Treet'annì di informatica giuridica

AutoreAngelo Gallizia
Pagine57-65

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Il percorso intellettuale di Vittorio Frosini, ben sintetizzato dal sottotitolo di questo convegno - «Dalla Filosofia del diritto all'Informatica giuridica» -, costituisce, e ha costituito, un punto di riferimento importante: la capacità di Vittorio Frosini di inquadrare sul piano teorico la nascente attività ha aiutato molto gli operatori del diritto, che avvertivano d'essere gli utenti finali dell'informatica giuridica, a capire che lo sviluppo della tecnologia, condizione ovviamente necessaria, è però ancillare rispetto al punto fondamentale, quale è il ruolo effettivo che l'informatica può giocare nell'operare del diritto.

L'aver previsto, mediante strumenti concettuali prima che sperimentali, gli sviluppi dell'informatica nel diritto ed i suoi limiti intrinseci, soprattutto negli anni 60, caratterizzati da una smodata fiducia degli informatici nei metodi puramente quantitativi di approccio e spiegazione dell'operare intellettuale e dal disinteresse o dalla sospettosa sfiducia dei giuristi teorici e pratici, ha rafforzato la convinzione di qualcuno {quorum ego) che riteneva e ritiene da un lato auspicabile l'affidamento all'automa informatico di ogni attività algoritmica di trattamento di dati giuridici, ma dall'altro solo parziale la possibilità di spiegare l'operare del giurista in termini algoritmici.

Spero che questa premessa mi giustifichi per aver accettato di prendere la parola in questo convegno in onore di Vittorio Frosini insieme ad oratori ed in questo luogo di tanto prestigio scientifico.

Il mio intervento, infatti, non deve essere interpretato come tentativo di atteggiarmi a scienziato, come qualche volta succede ai pratici in cerca di prestigio: esprime invece la mia convinzione che sia di qualche importanza ricordare ai teorici dell'informatica giuridica alcuni dei punti di vista degli utenti finali, in particolare degli operatori del diritto privato, quali si sono evidenziati in trent'anni di informatica giuridica.

Tra le ragioni per dare rilievo alle opinioni degli operatori del diritto privato in un ambito rilevante dell'informatica giuridica pubblica - la pubblicità legale in senso lato - sono le seguenti:Page 58

1) gli effetti, e quindi l'efficacia, di questi sistemi si verificano in periferia, mentre le decisioni strategiche vengono prese al centro: spesso accade che le soluzioni adottate non tengono conto adeguatamente delle necessità ed opportunità dell'operare in concreto, ben noto invece, per pratica quotidiana, agli operatori del diritto privato;

2) gli operatori del diritto privato costituiscono sempre più il tramite fra la Pubblica Amministrazione e il suo utente finale, il cittadino.

Quest'ultimo però non è in grado di rappresentarsi e rappresentare in modo tecnicamente adeguato le sue legittime esigenze di servizi.

Sembra quindi spettare agli operatori del diritto privato, e in particolare alle loro organizzazioni professionali, un ruolo di razionalizzazione e rappresentazione di queste esigenze verso il centro;

3) gli operatori del diritto privato sono i destinatali operativi finali delle norme realizzative dei pubblici registri e dalla loro efficace collaborazione dipende, in larghissima misura, il successo dell'informatizzazione dei pubblici registri medesimi. È evidente che la partecipazione a livello progettuale favorisce il coinvolgimento operoso più dell'imperativo di legge.

  1. In uno dei primi convegni cui ho partecipato sui rapporti fra informatica ed attività intellettuali, svoltosi a Torino presso la Fondazione Agnelli dal 9 all'I 1 dicembre 1970 e i cui atti furono pubblicati dalla rivista «L'informatica» (anno 1971, n. 2), lo psicanalista Prof. Fornari, in una relazione che ancora merita d'esser letta o riletta, proponeva un paragone fra la teoria psicopatologica dell'«oggetto bizzarro» (il risultato del processo mentale di scissione e di espulsione di parti del corpo) e l'informatica: ovviamente, nel caso dell'informatica «gli oggetti bizzarri non sono il prodotto di un'esperienza psicopatologica, ma il prodotto della tecnologia».

    Osservava Fornari che la sua tesi «degli oggetti tecnologici come oggetti bizzarri trova, per così dire, la sua verifica. Il calcolatore viene chiamato cervello elettronico. Il fatto di essere una parte del corpo umano scissa e messa all'esterno trova una verifica puntuale e rispecchiata nel linguaggio».

    Aggiungeva Fornari, nel dibattito conclusivo di quel convegno, che nei confronti dell'oggetto bizzarro si riscontrano atteggiamenti diversi, alcuni ne hanno repulsione, altri invece attrazione; atteggiamenti attinenti al «pathos» e non al logos e che, quindi, come tali, precedono qualunque accertamento razionale.

    Ora non sembra dubbio che queste considerazioni si attagliano alla psicologia dei giuristi, teorici e pratici, nei confronti dell'informatica giuridica e, come ogni atteggiamento di tal fatta, sono stati soggetti ad unPage 59 andamento ondulatorio, passando da una fase di generalizzata repulsione a quella di una generale attrazione.

    Mi azzardo a dire che sia l'originaria repulsione...

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