Tribunale Penale di Ferrara uff. gup, 22 dicembre 2017, n. 320

Pagine52-53
612 613
giur giur
Rivista penale 6/2018
MERITO
6/2018 Rivista penale
MERITO
In questo arco di tempo, come si è visto, il P. sceso an-
cora una volta di sotto senza autorizzazione, alle ore 9,41
ha avuto modo di vedere da vicino il ragazzo, e si nota
chiaramente che la situazione di quel ragazzo richiamava
la sua curiosità, anche se poi non ha fatto nulla.
Il P. aveva avuto quindi modo di rappresentarsi chiara-
mente il fatto che si trattava di una persona con serie diff‌i-
coltà, tanto che continuava a stazionare sulla panchina ed
aveva la testa reclinata; si trattasse di persona ubriacata
o colta da malore, cosa che il P. non poteva stabilire, non
importa: era una persona che, in quel contesto, attardan-
dosi in quelle condizioni sulla banchina, poteva essere per
sé pericolosa.
Va da sé che già nel momento in cui gli è passato ac-
canto ed ha visto le sue condizioni, ben avrebbe potuto
chiedergli qualcosa in modo da comprendere un pò meglio
la situazione, ed invece ha tenuto un comportamento di
totale indifferenza; comportamento che, in una mattinata
tranquilla come quella, non pare giustif‌icabile.
Al di là di ciò, una volta risalito, il comportamento mi-
nimo (se non vogliamo ritenere che dovesse preoccuparsi
della salute del passeggero e già chiamare per questo la
sala operativa) che poteva e doveva tenere il P. era quello
di monitorare attentamente la situazione, senza perdere
alcun fotogramma, in modo da mettersi nella condizione
di intervenire tempestivamente, e ciò non ha fatto.
Se, invece, ciò avesse fatto, avrebbe focalizzato, o fo-
calizzato meglio, sia la sua risalita verso l’esterno delle
ore 9,50, con camminata scomposta, che il suo rientro in
banchina, appena due minuti dopo, con il suo lungo cam-
minare barcollando verso l’estremità della banchina alla
sua sinistra, un percorso di ben 50 secondi, dove il barcol-
lamento e gli ondeggiamenti erano evidenti e poco inter-
pretabili nel rappresentare l’estremo pericolo.
Le immagini peraltro, e sono le stesse che poteva ve-
dere il P., con riguardo ad entrambe le telecamere, docu-
mentano in maniera incontrovertibile la caduta di S. G.
sui binari, ed anzi sulla telecamera T01 si può addirittura
notare una qualcosa riverso sui binari.
Non vi sono dubbi, quindi, in merito al fatto che un os-
servatore vigile ed attento avrebbe avuto tutti gli strumen-
ti per determinarsi ad azionare la procedura di emergenza
subito a seguire, e quindi circa 70/80 secondi prima di
quando poi sarebbe stata azionata, perché un tale osserva-
tore avrebbe avuto chiaramente la visione di ciò che stava
succedendo senza possibilità di errori ed interpretazioni.
Ne consegue, per forza di cose, che il P., che aveva con
sé il suo cellulare (poi usato a suo dire per chiamare la
sala operativa, in luogo della linea 77 dedicata), non ha
seguito per intero la scena, e si è indebitamente distratto,
e ciò pur con tutte le premesse che sono state sopra evi-
denziate, ed in un contesto in cui non aveva altri compiti
da sbrigare.
È ben vero che il P. è ad un certo punto uscito dalla
Cabina per scendere, con passo sostenuto ma non veloce,
per dirigersi proprio verso l’estremità della banchina ove
si trovava il S., ma questo comportamento è la spia inequi-
vocabile del comportamento negligente del P., che non si è
messo in condizione di seguire bene la scena.
Il prof‌ilo di colpa corretto quindi è certamente quello
contestato e cioè di non aver azionato subito la procedu-
ra di emergenza, e il rimprovero strettamente collegato
a questo comportamento omissivo è quello di non aver
presentato l’adeguata attenzione a quello che stava suc-
cedendo.
A tale riguardo risulta incoglibile la testi difensiva se-
condo cui egli era stato distratto da un maggior aff‌lusso di
gente nella banchina pari.
Infatti dalla visione delle immagini della telecame-
ra T02, relativa alla banchina pari, quella con direzione
(omissis), dalle ore 9.52 alle ore 9.55 si nota che sostavano
poche persone (massimo se ne contano 7 in tre minuti)
nessuna delle quali problematica, quando invece S. G. do-
veva essere considerata dal P. una persona problematica,
e in questo arco di tempo non sono neanche mai passati
treni sulla banchina pari.
Le dichiarazioni rese, in varie fasi, dal P. sono tra loro
contraddittorie e non portano nessun elemento al soste-
gno di una concreta tesi difensiva.
Le prime dichiarazioni sono quelle rese nel sit del 24
aprile 2016 ore 11.50, quindi a brevissima distanza dai fat-
ti, e sono le stesse rese nel rapporto informativo del 24
aprile 2016 rivolto ai superiori: riferisce che notava dalle
telecamere della banchina dispari, in coda, un passeggero
barcollare, dirigersi verso il ciglio della banchina e sparire
dalla inquadratura in un cono d’ombra, e che per questo
motivo usciva per andare a controllare.
Seguendo il P. in questa direzione difensiva, è agevole
rilevare per un verso che le immagini consentivano di ve-
dere la caduta sul binario, non essendo pensabile che egli
non abbia potuto vedere lo stesso che si vede dalle imma-
gini acquisite, e per altro verso, in ogni caso, che la situa-
zione era già di grave pericolo, tale da legittimare ed anzi
imporre ampiamente la procedura di emergenza. Il P. in
quei 50 secondi aveva avuto modo di vedere chiaramente
la situazione di estremo pericolo, sia perché aveva tutti gli
strumenti per riconoscere il soggetto che stazionava lì da
oltre 20 minuti e che lui stesso aveva visto da vicino stare
male, sia perché in ogni caso, aveva molto chiaro (come
da sue parole) che era scomparso in una zona pericolosa,
e la sua disattenzione poteva solo avergli creato il dubbio
se era caduto sui binari ovvero se si era incamminato nel
sentiero in galleria, anche questa condotta all’evidenza
assai pericolosa.
Ne consegue che, se anche si vuole seguire questa prima
impostazione difensiva, che di fatto tradisce una negligenza
a monte nell’attività di percezione, in ogni caso il P. aveva
tutti gli strumenti per decidere a cuor leggero di azionare
la procedura di urgenza (che peraltro non comporta parti-
colari effetti invasivi sulle percorrenze), invece di perdere
tempo nello scendere di sotto, cosa che gli precludeva un
tempestivo intervento, senza peraltro neanche informare
la sala operativa, e quindi senza attivare il doppio controllo
e l’ulteriore possibilità di intervento operativo.
Quelle rese a distanza di tempo, il 28 luglio 2016, sono
dichiarazioni molto differenti. Il P. in questo caso nega
di aver guardato le immagini della banchina dispari e di
aver visto la vittima barcollare, e giustif‌ica questo com-
portamento col fatto che stava controllando la banchina
pari.
La contraddittorietà delle versioni è evidente, già si
è visto che non corrisponde al vero che vi fossero motivi
che lo attraessero verso la panchina pari, e quello che alla
f‌ine va rilevato è che questa impostazione consegna un
P. ancora più disattento, che non si accorge di nulla in
relazione alla banchina ove per 50 secondi ha staziona-
to un soggetto barcollante e non compos sui, già visto in
precedenza.
P. C. va quindi dichiarato colpevole del reato ascritto.
In punto di pena si rileva quanto segue.
Non emergono elementi per concedere le circostanze
attenuanti generiche, che peraltro sono rese problemati-
che dal contradditorio comportamento reso in sede dichia-
rativa, appena sopra riportato, e comunque tenuto conto
del complessivo atteggiamento tenuto nella vicenda.
Può essere considerata corretta e congrua la pena base
di anno 1 e mesi 6 di reclusione, adeguata alla gravità del
fatto e al prof‌ilo di colpa evidenziato, che può esser ritenu-
to quantomeno di media gravità.
La diminuzione per il rito porta alla pena f‌inale di anno
1 di reclusione, e segue la condanna al pagamento delle
spese processuali.
Ai sensi dell’art. 163 c.p. si dispone la sospensione
condizionale della pena per anni 5: si ritiene che, alla
luce dell’effetto dissuasivo del presente procedimento e
degli eventuali accertamenti e provvedimenti interni il
pericolo di reiterazione di reati analoghi non sussiste, e
ciò porta a concedere questo benef‌icio avente eff‌icacia
rieducativa.
Come conseguenza della condanna, l’imputato va con-
dannato a risarcire tutti i danni arrecati alle costituite
parti civili R. P., V. G. V., T. R. G. e J. A. G., genitori e fratelli
della vittima, rimettendo le parti avanti al giudice civile
per la relativa liquidazione, dovendosi valutare singolar-
mente l’entità del pretium doloris di tale grave perdita, e
dovendosi verosimilmente in sede risarcitoria tenersi con-
to del comportamento tenuto dalla stessa parte offesa, che
si è messo per sua scelta in condizioni diff‌icili.
Come da richiesta delle parti civili l’imputato va con-
dannato al pagamento di provvisionali immediatamente
esecutive, nei limiti in cui si ritiene raggiunta la prova
in questa sede che non è quella di def‌initiva valutazione,
in favore delle costituite parti civili, che si liquidano in
euro 120.000,00 ciascuno per R. P. e per V. G. V. e in euro
50.000,00 ciascuno per T. R. G. e J. A. Galindo.
L’imputato va condannato a rimborsare alle costituite
parti civili le spese legali sostenute, liquidate in euro
3.870,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 544 comma 3 c.p.p. si indica in giorni
90 il termine per il deposito della motivazione della sen-
tenza, tenuto conto delle questioni organizzative afferenti
il ruolo del giudice. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI FERRARA
UFF. GUP, 22 DICEMBRE 2017, N. 320
EST. BIGHETTI – IMP. N.G. ED ALTRO
Reato y Istigazione a commettere un delitto y Art.
115, comma 4, c.p. y Istigazione non accolta y Man-
dato ad altri di cagionare la morte di una persona y
Fattispecie in tema di adesione simulata al manda-
to da parte dell’incaricato.
. Non costituisce tentato omicidio, bensì istigazione
non accolta a commettere un delitto (ai sensi e per gli
effetti dell’art. 115, comma 4, c.p.) la condotta di chi,
avendo conferito ad altri l’incarico di cagionare la mor-
te di una persona, fornisce informazioni a tale scopo
e corrisponde in anticipo del prezzo pattuito denaro e
altre utilità, qualora emerga in giudizio che l’incaricato
non ha posto in essere atti idonei e univoci alla rea-
lizzazione dell’accordo criminoso e che ha aderito solo
simulatamente all’accordo stesso. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 115)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti di N.G., E.T. e S.T. il Pubblico Ministero in
data 8 giugno 2017 chiedeva il rinvio a giudizio per rispon-
dere in concorso del delitto di tentato omicidio premedi-
tato ai danni di M. Q.
N.G., detenuto per esecuzione pena presso la Casa cir-
condariale di Ferrara, era stato raggiunto da ordinanza cu-
stodiale per i fatti di cui è processo il giorno 8 febbraio 2017.
All’udienza preliminare del 19 settembre 2017 il pro-
cesso nei confronti di E.T. era separato in quanto l’imputa-
to era stato estradato in Bulgaria per esecuzione di pena.
Alla medesima udienza di costituivano parti civili, nei
confronti di N.G. e S.T., Q.M. e D.T.
Gli imputati G. e S. chiedevano di essere giudicati con
rito abbreviato, la cui discussione si svolgeva nei giorni 17
novembre e 22 dicembre 2017.
All’esito della discussione il giudice deliberava la deci-
sione e revocava nei confronti di N.G. la misura cautelare
in corso di esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento penale nasce a seguito di una comu-
nicazione urgente al P.M. da parte del Magistrato di Sor-
veglianza di Bologna, dott.ssa Manuela Mirandola (vedi
fascicolo relativo a fatti non costituenti reato n. 1015/2015
pag. 1 e 2).
Il magistrato comunicava alla Procura della Repubbli-
ca di Ferrara che durante un colloquio tenutosi in data
16 ottobre 2015 presso la Casa circondariale di Ferrara il
detenuto E.T. le aveva rivelato che un altro detenuto, di
cognome G., “aveva intenzione di commissionare un omici-
dio durante la fruizione di un eventuale benef‌icio”.
Alla comunicazione del magistrato era allegata una
lettera di pugno di E.T. del seguente tenore: “in data 16
ottobre 2015 avanti al magistrato di sorveglianza dott.ssa
Manuela Mirandola il detenuto E.T., nato in Bulgaria il

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT