Tribunale Civile di Milano sez. V, 5 maggio 2017, n. 5021

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2018
MERITO
minazione o attenuazione delle inf‌iltrazioni di umidità; la
espressa specif‌icazione delle opere era da porsi in correla-
zione con le indicazioni del CTU nominato nel preliminare
procedimento ex 696 bis c.p.c.; la richiesta, alla luce delle
diverse indicazioni del CTU della fase di merito, di realiz-
zazione di interventi parzialmente diversi ma comunque
diretti alla già indicata f‌inalità di eliminazione o attenua-
zione delle inf‌iltrazioni di umidità pu˜ considerarsi, anche
in applicazione dei ricordati principi di economia proces-
suale e ragionevole durata del processo, una ammissibile
precisazione che non incide sulla sostanza della domanda
iniziale, ma è diretta a def‌inirla, puntualizzarla, circostan-
ziarla, in correlazione con le nuove acquisizioni tecniche
emerse nel corso del giudizio.
2.3. Come riferimento a fattispecie in parte analoghe i
giudici di legittimità hanno chiarito che “l’umidità conse-
guente ad inadeguata coibentazione delle strutture peri-
metrali di un edif‌icio, può integrare, ove sia compromessa
l’abitabilità e il godimento del bene, grave difetto dell’edi-
f‌icio ai f‌ini della responsabilità del costruttore ex art. 1669
c.c. Tuttavia, qualora il fenomeno sia causa di danni a sin-
goli condomini, nei confronti di costoro è responsabile in
via autonoma ex art. 2051 c.c. il condominio, che è tenuto,
quale custode, ad eliminare le caratteristiche lesive insite
nella cosa propria (vedi Cass. civ., sez. II, 15 aprile 1999, n.
3753), ma anche che “il condominio non risponde dei dan-
ni provocati dall’umidità di risalita al locale semiinterrato.
Spetta al proprietario farsi carico dei necessari interventi
di manutenzione atti a eliminare, o quantomeno a mitiga-
re, i fenomeno (nella specie, la Corte ha ritenuto che le in-
f‌iltrazioni provenienti da parti comuni dell’edif‌icio, da cui
scaturiva l’umidità del locale di proprietà esclusiva, erano
riconducibili alle tecniche in uso all’epoca della costruzio-
ne dell’edif‌icio, tecniche idonee rispetto alla destinazione
dello stesso a magazzino, e alla mancanza di aereazione;
successivamente, il mutamento della destinazione di uso
da magazzino a locale commerciale aveva comportato un
aggravamento delle inf‌iltrazioni. Sicché il fatto del dan-
neggiato, costituito dal mutamento di destinazione d’uso
del locale seminterrato ha avuto eff‌icacia causale tale
da interrompere il nesso tra la cosa e l’evento dannoso,
integrando il caso fortuito richiesto dalla legge perché il
proprietario custode sia esente da responsabilità)” (vedi
Cassazione civile, sez. III, 29 novembre 2011, n. 25239).
Nella fattispecie tuttavia (a differenza del caso esami-
nato da Cass. 25239/2011) il mutamento di destinazione
(da cantina ad abitazione) è avvenuto contestualmente
alla realizzazione dell’immobile. Ciò posto il condominio è
quindi tenuto ad eseguire le opere destinate ad eliminare
o comunque attenuare le inf‌iltrazioni di umidità, ricondu-
cibili comunque a fattori rientranti nell’ambito di respon-
sabilità dello stesso, anche secondo la ripartizione indicata
dal CTU (terreno circostante le murature, sottosuolo, smal-
timento delle acque da parte delle grondaie condominiali).
Il convenuto condominio deve quindi essere condan-
nato alla realizzazione delle opere suggerite dal CTU della
fase di merito ed a rimborsare parte attrice del costo delle
opere di risanamento interne indicate come necessarie
dal CTU del procedimento ex 696 bis c.p.c. (il ciclo di risa-
namento delle muratorie meglio descritto alle pagine 11 e
12), per complessivi euro 6.160,00.
Le ulteriori domande risarcitorie proposte da parte
attrice (correlate ai pretesi danni da omessa locazione a
terzi dell’appartamento ed ai danni ai beni mobili) sono
rimaste totalmente sfornite di prova e devono rigettarsi.
3. In merito alla ripartizione delle spese processuali
occorre in primo luogo evidenziare che trattasi di contro-
versia promossa anteriormente alle modif‌iche dell’art. 92
c.p.c. disposte dalla legge 162/2014.
Occorre inoltre considerare che il convenuto condomi-
nio, a seguito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., aveva
eseguito parzialmente le opere suggerite dal CTU di tale
fase, rif‌iutandosi poi di eseguire gli ulteriori interventi, in
quanto giudicati inutili e pericolosi; parte attrice ha intro-
dotto il presente giudizio di merito richiedendo, inizial-
mente, proprio le opere indicate dal CTU del procedimento
ex 696 bis c.p.c.; tali opere, tuttavia, come accertato dal
nuovo CTU (in accordo peraltro con entrambi i CTP), si
sono in effetti dimostrate non utili e di possibile pregiudi-
zio anche in relazione alla stabilità delle pianti circostanti;
tali elementi, unitamente alla parziale soccombenza reci-
proca, alle ulteriori peculiarità del caso concreto quali in
precedenza esposte (con locali destinati a cantina nel pro-
getto iniziale, con insuff‌iciente rapporto aeroilluminante)
rappresentano validi motivi per compensare integralmente
le spese del precedente procedimento ex 696 bis c.p.c. e
per compensare parzialmente, nella misura della metà, le
spese del presente procedimento; l’altra metà delle spese
di parte attrice relative al presente giudizio si liquidano
come da dispositivo; le spese di CTU del procedimento ex
696 bis c.p.c. e del presente giudizio di merito possono ri-
partirsi, in via def‌initiva al 50% tra le parti. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. V, 5 MAGGIO 2017, N. 5021
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dato con rappresentanza nei confronti dei condomi-
ni y Sussistenza y Atti di straordinaria amministra-
zione y Transazione y Sottoscritta autonomamente
dall’amministratore senza previa autorizzazione
assembleare (e successiva ratif‌ica) y Mancata con-
sultazione della commissione dei condomini previ-
sta da pregressa delibera y Inadempimento contrat-
tuale y Conf‌igurabilità y Violazione art. 1130, n. 1,
c.c. per inadempimento all’obbligo di eseguire le
delibere condominiali y Sussiste.
. Nei rapporti tra ciascuno dei condòmini e l’ammini-
stratore risultano applicabili le regole attinenti al man-
dato con rappresentanza, richiamate dall’art. 1129,
comma 15, c.c. Conseguentemente – poiché ex art.
1708, comma 2, c.c. gli atti di straordinaria amministra-
zione devono essere indicati espressamente dai man-

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