata commessa la violazione, ex art. 17, comma 2 e
5, della L. n. 689-81).
2) La questione che si pone nel presente caso è quella
del da farsi al riguardo di un fatto - reato accaduto prima
dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 8 del 2016, per il qua-
le vi sia stata sentenza o decreto penale emessi anch’essi
anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L.vo n. 8
del 2016, ma divenuti irrevocabili successivamente a tale
data.
I riferimenti normativi per risolvere tale questione
sono i seguenti.
L’art. 8 del D.L.vo n. 8 del 2016 prevede (comma 1) che
le disposizioni del presente decreto che sostituiscono san-
zioni penali con sanzioni amministrative si applicano (re-
gola) anche alle violazioni commesse anteriormente alla

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