Tribunale civile di Torino sez. III, 2 ottobre 2013, n. 5809 (ud. 27 settembre 2013)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2014
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
SEZ. III, 2 OTTOBRE 2013, N. 5809
(UD. 27 SETTEMBRE 2013)
EST. DI CAPUA – RIC. X.F. (AVV. RISCOSSA) C. PREFETTURA DI TORINO (AVV.
DISTR. STATO)
Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y Op-
posizione y Giudizio in grado di appello avverso
sentenza del Giudice di pace y Violazione del Codice
della Strada y Rito applicabile y Individuazione.
. In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione re-
lativa a violazione del Codice della Strada, ai giudizi in
grado di appello avverso le sentenze pronunciate dal
Giudice di pace non si applica la disciplina speciale,
dettata con esclusivo riguardo al giudizio di opposi-
zione di primo grado, ma le norme ordinarie in grado
di appello. (nuovo c.s., art. 7; nuovo c.s., art. 204 bis;
nuovo c.s., art. 205; d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, art.
6; d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, art. 7) (1)
(1) Principio già affermato da questo stesso Tribunale nelle sentenze
citate in parte motiva e, prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n.
150/2011, da Cass. civ, sez. un., ord. 18 novembre 2010 n. 23285, in
questa Rivista 2011, 112.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1.1. Con ricorsi depositati presso la Cancelleria del
Giudice di Pace di Torino in data 26 gennaio 2012, il sig. X.
F. ha proposto opposizione avverso:
- l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Torino n.
119793/R/07 VV.UU.TO in data 19 settembre 2011, con cui
è stato ingiunto al sig. X. F. di versare la somma di Euro
76,00= oltre alle spese di notif‌ica e di bollo, per comples-
sivi Euro 93,39=, per violazione dell’art. 7 Codice della
- l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Torino n.
119794/R/07 VV.UU.TO in data 19 settembre 2011, con cui
è stato ingiunto al sig. X. F. di versare la somma di Euro
76,00= oltre alle spese di notif‌ica e di bollo, per comples-
sivi Euro 97,82=, per violazione dell’art. 7 Codice della
- l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Torino n.
118963/R/07 VV.UU.TO in data 19 settembre 2011, con cui
è stato ingiunto al sig. X. F. di versare la somma di Euro
76,00= oltre alle spese di notif‌ica e di bollo, per comples-
sivi Euro 93,39=, per violazione dell’art. 7 Codice della
1.2. Riuniti i relativi procedimenti, all’esito del giudizio
di primo grado il Giudice di Pace di Torino, con Sentenza
n. 5098/12 datata 30 maggio 2012, depositata in data 5 giu-
gno 2012, ha respinto il ricorso confermando le predette
ordinanze-ingiunzioni.
1.3. Con ricorso datato 24 settembre 2012, depositato
presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 15
ottobre 2012, il sig. X. F. ha proposto appello avverso la
predetta Sentenza del Giudice di Pace di Torino.
Con Decreto in data 29 ottobre 2012 il Giudice ha f‌is-
sato udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c., mandando
alla parte appellante di notif‌icare ricorso e decreto a con-
troparte.
Parte appellante ha fondato l’appello sui motivi di im-
pugnazione di cui infra ed ha concluso chiedendo l’acco-
glimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. La parte appellata, dichiarata contumace alla pri-
ma udienza, si è poi costituita in data 30 marzo 2013, depo-
sitando comparsa di costituzione e risposta, contestando i
motivi di impugnazione e chiedendo l’accoglimento delle
conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. All’udienza in data 17 maggio 2013 il Giudice, fatte
precisare alla parte appellante comparsa in udienza le
conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa
in decisione, disponendo il deposito delle comparse con-
clusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle
memorie di replica entro il successivo termine perentorio
di 20 giorni a norma dell’art. 190, primo comma, c.p.c.,
richiamato dall’art. 352, comma primo, c.p.c., oltre al pe-
riodo di sospensione feriale dei termini processuali previ-
sto dall’art. 1 Legge n. 742/1969 (ai sensi del quale tutti i
termini processuali subiscono una sospensione di diritto
dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno).
2. Sul rito applicabile ai giudizi in grado di appello av-
verso le sentenze pronunciate dal Giudice di pace ai sensi
degli artt. 2, 6, 7 e 34 D.L.vo n. 150/2011.
2.1. Deve premettersi che, come già anticipato dal Giu-
dice con il citato decreto, secondo l’orientamento della
Sezione III civile del Tribunale di Torino, ai giudizi in
grado di appello avverso le Sentenze pronunciate dal Giu-
dice di pace ai sensi ai sensi degli artt. 2, 6, 7 e 34 D.L.vo
n. 150/2011 non trova applicazione la medesima predetta
speciale disciplina, dettata con esclusivo riguardo al giudi-
zio di opposizione di primo grado, bensì le norme ordinarie
in grado di appello e, in particolare:
- l’art. 341 c.p.c., che prevede che l’appello contro le
sentenze del Giudice di pace si propone al Tribunale;
- l’art. 342 c.p.c., ai sensi del quale “L’appello si propone
con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti

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