Tribunale penale di Alessandria sez. sorv., decr. 15 maggio 2014, n. 1173

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giur
Rivista penale 7-8/2014
MERITO
come da relazione in data 24 gennaio 2003, allegata alla
contabilità del condominio.
Oltre quanto sopra esposto, ulteriori riscontri alle di-
chiarazioni dello Iannaccone circa la regolarità della ge-
stione dallo stesso tenuta nei lunghi anni della sua am-
ministrazione sono costituiti dalla informativa a f‌irma del
maggiore della Guardia di Finanza della Compagnia di
Caserta, Luigi Canfora, e dalla deposizione del maresciallo
delegato a tali investigazioni, Francesco Di Fratta: l’esito
delle indagini svolte era nel senso della perfetta gestio-
ne contabile svolta dal generale, e, quindi della assoluta
calunniosità delle incolpazioni a lui mosse dall’odierno
appellante.
A’ sensi dell’articolo 578 c.p.p., vanno confermate le
statuizioni civili adottate in primo grado, ad eccezione di
quella della riconosciuta provvisionale, che si stima con-
gruo - nella presente sede - ridurre alla misura di euro
10.000,00, in quanto il danno ex art. 2059 c.c. sinora as-
solutamente provato - salve le valutazioni da svolgere a
cura del giudice civile in sede di determinazione globale
del danno cagionato alla parte civile - deve essere conf‌ina-
to nei suddetti limiti quantitativi.
L’imputato è tenuto alla rifusione delle spese sostenute
dalla parte civile relativamente al presente grado di giudi-
zio, che si stima congruo - in considerazione dell’attività
svolta - liquidare nella misura di euro 1.000,00, oltre I.V.A.
e C.P.A. - se dovute - come per legge. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI ALESSANDRIA
SEZ. SORV., DECR. 15 MAGGIO 2014, N. 1173
EST. VIGNERA – IMP. P.
Difesa e difensori y Patrocinio dei non abbienti y
Compenso del difensore y Liquidazione y Parametri
del D.M. n. 55/2014 y Derogabilità ex art. 1 D.M. n.
140/2012 y Ammissibilità.
. Nella liquidazione del compenso spettante al difen-
sore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello
Stato (o di soggetti ad esso assimilati ex artt. 115 ss.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115) il giudice non è tenuto ad
uniformarsi inderogabilmente ai parametri introdotti
dal D.M. n. 55/2014, dovendosi considerare ancora in
vigore l’art. 1, comma 7, D.M. n. 140/2012, secondo cui
le soglie numeriche tabellari non sono vincolanti per
la liquidazione stessa. (Fattispecie in tema di proce-
dimento di sorveglianza). (d.m. 10 marzo 2014, n. 55;
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 115; d.m. 20 luglio
2012, n. 140, art. 1) (1)
(1) Interessante pronuncia che, ripercorrendo gli ambiti applicativi
del D.M. n. 140/2012 e del D.M. n. 55/2014, ritiene i valori tabellari
indicati in quest’ultimo non vincolanti per la liquidazione dei com-
pensi spettanti ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese
dello Stato per l’attività svolta innanzi al Magistrato di sorveglianza.
Il D.M. 10 marzo 2014, n. 55/2014 trovasi pubblicato in questa Rivista
2014, 531; il D.M. 20 luglio 2012, n. 140, è pubblicato ivi 2012, 927.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La magistratura di sorveglianza provvede di regola
alla liquidazione dei compensi spettanti ai difensori di
soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (o in
ipotesi a questa assimilate dagli artt. 115 ss. D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115: v. art. 115 per il difensore di persona
ammessa al programma di protezione dei collaboratori di
giustizia; art 116 per il difensore di uff‌icio; art. 117 per il
difensore di uff‌icio di persona irreperibile).
A prescindere da quanto si dirà in seguito sui rapporti
intercorrenti col D.M. 140/2012 (recte: Decreto Ministero
Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, Regolamento recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione da parte
di un organo giurisdizionale dei compensi per le profes-
sioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai
sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.
1, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 24 marzo 2012
n. 27), tale liquidazione soggiace oggi alle disposizioni
contenute nel D.M. 55/2014 (recte: Decreto Ministero Giu-
stizia 10 marzo 2014 n. 55, Regolamento recante la deter-
minazione dei parametri per la liquidazione dei compensi
per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6,
L’art. 1 D.M. 55/2014, anzitutto, stabilisce: “Il presente re-
golamento disciplina per le prestazioni professionali i para-
metri dei compensi all’avvocato quando all’atto dell’incarico
o successivamente il compenso non sia stato determinato
in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione
consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione
nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni
off‌iciose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso
di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina
del rimborso spese di cui al successivo articolo 2”.
Le “disposizioni concernenti l’attività penale”, a loro
volta, sono quelle contenute nel Capo III dello stesso D.M.
55/2014 (artt. 12-17).
Fondamentale tra queste si rivela l’art. 12 (Parame-
tri generali per la determinazione dei compensi), il cui
comma 1, dopo avere (in modo ridondante) sostanzial-
mente ripetuto quanto già (icasticamente) scritto nell’art.
12 D.M. 140/2012 (secondo cui ai f‌ini della liquidazione “si
tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso”,
esemplif‌icativamente specif‌icate nell’importanza, nella
natura e nella complessità del procedimento, nell’urgenza
e nel pregio dell’opera prestata, nell’esito ottenuto per
il cliente, nel numero delle udienze diverse da quelle di
mero rinvio, nel tempo necessario all’espletamento delle
attività, ecc.), stabilisce: “Il giudice tiene conto dei valori
medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei
parametri generali, possono, di regola, essere aumentati
f‌ino all’80%, o diminuiti f‌ino al 50%”.
Sennonché, l’allegata Tabella 15. Giudizi penali prende
in considerazione soltanto il “Tribunale di Sorveglianza”,
mentre nulla prevede a proposito del “Magistrato di Sor-
veglianza”: donde la necessità di individuare i parametri
utilizzabili per la liquidazione dei compensi spettanti al
difensore per l’attività svolta innanzi a quest’ultimo.
Orbene!

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