Individuazione delle tratte marittime incentivabili per il trasporto di merci, in attuazione dell'articolo 3, comma 2-quater, della legge 22 novembre 2002, n. 265.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 3, comma 2-quater, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;

Vista la decisione della commissione europea n. C(2005)1155 del 20 aprile 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, che regola le modalita' di ripartizione ed erogazione della somma prevista dalla norma sopra richiamata;

Considerato che l'art. 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica prevede, al comma 1, l'adozione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle tratte marittime incentivabili, conformemente ai criteri individuati nel successivo comma 6;

Ritenuto che le rotte individuate in allegato soddisfino i criteri previsti;

Decreta:

Art. 1.

  1. Le tratte marittime coperte da servizi regolari di linea alla data di entrata in vigore del presente decreto, indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto medesimo, rispondono ai criteri di cui all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205.

  2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, di detto decreto del Presidente della Repubblica, il contributo da accordare alle imprese di autotrasporto, cosi' come individuate dal comma 1 dello stesso articolo, non puo' superare il 20% delle tariffe applicate sulle tratte di cui all'elenco allegato.

    Art. 2.

  3. Sono nuove rotte incentivabili, con riferimento ai criteri di cui all'art. 3, comma 6, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006, gli itinerari che non duplicano tratte gia' esistenti e assicurano collegamenti regolari:

    1. tra l'arco adriatico settentrionale e gli archi adriatici meridionale e ionico;

    2. tra l'arco tirrenico settentrionale e l'arco tirrenico meridionale;

    3. tra gli archi tirrenici ed i porti francesi e spagnoli.

    La relativa cartografia e' consultabile presso il Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose.

  4. Il contributo da accordare sulle nuove rotte non puo' superare il 30% delle tariffe che saranno applicate sulle stesse.

    Art. 3.

  5. Il contributo, accordato ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006, e' calcolato sulla base del valore attribuito alla differenza tra i costi generati dal trasporto su strada e quelli del trasporto via mare delle merci, su ciascuna delle tratte individuate...

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