Trattamento medico plurisoggettivo diacronico e profili di relazionalità dell'elemento colposo

AutoreMattia Miglio - Filippo Ferri
Pagine480-487
480
giur
5/2015 Rivista penale
MERITO
trattamento medico
pLurisoggettivo
diacronico e profiLi
di reLazionaLità
deLL’eLemento coLposo
di Mattia Miglio, Filippo Ferri
SOMMARIO
1. Introduzione. La vicenda sottoposta all’attenzione del
Tribunale di Milano. 2. L’attività medica in equipe. 3. L’appli-
cazione del principio di aff‌idamento nell’interpretazione dot-
trinale; 3-1) Le incertezze giurisprudenziali nell’elaborazione
del principio di aff‌idamento. 4. Equipe diacronica e principio
di aff‌idamento. Un nuovo approccio alla luce della Legge n.
1. Introduzione. La vicenda sottoposta all’attenzione
del Tribunale di Milano
La sentenza qui riportata si inserisce nel f‌ilone giuri-
sprudenziale volto ad analizzare la sussistenza dei prof‌ili
di colpa in capo ai singoli soggetti operanti in contesti
plurisoggettivi all’interno dei quali più soggetti, anche in
distinti contesti spazio-temporali, prestano distinte con-
dotte indirizzate verso uno scopo unitario.
Questa, nello specif‌ico, la vicenda sottoposta all’atten-
zione del Tribunale milanese: poco prima di recarsi presso
il luogo di lavoro, un uomo di origine rumena perdeva
copiosamente sangue dalla propria bocca e accusava dif-
f‌icoltà respiratorie. Recatosi prontamente all’Ospedale di
Cantù, l’uomo dichiarava di lavorare come imbianchino, di
essere un accanito fumatore e di lamentare astenia da di-
versi giorni e veniva così sottoposto, oltre ai prelievi ema-
tici di routine, a una radiograf‌ia toracica, a seguito della
quale i medici del pronto Soccorso constatavano un esteso
addensamento polmonare associato a valori anomali della
proteina C, che facevano indurre i medici per una diagno-
si di tubercolosi polmonare in capo al paziente, anche in
virtù delle origini rumene del paziente (1).
Una volta stabilizzate le condizioni psico-f‌isiche del pa-
ziente, questi veniva trasferito presso l’Ospedale milanese
di Niguarda per procedere alle necessarie cure presso il
Reparto Malattie Infettive all’interno del quale veniva po-
sto in isolamento. Per agevolare i trattamenti sanitari a
favore del paziente presso la struttura milanese, i medici
dell’ospedale canturino allegavano, come da prassi, la
cartella clinica del paziente in cui veniva riportato che il
paziente era stato ricoverato per “polmonite sinistra so-
spetta tubercolare”, che era stato sottoposto a radiograf‌ia
toracica e che si trovava in condizioni generali discrete
e, proprio per tali ragioni, il medico accettante decideva
di non ripetere la radiograf‌ia toracica facendo riferimento
all’esame svoltosi presso l’ospedale di Cantù.
Il giorno successivo al trasferimento, il paziente veniva
visitato dal primario del reparto che non notava sostanzia-
li difformità rispetto alle evidenze presenti nella cartella
clinica. L’unico episodio di rilievo veniva riferito dall’infer-
miere in servizio presso il reparto in quella giornata: nello
specif‌ico, questi, escusso in sede di indagini difensive, di-
chiarava che il paziente aveva espettorato materiale scuro
dalla bocca, a seguito di un colpo di tosse pur precisando
che tale episodio era di scarsa entità e assolutamente
inidoneo ex ante a determinare qualche tipo di iniziativa
medica.
Il giorno seguente, invece, il paziente veniva sottoposto
ad alcuni trattamenti per la ricerca dei batteri della tuber-
colosi, i quali davano tutti esito negativo e facevano così
escludere la sussistenza di tale patologia. Preso atto di ciò,
i medici inoltravano apposita richiesta per l’esame micro-
scopico GRAM così da accertare la presenza di differenti
patologie. Tuttavia, la sera stessa, il paziente accusava un
improvviso episodio di emottisi, a seguito della quale veni-
va sedato, intubato e trasfuso e, in seguito, sottoposto a una
TAC di urgenza, che rivelava la presenza di un’aneurisma
all’aorta con segni di rottura e presenza di infarcimento
polmonare a valle della quale veniva disposta un’angiogra-
f‌ia d’urgenza, nelle more della quale il paziente decedeva
a causa di una crisi bradicardica.
In ordine ai fatti appena descritti, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano chiedeva il rinvio
a giudizio dei quattro medici in servizio presso il Reparto
Malattie Infettive dell’Ospedale Niguarda con l’accusa di
omidicio colposo per non aver superato l’errata diagnosi
di tubercolosi polmonare e, conseguentemente, svolto
i necessari approfondimenti che “se fossero stati svolti
nell’immediato, avrebbero potuto consentire di giungere
alla effettuazione di un intervento chiurgico all’aorta che
avrebbe potuto astrattamente salvare, con elevato grado
di probabilità logica, la vita del paziente”.
In sede di udienza preliminare, i difensori dei quattro
medici chiedevano il rito abbreviato ad esito del quale il
GUP ha escluso che possa essere mosso agli imputati un
rimprovero colposo per non aver evitato l’emottisi f‌inale
che aveva causato la morte del paziente.
Nello specif‌ico, il Giudice rileva che i fatti (emoftoe,
origine rumena del paziente, astenia, tosse persistente da
alcuni mesi) che avevano determinato il ricovero del pa-
ziente presso la struttura ospedaliera di Cantù e che era-
no stati riportati nella cartella clinica inviata al Reparto
Malattie Infettive non consentivano affatto di individuare
univocamente la reale patologia in atto che “rimaneva
un’ipotesi estremamente residuale”. Al contrario, prose-
gue il Giudice, “i richiamati elementi, nel loro comples-
so, erano tali da contribuire sensibilmente allo sviamento

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