Tribunale Penale di Bari uff. gip, 27 novembre 2015

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4/2016 Rivista penale
MERITO
Può, poi, essere concesso all’Ammannati il benef‌icio
della sospensione condizionale della pena, atteso che - in
considerazione dello stato di incensuratezza e della con-
dotta successiva all’infortunio (ha adempiuto alle prescri-
zioni impostegli dall’USL) - è prevedibile che si asterrà dal
commettere ulteriori reati.
Quanto alla richiesta risarcitoria avanzata dalla co-
stituita parte civile, ritiene il Tribunale suff‌icientemente
provato il danno da essa subito, che va liquidato in sepa-
rata sede.
Ritiene, altresì, il Giudice che, in assenza di qualsivo-
glia iniziativa risarcitoria spontanea dell’imputato, debba
essere accordata alla parte civile una provvisionale imme-
diatamente esecutiva, che - tenuto conto dell’entità del
danno e della sensibile diminuzione della capacità lavora-
tiva - va f‌issata nella misura di euro cinquantamila.
Le spese di costituzione e difesa della parte civile van-
no liquidate come da dispositivo. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI BARI
UFF. GIP, 27 NOVEMBRE 2015
EST. ABBATTISTA – IMP. X
Giudizio immediato y Presupposti y Evidenza
della prova y Potere-dovere del Gip y Richiesta di
ulteriori informazioni in merito all’esito di proce-
dimento cautelare y Sussistenza y Fattispecie rela-
tiva a richiesta di giudizio immediato formulata dal
P.M. nei riguardi di soggetto sottoposto ad indagini
per rapina aggravata.
. A fronte della richiesta del P.M. di emissione di giu-
dizio immediato tipico, ex art. 453, comma 1, c.p.p.,
rientra nel potere-dovere del Gip richiedere all’organo
inquirente ulteriori informazioni in merito all’even-
tuale subprocedimento cautelare instauratosi dinanzi
al Tribunale della Libertà. (Fattispecie in materia di
rapina aggravata) (c.p.p., art. 453; c.p., art. 628)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, in data 16 novembre 2015, il P.M. richie-
deva l’emissione di decreto di giudizio immediato nei con-
fronti del prevenuto e che detta richiesta perveniva presso
la Cancelleria G.i.p. in data 23 novembre 2015;
considerato che con provvedimento interlocutorio del
25 novembre 2015 questo giudice invitava il P.M. (usan-
do l’espressione testuale “si prega”) ad “acquisire esiti di
eventuale ricorso al Tribunale della Libertà, idonei ad in-
cidere sull’evidenza della prova”;
considerato, altresì, che, con nota del 26 novembre
2015, il P.M. restituiva gli atti, insistendo nella richiesta di
emissione di giudizio immediato e ritenendo non necessa-
rio assumere informazioni sull’esperimento di istanze di ri-
esame, in quanto la sua richiesta risultava fondata sull’art.
453, comma 1, c.p.p. (articolo di legge citato espressamen-
te per la prima volta dal P.M. in questa sede) che, a dire
dell’organo inquirente, richiede il solo rispetto del termi-
ne di novanta giorni dall’iscrizione del nome dell’indagato
nell’apposito registro ex art. 335 c.p.p., il previo interroga-
torio e la presenza di un quadro probatorio evidente, lad-
dove eventuali informazioni si assumevano richiedibili, da
parte del giudice, solo in caso di giudizio immediato “custo-
diale” ex art. 453, comma 1 bis, c.p.p., specif‌icandosi, altre-
sì, l’insindacabilità da parte del giudice del dibattimento
sia sull’evidenza della prova sia sulla tempestività o meno
della richiesta ed il difetto di condizionamento alcuno, sul-
le valutazioni del Gip in ordine alla richiesta di giudizio
immediato, ad opera dell’esito del subprocedimento inci-
dentale tenutosi dinanzi al Tribunale della Libertà;
rilevato che, in sede di richiesta di giudizio immediato
ex art. 453, comma 1, c.p.p., il Gip è tenuto alla verif‌ica
della sussistenza dell’evidenza della prova – tradizional-
mente intesa come prova evidente di fondatezza dell’accu-
sa (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, n. 5355/93; Cass., sez. III,
n. 15833/2001) – rispetto alla richiesta del P.m., dovendosi
in detta verif‌ica spiegarsi anche il ruolo super partes e di
garanzia del giudice, il quale può, a tal f‌ine, verif‌icare se:
- medio tempore, sia intervenuta, in ipotesi, pronuncia
riqualif‌icatoria da parte del Tribunale del riesame adìto ex
art. 309 c.p.p. – nel caso concreto, il Gip procedeva ad in-
terrogatorio di garanzia, dando avviso al difensore dell’av-
venuto deposito degli atti presso la propria Cancelleria,
ex art. 293, comma III, c.p.p., in data 13 novembre 2015,
mentre il P.M. richiedeva giudizio immediato in data 16
novembre 2015, quando erano ancora aperti i termini per
la proposizione di riesame da parte dell’indagato –, ovvero
pronuncia demolitoria, entrambe idonee ad incidere sul-
la ridetta evidenza della prova e sul titolo di reato per il
quale si dispone il giudizio (la rapina aggravata potendo
“degradare” in rapina semplice od in “furto con strappo”),
tanto che la giurisprudenza non ha mancato di rimarcare
come la richiesta di giudizio immediato possa essere riget-
tata dal Gip ove sopravvenga l’insussistenza dei gravi indi-
zi di colpevolezza (in termini Cass., sez. II, n. 15578/2012);
- siano, in alternativa, inutilmente decorsi i termini per
l’esperimento del ricorso incidentale ex art. 309 c.p.p.;
- una diversa qualif‌icazione giuridica del fatto appaia,
in ipotesi, idonea ad incidere sulla stessa individuazione
del competente organo giudicante di merito, se monocra-
tico o collegiale, dinanzi al quale disporre il giudizio;
considerato che il P.M., dominus del procedimento,
benché esplicitamente richiesto, non ha fornito alla de-
libazione del giudicante i predetti elementi, il che rende
la valutazione del Gip un esercizio reso “al buio”, sull’as-
serito presupposto di non essere condizionato il giudice
dagli esiti del sub procedimento incidentale de libertate
dinanzi al Tribunale del Riesame, e, dunque, l’emissione
del decreto di giudizio immediato una sorta di “atto dovu-
to” sulla base dei soli elementi forniti dall’organo inqui-
rente, mentre si sconoscono tuttora gli eventuali sviluppi
del procedimento;
ritenuto, pertanto, di non poter decidere, allo stato,
sull’istanza di cui in premessa. (Omissis)

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