Tribunale Penale di Lecce uff. gip, 12 dicembre 2017

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Rivista penale 2/2018
Merito
TRIBUNALE PENALE DI LECCE
UFF. GIP, 12 DICEMBRE 2017
PRES. SERNIA – EST. SERNIA – RIC. X
Prova penale y Mezzi di ricerca della prova y Inuti-
lizzabilità degli esiti probatori y Sequestro del cor-
po del reato o delle cose pertinenti il reato y Que-
stione non manifestamente infondata di legittimità
costituzionale dell’art. 191 c.p.p..
. Non è manifestamente infondata la questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 191 c.p.p., per contrasto
con gli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97 comma 3 e 117 Cost.
(quanto a quest’ultima norma, con riferimento ai prin-
cipi di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Di-
ritti dell’Uomo), nella parte in cui non prevede che la
sanzione dell’inutilizzabilità ai f‌ini della prova riguardi
anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del
corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli
atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla P.G.
fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o co-
munque non convalidati dall’A.G. con provvedimento
motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine
a tali attività. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 191) (1)
(1) In senso difforme dalla massima in commento si veda Corte cost.
27 settembre 2001, n. 332, in questa Rivista 2002, 28 che conside-
rava manifestamente inammissibile, in relazione all’art. 24 Cost., la
questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 191 c.p.p. per
l’utilizzazione di prove derivanti da atti posti in essere in violazione
di divieti normativi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di emissione di decreto che ne disponeva il
giudizio immediato in ordine all’imputazione di deten-
zione per uso non personale di gr. 12,341 di sostanza stu-
pefacente del genere canapa indiana (che la c.t. in atti
indica idonei alla preparazione di circa 20 dosi aventi ef-
fetto stupefacente), l’imputato avanzava richiesta di es-
sere giudicato con rito abbreviato, per la cui trattazione
il giudicante ha f‌issato l’odierna udienza in cui, ammesso
il rito abbreviato e sentite le parti, ha emesso la presente
ordinanza.
Il materiale probatorio è quindi cristallizzato in quello
raccolto durante le indagini e documentato come in atti.
Va osservato che gli elementi a carico dell’imputato
(che peraltro, posto agli arresti domiciliari dal P.M. ex
art. 386 comma 5 c.p.p., non si presentò all’udienza di con-
valida e non risulta aver rilasciato alcuna dichiarazione,
tantomeno di natura confessoria) risiedono nei risultati
della perquisizione personale e domiciliare cui lo stesso
venne sottoposto d’iniziativa di militi appartenenti alla
Compagnia dei Carabinieri di Taurisano, che a tale atti-
vità particolarmente invasiva (si pensi alla perquisizione
personale) e limitatrice della libertà personale, oltre che
dell’inviolabilità del domicilio, furono motivati – stando a
quanto desumibile dal contenuto dei pp.vv. di perquisizio-
ne ed arresto – da fonti conf‌idenziali che avevano indicato
nel R. uno spacciatore; sicchè, avendo in precedenti oc-
casioni rilevato, in quella zona, un andirivieni di soggetti
noti come tossicodipendenti (peraltro non indicati), ed
avendo scorto un giovane che consegnava una banconota
all’imputato, i Carabinieri avevano proceduto all’immedia-
ta identif‌icazione di tali soggetti. Pur avendo così accerta-
to che l’altro giovane altri non era che R. Corrado, fratello
dell’imputato, e pur avendo il suddetto R. Corrado chiarito
che stava consegnando al fratello del danaro per le spe-
se di casa, i Carabinieri – in assenza di qualsiasi contesto
signif‌icativo di un’attività di spaccio in corso - avevano
quindi proceduto a perquisizione personale dell’odierno
imputato e, avendogli trovato in tasca tre involucri di so-
stanza stupefacente, avevano esteso la perquisizione all’a-
bitazione, dove avevano rinvenuto la restante parte della
sostanza per cui è processo.
Si pone il problema della liceità della perquisizione e
della utilizzabilità dei suoi esiti; e della costituzionalità
della disciplina in tal senso vigente, quale risultante del
diritto vivente nascente dalla monolitica giurisprudenza
di legittimità, stabilmente applicata anche in sede loca-
le dal competente Tribunale del riesame e dalla Corte di
Appello.
La questione è già stata sollevata da questo Giudice
con ordinanza emessa in data 5 ottobre 2017, le cui argo-
mentazioni si riproducono in questa sede in corsivo, con
l’aggiunta, in caratteri normali, di ulteriori considerazioni
ed argomentazioni a sostegno di tale questione.
Va invero premesso che l’imputato non è gravato da
precedenti in materia di stupefacenti, e che le fonti conf‌i-
denziali non possono essere in alcun modo utilizzate (ar-
gomenta ex artt. 273, 195 comma 7 e 203 c.p.p.) per la
prova dei fatti (ivi compresa, ex art. 187 c.p.p., la prova dei
fatti da cui discende l’applicazione di norme processuali),
sicchè – escluso che nella situazione scorta dalla P.G. fos-
se rilevabile una situazione di f‌lagranza di reato (tanto più
una volta che si era accertato che l’interlocutore dell’im-
putato ne era il fratello e non un estraneo che potesse
essere inteso come un potenziale cliente; ed escluso che
il mero fatto della ricezione di una banconota sia signif‌ica-
tivo di un’attività di spaccio in atto) – va altresì ritenuto
che non ricorressero quei fondati motivi che ex art. 103

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