Tribunale Penale di Catania uff. gip, 12 febbraio 2016, n. 1077

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Rivista penale 5/2016
Merito
TRIBUNALE PENALE DI CATANIA
UFF. GIP, 12 FEBBRAIO 2016, N. 1077
EST. BERNABÒ DISTEFANO – IMP. C.
Associazione per delinquere y Associazione di
tipo maf‌ioso y C.d. concorso esterno y Conf‌igurabi-
lità y Esclusione.
. Il reato di concorso esterno in associazione maf‌iosa
non esiste a causa del principio di legalità in quanto
non previsto come reato dalla legislazione italiana,
essendo il sistema giuridico italiano un sistema di ci-
vil law e non già di common law. (Nella fattispecie il
Tribunale ha dichiarato di non doversi procedere nei
confronti di un imprenditore che, senza essere aff‌iliato
formalmente ad associazione di tipo maf‌ioso, era stato
accusato di aver messo a disposizione dell’organizza-
zione criminale la propria attività economica, f‌inanzia-
ria ed imprenditoriale al f‌ine di rafforzare il controllo
del territorio da parte della predetta organizzazione
in cambio dell’ottenimento di vantaggi economici).
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 110; c.p., art. 416 bis) (1)
(1) Interessante pronuncia del Tribunale di Catania che si pubbli-
ca solo parzialmente data l’ampiezza della medesima. La sentenza
riporta alla ribalta l’istituto del c.d. concorso esterno in associazio-
ne di tipo maf‌ioso su cui vi è un acceso dibattito in dottrina e giu-
risprudenza. Le SS.UU. si sono espresse, in più occasioni, a favore
della conf‌igurabilità del concorso esterno. Si vedano, in tal senso:
Cass. pen. 20 settembre 2005, n. 33748, in questa Rivista 2005, 1169;
Cass. pen. 21 maggio 2003, n. 22327, ivi 2003, 707; Cass. pen. 14 di-
cembre 1995, n. 30, ivi 1996, 33, Cass. pen. 28 dicembre 1994, n. 16,
ivi 1995, 326. Proprio quest’ultima pronuncia, nota come sentenza
"Demitry", viene considerata dalla sentenza della Corte EDU, sez.
IV, 14 aprile 2015, n. 66655, pubblicata in questa Rivista 2015, 676,
con nota di A. ESPOSITO, Prime rif‌lessioni critiche sulla senten-
za CEDU: “Contrada c. Italia”, «un faro illuminante nella materia
de qua». La sentenza CEDU ha, infatti, affermato che il delitto di
concorso esterno in associazione per delinquere di stampo maf‌ioso
è un reato di origine giurisprudenziale elaborato e divenuto co-
noscibile e prevedibile solo con la sentenza delle SS.UU. Demitry.
Si segnala, inoltre, Corte cost. 26 marzo 2015, n. 48, in Arch. nuo-
va proc. pen. 2015, 325 che affronta la tematica sotto il rpof‌ilo
della misura cautelare da adottare distinguendo a seconda che il
soggetto sia intraneus o extraneus al sodalizio maf‌ioso. La Corte
costituzionale, basandosi sul riconoscmento del concorso esterno
effettuato dalla S.C., ha affermato l’illegittimità, in riferimento agli
artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma Cost., dell’art. 275,
comma 3, secondo periodo, c.p.p., nella parte in cui – nel prevede-
re che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al
delitto di cui all’art. 416 bis. c.p., è applicata la custodia cautelare
in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che
non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, rispetto al
concorrente esterno nel suddetto delitto, l’ipotesi in cui siano acqui-
siti elementi specif‌ici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti
che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Minoritario è, invece, l’indirizzo conforme alla sentenza in commento
e sostenuto da pronunce risalenti nel tempo: Cass. pen., sez. I, 30
giugno 1994, n. 2699, in questa Rivista 1994, 1114 e Cass. pen., sez.
I, 27 giugno 1994, n. 2348, in Ius&lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
In dottrina, numerosi sono i contributi sull’argomento: CASCIO,
Dalla Corte Costituzionale alla Corte di Strasburgo: il concorso
esterno in associazione maf‌iosa tra esatto inquadramento giuridi-
co e ambito applicativo del regime custodiale obbligatorio, in Arch.
nuova proc. pen. n. 3/2016; MAIELLO, Consulta e CEDU riconosco-
no lo matrice giurisprudenziale del concorso esterno, in Dir. pen. e
proc., 2015, p. 1019 ss.; PANETTA, Ancora sul concorso esterno in
associazione di tipo maf‌ioso e presunzione di pericolosità sociale
prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p, in Cass. pen. 2014, p. 1594
ss.; PANETTA, Concorso esterno in associazione di tipo maf‌ioso e
presunzione di pericolosità sociale prevista dall’art. 275, comma
3, c.p.p. Molto è cambialo nulla è cambialo, in questa Rivista 2012,
1250 ss.; VISCONTI, Il concorso esterno Ira diritto e processo. Aspet-
tando il coraggio del legislatore, in Questione giustizia, 2012, 21 ss.;
PANETTA -BALSAMO, Sul patto elettorale politico maf‌ioso vent’anni
dopo. Poche certezze, molti dubbi, in Cass. pen., 2012, p. 3754 ss.;
FIANDACA, La contiguità maf‌iosa degli imprenditori tra rilevanza
penale e stereotipo criminale, in Foro it., 1991, p. 472.; FIANDACA, Il
concorso esterno: un istituto (ancora) senza pace, in La legislazio-
ne penale, 2012, p.695 ss.; FIANDACA, Questioni ancora aperte in
tema di concorso esterno, in Foro it., 2012, p. 565; CORVI, Il concorso
esterno del magistrato nell’associazione di tipo maf‌ioso, in Dir. pen.
proc., 2006, p. 1112 ss.; MOROSINI, La diff‌icile tipizzazione giuri-
sprudenziale del concorso esterno in associazione, in Dir. pen. proc.,
2006, p. 585 ss.; VASSALLI, Note in margine alla riforma del concor-
so di persone nel reato, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, Giuf-
frè, 2006; CAVALIERE, Il concorso eventuale nel reato associativo,
E.S.I., 2003, p. 15 ss.; IACOVIELLO, Concorso esterno in associazione
maf‌ioso: il fatto non è più previsto dalla legge come reato, in Cass.
pen., 2001, p. 2075.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In seguito alla richiesta di rinvio a giudizio, depo-
sitata in data 1 aprile 2015, formulata dal Pubblico Mini-
stero nei confronti di C. imputato del delitto di cui agli
artt. 110 e 416 bis c.p., per avere concorso esternamente
alla associazione maf‌iosa Cosa Nostra nell’arco di oltre 40
anni sia come imprenditore, sia come direttore del giorna-
le (omissis), sia come editore, il giudice f‌issava l’udienza
preliminare.
(Omissis)
2. Ritiene questo giudice che nei confronti del suddet-
to imputato debba essere emessa sentenza di non luogo a
procedere perchè il fatto non è previsto dalla legge come
reato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Il procedimento trae origine dagli elementi raccolti
dalla pubblica Accusa nell’ambito di diversi procedimenti.
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giur
5/2016 Rivista penale
MERITO
Primo elemento di valutazione è costituito proprio dal
modo di procedere della Procura della Repubblica di Ca-
tania e da come i suddetti elementi siano stati, nel tempo,
valutati.
Di conseguenza, appare utile ripercorrere l’iter del pre-
sente procedimento al f‌ine della valutazione degli elemen-
ti prospettati.
Il fascicolo viene “aperto” nel 2007 e, dopo cinque anni
di indagine, la Procura della Repubblica ritiene di dover
chiedere l’archiviazione del procedimento.
Il procedimento numero 4888-2007, ha una vicenda
non usuale.
L’indagine nasce a carico di G. e C.; al primo viene con-
testato il reato di riciclaggio, aggravato dall’aver il sud-
detto agito al f‌ine di agevolare l’associazione maf‌iosa cosa
nostra; al secondo viene contestato il reato di concorso
esterno in associazione maf‌iosa.
La genesi del procedimento ha avuto origine da alcune
dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia G. il quale
riferiva che G.A., un imprenditore messinese, stava rici-
clando delle somme di denaro provenienti da cosa nostra,
derivanti, tra gli altri, da A. e S., in un affare relativo alla
costruzione di un importante centro commerciale a Cata-
nia, in società con l’editore catanese e coimputato C.
Le dichiarazioni di X apparivano meritevoli di appro-
fondimenti in quanto G. era stato condannato, all’epoca,
in primo grado, proprio per avere riciclato delle somme
di denaro di S. suocera di S., personaggio collegato ad A.,
uomo di onore di cosa nostra che operava a Messina; inol-
tre, G. era stato arrestato dalla Procura di Reggio Calabria
proprio per concorso esterno in associazione maf‌iosa di-
retta da A.; inoltre, le dichiarazioni del collaboratore tro-
vavano un importante riscontro in alcune intercettazioni
telefoniche effettuate in un procedimento penale della
Procura della Repubblica di Messina in cui risultava che,
nell’anno 2001 e 2002, G. aveva avuto numerosi contatti
telefonici con C. e che tali contatti avevano avuto ad og-
getto proprio la progettazione e realizzazione di un centro
commerciale in Catania.
Sulla base delle stesse dichiarazioni di G.A., che pre-
cisava che l’affare era relativo ad un centro commerciale
di 22 ettari posto nei pressi della tangenziale di Catania
(direzione Siracusa) vicino ad un distributore IP, la poli-
zia giudiziaria delegata individuava un affare curato dallo
stesso C. e relativo alla costruzione di un centro commer-
ciale in contrada (omissis) su un’area di circa 24 ettari,
promosso dalla società I. su terreni di proprietà di C. e
della società sud (omissis), società a quest’ultimo ricon-
ducibile.
Iniziavano, così, nei confronti di G. sia indagini tec-
niche, riscontrate da servizi di osservazione, che indagi-
ni di natura patrimoniale, che si estendevano all’analisi
dell’iter amministrativo del centro commerciale promosso
dalla I. in contrada (omissis) e oggi denominato “P.”.
In particolare, si verif‌icava che: il centro commerciale
denominato “P.” nasceva a seguito di un progetto formal-
mente presentato dalla società I. su dei terreni ricondu-
cibili a C., terreni che la I. prometteva di acquistare; il
complesso iter amministrativo richiedeva anche la modi-
f‌ica del PRG di Catania, trattandosi di terreni siti in zona
agricola; nella compagine delle I. entrava a fare parte lo
stesso C.; le azioni delle I., nell’aprile del 2007, venivano
vendute, una volta ottenute tutte le autorizzazioni e con-
cessioni, ad un imprenditore sardo, Z. (società), e ad una
società collegata alla A. (Spa); questo gruppo imprendito-
riale acquistava le azioni delle I. dei vari soci, tra cui il C.
e sua moglie, oltre ai terreni riconducibili allo stesso C.;
C., per tale affare, riceveva il prezzo complessivo di oltre
28 milioni di euro; la società I., costituita da imprenditori
pugliesi, aveva quali soci delle persone di Palermo, tra cui
il fratello dell’onorevole C., e che alcuni parenti di questi
soci avevano rapporti con cosa nostra (inoltre, che pur
avendo impiegato un capitale modesto per entrare nella
società, rivendendo agli acquirenti sardi, avevano realiz-
zato una plusvalenza notevole).
Veniva sentito il collaboratore di giustizia palermitano
C., in data 10 marzo 2009, il quale - pur dichiarando di non
conoscere specif‌icamente l’affare promosso dalla I. - rife-
riva che: “[. . .] Sulla base della mia esperienza, pur non
conoscendo nulla di specif‌ico con riguardo alla società I.,
posso affermare che - nelle ipotesi in cui si intenda costru-
ire un grosso centro commerciale - i problemi che deve
affrontare l’imprenditore e/o la società che assume una
tale iniziativa, sono di triplice natura:
un primo problema riguarda il reperimento dell’acqui-
sto dei terreni che devono essere di natura non edif‌icabile,
allo scopo di acquisirli ad un prezzo basso, e che poi - at-
traverso gli agganci politici locali - devono subire un cam-
bio di destinazione a zona edif‌icabile a f‌ini commerciali;
un secondo problema, riguarda la “messa a posto”
con la criminalità organizzata locale. La costruzione di
un grosso centro commerciale movimenta grosse somme
di denaro che vanno dalla mediazione per l’acquisto dei
terreni, alle forniture e alla costruzione stessa; poi, an-
cora, alle assunzioni del personale, nonché il successivo
insediamento di specif‌ici esercizi commerciali da utiliz-
zare nella logica del racket; il terzo ordine di problemi,
trattandosi di iniziative di particolare rilevanza, riguarda
anche l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative
del competente assessorato della regione siciliana. Si trat-
ta dell’autorizzazione alla grande distribuzione rilasciato
all’assessorato al Commercio.
Ragionando, quindi, nella prospettiva delle anzidet-
te categorie di problemi ai quali non si sottrae alcuna
iniziativa del settore in Sicilia, i nomi dei personaggi in
precedenza richiamati potrebbero ben rientrare in una
strategia volta a superare le anzidette diff‌icoltà. V., infatti,
è soggetto politico particolarmente inf‌luente alla Regione
siciliana, come ad esempio nell’anno 2000-2001, allorché
venne effettuato l’operazione del centro commerciale di
(omissis), tempo durante il quale l’assessorato al Com-
mercio era proprio nella titolarità di un esponente di
(omissis), formazione della quale fa parte V. In sostanza
potrebbe vedersi la partecipazione di V. come la chiave per
superare i problemi di natura regionale.

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