Tribunale Civile di Torre Annunziata sez. II, 5 gennaio 2016, n. 26

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2016
MERITO
che l’attore percorreva una strada normalmente aperta al
transito anche nel momento del suo passaggio (vedi testi
presenti). Lasciano fondatamente presumere che il fatto
sia riconducibile a cause non ascrivibili ad alcun titolo alla
morfologia o alla custodia dei luoghi, bensì a circostan-
ze soggettive dell’attore Pizzolante Fernando, con conse-
guente rigetto della domanda.
Alla luce di tali argomentazioni, la domanda proposta
da Pizzolante Fernando nei confronti del Comune di Ra-
cale e con la chiamata in causa di Enel Servizio Elettrico
S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., Consorzio Archimede,
Ditta Malerba Impianti ed Unipol Ass.ni S.p.A. non può
essere accolta.
La peculiarità delle questioni giuridiche trattate sog-
gette a continui mutamenti giurisprudenziali giustif‌icano
la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese della c.t.u. sono poste def‌initivamente a cari-
co di tutte le parti in solido. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZ. II, 5 GENNAIO 2016, N. 26
EST. BARBATO – RIC. X (AVV.TI LIGUORI E DE FUSCO) C. Y ED ALTRA
Risarcimento del danno y Danno non patrimonia-
le y Danno morale y Liquidazione y Criteri y Tabelle
ministeriali di cui all’art. 139 cod. ass. y Persona-
lizzazione.
. In tema di liquidazione del danno non patrimoniale
derivante da sinistro stradale, poichè le tabelle appro-
vate, ex art. 139 cod. ass., dal Ministero dello Sviluppo
economico non prendono in considerazione il comples-
sivo pregiudizio non patrimoniale sofferto dalla vitti-
ma, il Giudice deve procedere ad un’adeguata persona-
lizzazione del danno predetto - personalizzazione che
non deve essere confusa con quella prevista dal terzo
comma dell’art. 139 cod. ass. - al f‌ine di liquidare, con-
giuntamente ai valori monetari di legge, una somma
complessiva che ristori integralmente il pregiudizio su-
bito dalla vittima. (Nella fattispecie, il danno morale è
stato liquidato incrementando il danno biologico nella
misura del 20% per le micropermanenti e del 30% per le
macropermanenti) (c.c., art. 2054; d.l.vo 7 marzo 2005,
n. 209, art. 139) (1)
(1) La Corte costituzionale con sentenza 6 ottobre 2014, n. 235, pub-
blicata in questa Rivista 2014, 979, si è espressa nel senso di ritenere
infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 Cost., la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 139 cod. ass., nella parte in cui – preve-
dendo un risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo)
per lesioni di lieve entità (cosiddette “ micropermanenti ”), derivanti
da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei na-
tanti, basato su rigidi parametri f‌issati da tabelle ministeriali – non con-
sentirebbe di giungere ad un’adeguata personalizzazione del danno. Si
veda, inoltre, Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973, ivi 2009,
25, con nota di M. BONA, Danno biologico e pregiudizi morali nelle
sentenze delle Sezioni Unite: un deciso "no" alla reductio ad unum.
In senso conforme alla pronuncia in commento si veda la sentenza, cita-
ta in parte motiva, Trib. Varese 8 aprile 2010, in www.tribunale.varese.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notif‌icato l’attore, in
epigrafe indicato, deduceva che in data 28 aprile 2003 alle
ore 22.15 circa ill Sant’ Antonio Abate nel mentre stava
procedendo di corsa lungo via Pontone, accostato al mar-
gine sinistro della carreggiata rispetto al proprio senso di
marcia, era stato investito dall’autovettura Nissan Micra tg.
MN579865, la quale nel provenire a tergo a forte velocità,
giunta alla sua altezza aveva deviato verso sinistra investen-
dolo; che, a seguito dell’investimento, aveva riportato serie
lesioni personali che avevano inf‌luenzato negativamente an-
che la sua attività lavorativa di commerciante ortofrutticolo.
Ciò posto X chiedeva, previa declaratoria dell’esclusiva
responsabilità di Y quale proprietario della Nissan Micra
nella causazione del sinistro, la condanna di quest’ultimo
e della Groupama Assicurazioni S.p.a., in persona del le-
gale rappresentante p.t., in solido tra loro al risarcimento
di tutti i danni subìti patrimoniali e non, in seguito al de-
scritto evento lesivo, con vittoria di spese con attribuzione
al difensore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, la Groupama Assicu-
razioni S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,
si costituiva in giudizio e contestava la domanda attorea
chiedendone il rigetto, previa eccezione di improponibi-
lità ex art. 145, 149, 150 D.L.vo 209/2005 e di intervenuta
prescrizione del diritto.
Contumace Y, assegnati i termini di cui all’art. 183 VI
comma c.p.c., raccolta la prova orale richiesta da parte
attrice ed espletata ctu medico-legale sulla sua persona,
la causa rinviata per la precisione delle conclusioni e ve-
niva riservata in decisione all’udienza del 26 maggio 2015,
previa concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190
c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica.
Rimessa sul ruolo per il mancato rinvenimento dei fa-
scicoli di parte, veniva nuovamente riservata in decisione
in data 10 dicembre 2015.
Questioni preliminari.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di Y non
costituitosi in giudizio sebbene ritualmente citato.
Sempre in via preliminare va affermata la proponibilità
della domanda di risarcimento formulata nei confronti della
convenuta compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal
sinistro stradale per cui è causa, avendo l’istante prestato
piena osservanza al disposto di cui agli artt. 22 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile “ratione temporis”) sia
dell’art. 145 ss. D.L.vo 209/2005 con l’invio alla compagnia
evocata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento
ben più di 90 giorni prima della notif‌icazione dell’atto intro-
duttivo del giudizio, completa di tutti gli elementi richiesti
dalla legge (cfr. allegato 5 ss. della produzione attorea).
Per quanto attiene poi all’eccezione di prescrizione
del diritto sollevata dalla Groupama Assicurazioni S.p.a.,
in persona del legale rappresentante p.t., deve rilevarsi
in via del tutto assorbente che la predetta compagnia si è
costituita in giudizio tardivamente, sicché è decaduta dal
potere di sollevare eccezioni non rilevabili di uff‌icio, quale
quella di prescrizione.

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