Tribunale Penale di Fermo uff. gip, 4 febbraio 2016

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giur
6/2016 Rivista penale
MERITO
non terapeutico (lecita). Con il D.L. 272/2005, conv. con
modif. nella L. 49/2006, l’articolo 73 T.U. Stupefacenti era
stato nuovamente modif‌icato, nel senso di equiparare – ai
f‌ini della penale rilevanza delle condotte ivi descritte – le
deroghe c.d. “pesanti” alle droghe c.d. “leggere”. La Corte
costituzionale, con sentenza 32/2014, ha dichiarato co-
stituzionalmente illegittime, perchè adottate in violazio-
ne dell’articolo 77, II comma, Cost., le disposizioni della
legge di conversione del D.L. 272/2005 che avevano mo-
dif‌icato il D.P.R. 309/1990 nella parte in cui parif‌icavano
il trattamento penale delle condotte inerenti droghe c.d.
“pesanti” e droghe c.d. "leggere”. La Consulta ha afferma-
to, nella circostanza, che, a seguito della caducazione con
eff‌icacia ex tunc delle disposizioni impugnate, in ragione
del particolare vizio procedurale conseguente alla carenza
dei presupposti ex articolo 77, II comma, Cost., tornino a
ricevere applicazione le disposizioni dell’articolo 73 D.P.R.
309/1990 e le relative tabelle, in quanto mai validamen-
te abrogate. Una classica ipotesi, dunque, di reviviscenza
della normativa precedentemente in vigore, abrogata da
una disposizione dichiarata incostituzionale successi-
vamente. é con riferimento alla condotta descritta nella
legge del 1990 (c.d. “Iervolino - Vassalli”) che deve essere
valutata la penale responsabilità dell’odierno imputato.
La destinazione a f‌ine di spaccio, non a f‌ine esclusi-
vamente personale, della sostanza stupefacente (destina-
zione che deve essere dimostrata dal P.M., non dalla di-
fesa, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie:
cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 26709/2003) è desunta, nel caso
di specie, da plurimi e numerosi elementi oggettivi, tutti
univocamente convergenti nel senso della f‌inalizzazione
illecita della condotta di detenzione posta in essere dal
Maruzzi. Tra questi elementi, importanza centrale assu-
mono sia il notevole quantitativo della sostanza rinve-
nuta all’esito della perquisizione personale e domicilia-
re (circa 11 grammi di “hashish”), sia la presenza della
strumentazione utilizzata dal detentore per un’attività
che evidentemente travalica i limiti dell’uso meramente
personale (cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 11776/1993 e sez. IV,
n. 36755/2004); indici che, unitamente alle circostanze di
tempo e di luogo, alle concrete modalità dell’azione dei CC
e alle dichiarazioni rese dal Nardella (il quale immediata-
mente prima aveva ricevuto una dose di stupefacente pro-
prio dal Maruzzi, il tutto sotto i vigili occhi dei militari in
servizio di OPC), inducono ad affermare pacif‌icamente la
responsabilità dell’odierno imputato in ordine al delitto di
detenzione a f‌ini di spaccio di sostanza stupefacente che,
per la quantità delle sostanze, è da ritenersi di lieve entità
ai sensi del comma V dell’articolo 73.
È necessario precisare, peraltro, che il c.d. “fatto di lie-
ve entità” di cui al comma V della fattispecie in esame, così
come modif‌icato dal D.L. n. 146/2013, conv., con modif., dalla
L. n. 10/2014, non costituisce più una circostanza attenuan-
te, bensì un’autonoma ipotesi di reato, che non è stata impli-
citamente caduta a seguito della sentenza della Consulta n.
32/2014, la quale ha dichiarato incostituzionali gli articoli 4
ter del D.L. n. 272/2005, conv., con modif., dalla L. n. 49/2006
(Cfr. Cass. pen., sez. III, n. 11110/2014 e 11128/2014).
All’imputato non può essere applicata la causa di non
punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art.
131 bis c.p., così come chiedeva, in via subordinata, la
Difesa del medesimo. Il nuovo art. 131 bis c.p., inserito
dall’art. 1, secondo comma, del D.L.vo 28 del 2015, preve-
de la non punibilità per alcune tipologie di reati “quando,
per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o
del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma,
c.p., l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento
risulta non abituale”. Orbene, a giudizio del Tribunale, in
considerazione dei numerosi precedenti penali del Maruz-
zi ma, principalmente, della temibile preordinazione ma-
teriale dello stesso alla commissione di plurimi episodi di
spaccio di sostanza stupefacente, non risultano emergenti
i presupposti per un proscioglimento ai sensi del novellato
articolo 131 bis c.p.
Al f‌ine di meglio calibrare la sanzione penale irroganda
appare equo concedere le circostanze attenuanti generi-
che di cui all’art. 62 bis c.p., ritenute equivalenti alla reci-
diva semplice contestata.
Adeguata sanzione stimasi, valutati tutti i criteri di cui
all’art. 133 e 133 bis c.p., quella di anni uno e mesi quattro
di reclusione ed euro 2000,00 di multa (pena base, per il
delitto di cui all’art. 73, comma V, D.P.R. n. 309/1990, anni
due di reclusione ed euro 3000,00 di multa, diminuita per
il rito prescelto ad anni uno e mesi quattro di reclusione
ed euro 2000,00 di multa), oltre al pagamento delle spese
processuali.
Ai sensi degli articoli 240, I comma, c.p. e 86, disp. att.
c.p.p., si dispone la conf‌isca e la distruzione del taglierino
e del “grinder” in sequestro, in quanto mezzi utilizzati per
la commissione del reato.
A norma degli articoli 240, II comma, n. 2, c.p., 85 e 87
D.P.R. n. 309/1990, occorre disporre la conf‌isca e la distru-
zione della sostanza stupefacente.
Ai sensi degli articoli 240, I comma, c.p. e 86, disp. att.
c.p., occorre disporre la conf‌isca e la distruzione della
somma sequestrata pari a euro 85,000, in quanto prof‌itto
del reato commesso. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI FERMO
UFF. GIP, 4 FEBBRAIO 2016
EST. POTETTI – IMP. F.E.
Giudizio abbreviato y Procedimento y Utilizza-
bilità delle prove y Assunte d’uff‌icio da parte del
giudice y Per seguire piste investigative di scarsa
concludenza y Ammissibilità y Esclusione.
Reato y Cause di esclusione del dolo e della colpa y
Errore di diritto su norma penale y Errore di diritto
scusabile y Sentenza Corte cost. n. 364/1988 y Erro-
re inevitabile y Onere dell’imputato di informarsi y
Adempimento.
. Le iniziative probatorie assunte d’uff‌icio dal giudice
in sede di giudizio abbreviato, ai sensi del comma quin-
to dell’art. 441 c.p.p., per essere rispettose della natura

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