Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

Notifica per pubblici proclami

I Signori Carfi' Angelo, Morelli Giulio, Appicelli Raffaele, Cannao' Giuseppe, Massaro Giuseppe, Pampaloni Gian Ernesto, Campisi Sebastiano e Pace Giovanni, tutti Marescialli Capo del Corpo della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall'Avv. Corrado Mauceri presso la cui persona e Studio hanno eletto domicilio in Genova, Via Palestro 2/3, in seguito alla partecipazione alla procedura di avanzamento a scelta e per esami al grado di Maresciallo aiutante per l'anno 1998, concorrendo ai posti per il contingente ordinario, e alla loro mancata utile iscrizione nelle graduatorie di merito finali, con conseguente mancata promozione al superiore grado di Maresciallo Aiutante, con ricorso al TAR Liguria n. 1170/2000 promosso contro il Ministero delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza-, il Ministero delle Finanze - Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza -, la Commissione Giudicatrice delle prove d'esame per la procedura di valutazione dei Marescialli Capo interessati all'avanzamento "a scelta per esami" al grado di Maresciallo Aiutante per l'anno 1998, costituita presso il Comando Generale della Guardia di Finanza e nei confronti del Signor Rosario Ioele, controinteressato, hanno chiesto l'annullamento A) del punteggio definitivo di merito conseguito dai ricorrenti nella fase della procedura selettiva de qua relativa alle prove d'esame; B) del punteggio definitivo di merito dagli stessi ottenuto nella fase relativa alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti; C) del punteggio di merito finale dagli stessi conseguito nella procedura di valutazione; D) delle conseguenti posizioni di iscrizione nel "Quadro di avanzamento" relativo al contingente di appartenenza, rispettivamente ottenute dai ricorrenti; risultati tutti comunicati agli stessi ricorrenti a partire dal 7 maggio 2000, nonche' l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, connesso e/o conseguente a quello impugnato in principalita', nessuno escluso e segnatamente, l'annullamento E) della graduatoria di merito finale e del pertinente quadro di avanzamento conseguentemente formati dalle intimate Amministrazioni F) della nota Comando Generale della G.D.F - I Reparto Prot. 150097/1230/2 in data 6 giugno 2000; i ricorrenti, inoltre, hanno chiesto l'accertamento del conseguente loro diritto a conseguire la promozione al grado di Maresciallo Aiutante, mediante iscrizione in posizione utile nella graduatoria di merito finale e/o nel pertinente Quadro di avanzamento. Con il primo motivo di censura, i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimita' dei provvedimenti ed atti impugnati per violazione di legge, violazione del principio di trasparenza e legalita' e dell'azione amministrativa; violazione dei principi generali in materia di procedure selettive; violazione dell'art. 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 58, comma terzo del D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 1999; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del D.M. 7 agosto 1996, n. 424; violazione degli artt. 8, 12, comma 1 e 15, comma 1 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 per non aver L'Amministrazione intimata provveduto, nella procedura selettiva di cui trattasi, alla preventiva fissazione di ragionevoli e precisi criteri da seguire nella valutazione dei "precedenti di servizio" e dei "titoli di servizio" (ex artt. 12 e 13 D-M- 424/96) posseduti dai canditati come avrebbe, invece, dovuto doverosamente fare, giusta le disposizioni in rubrica ed alla luce degli imprescindibili principi normativi richiamati, direttamente discendenti dai canoni di rango costituzionale. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno dedotto l''illegittimita' degli impugnati atti e provvedimenti per violazione di legge ed eccesso di potere; violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990,n. 241; eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, disparita' di trattamento, ingiustizia grave e manifesta per non aver l'Amministrazione consentito ai ricorrenti di accedere a tutti gli atti relativi allo svolgimento della procedura di che trattasi e per non essere i predetti atti e provvedimenti motivati, non recando l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche di diritto che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. Con sentenza n. 1740/2011, il TAR Liguria, Sezione I, visti gli atti di costituzione del Ministero delle Finanze e del Comando Regionale Liguria Guardia di Finanza; vista la sentenza della Sezione n. 305/2004 di accoglimento del ricorso; vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 8724/2010 che, accogliendo l'appello dell'Amministrazione soccombente in primo grado, annullava la sentenza n. 305/2004 per omessa integrazione del contradditorio, rimettendo gli atti al primo giudice per il prosieguo della causa...

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