IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter del medesimo articolo, in relazione agli interventi correlati alle finalita' specificate nello stesso comma 2-ter;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Trattato istitutivo dell'Unione europea;
Vista la comunicazione della Commissione COM (2001) 370 del 12 settembre 2001 «Libro bianco - la politica europea dei trasporti all'orizzonte 2010: l'ora delle scelte»;
Vista l'approvazione della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, della decisione in data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato ai trasporti marittimi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C.205 del 5 luglio 1997 e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Ambito d'applicazione
Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, di seguito denominata: «la legge», in relazione agli interventi correlati alle finalita' di cui al medesimo comma 2-ter.
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Ai fini del presente regolamento:
per «catene logistiche» s'intende: l'insieme della capacita' d'integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo complesso del trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale che tecnologico;
per «cabotaggio marittimo» s'intende: il trasporto via mare di merci e autoveicoli isolati o complessi destinati al trasporto di cose e rimorchi e semirimorchi, tra porti nazionali;
per «innovazione tecnologica» s'intende: l'insieme di interventi finalizzati all'ottimizzazione delle risorse tecnologiche aziendali;
per «ristrutturazione aziendale» s'intendono: le attivita' volte all'ottimizzazione e all'ammodernamento delle strutture aziendali;
per «miglioramento ambientale» s'intende: la realizzazione di standard piu' elevati in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente;
per «potenziamento dell'intermodalita» s'intende: la realizzazione di interventi mirati alla effettuazione di trasporto di merci mediante fruizione combinata di almeno due diverse modalita' (strada-rotaia, rotaia-mare, strada-mare, terra-aria) con le specifiche finalita' del decongestionamento del traffico su strada nonche' del raggiungimento di standard di sicurezza piu' elevati.
Gli interventi agevolativi previsti dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge hanno durata triennale a fare data dalla vigenza dei successivi provvedimenti attuativi.