LEGGE 15 aprile 1961, n. 291 - Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali

Coming into Force01 Maggio 1961
End of Effective Date31 Dicembre 1973
Published date29 Aprile 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/04/29/061U0291/CONSOLIDATED/19731229
Enactment Date15 Aprile 1961
Official Gazette PublicationGU n.105 del 29-04-1961
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica. hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione per servizio isolato fuori della ordinaria sede di servizio, in localita' distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennita' di trasferta, di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F, vistate dal Ministro per il tesoro, per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede, nonche' per l'eccedente periodo non inferiore ad otto ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo.

Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo e' ridotto del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima localita'. Se la durata della missione, nella stessa localita', eccede i 90 giorni, la misura dell'indennita' di trasferta, per il tempo successivo, e' ridotta del 20 per cento. Qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la continuazione della corresponsione dell'indennita' di trasferta e' subordinata ad una apposita motivazione ministeriale.

Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, ivi compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguirsi saltuariamente in una medesima localita' sono considerate come missione unica e continuativa, quando, nel mese solare, superino complessivamente 240 ore.

Il cambiamento di localita' nell'espletamento di una stessa missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo, sempreche' la distanza minima fra le due localita' considerate sia almeno di 15 chilometri.

Per le missioni da svolgere in localita' distanti meno di 15 chilometri, le indennita' di trasferta di cui al primo comma del presente articolo sono ridotte di un quarto, salvo quanto disposto al terzo comma, lettera d) del successivo articolo 2.

Per le qualifiche non indicate nelle sei tabelle allegate alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1973, N. 836

Art 2.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un trentaduesimo della diaria intera per ogni ora di missione compresa fra le ore 6 e le ore 22 e di un ventiquattresimo per ogni ora compresa fra le ore 22 e le ore 6.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate.

Le altre sono arrotondate a ora intera. L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni compiute:

  1. nelle ore diurne quando siano inferiori alle 5 ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti lo stesso giorno solare;

  2. nella localita' di abituale dimora anche se questa e' distante piu' di 15 chilometri dall'ordinaria sede di servizio;

  3. nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione e' svolta come normale servizio di istituto dal personale di vigilanza e di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, ecc.);

  4. nelle localita' distanti meno di 8 chilometri dallo edificio in cui ha sede l'ufficio collegate con questo da regolari servizi di linea;

  5. nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi per centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o gemmazioni dell'agglomerato stesso destinato ad estendersi.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1973, N. 836

Art 3.

La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennita' da corrispondersi per le missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per periodi di missione gia' decorsi data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1973, N. 836

Art 4.

Al titolare di un ufficio incaricato della reggenza o della supplenza anche di altro ufficio in localita' distante meno di 8 chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede della reggenza o della supplenza, una indennita' di trasferta pari a 5 volte la misura oraria prevista nell'articolo 2 della presente legge per la qualifica o grado rivestito; Detta indennita' e' comprensiva delle spese di trasporto. Nel caso di distanza superiore, si applica la disposizione di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1973, N. 836

Art 5.

Ai fini della presente legge, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione viene compiuta. Se la stazione e' situata fuori del centro abitato o della localita' isolata da raggiungere, la distanza intercorrente fra la stazione e il relativo centro abitato o la localita' isolata, viene portata in aumento.

In modo analogo si computano le distanze per i viaggi compiuti con altri servizi di linea.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui ai precedenti due commi, le distanze si computano dalla casa municipale del Comune ovvero dalla sede dell'ufficio (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una localita' isolata.

Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la localita' sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla localita' piu' vicina al luogo di missione. Nel caso invece che la localita' di missione si trovi oltre la localita' di dimora, le distanze si computano da quest'ultima localita'.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1973, N. 836

Art 6.

Le indennita' di trasferta derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge sono ridotte del 5 e del 10 per cento per le missioni da compiere in Comuni con popolazione inferiore ai 500 mila e 50 mila abitanti, rispettivamente.

I Comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti sono considerati, ai fini dell'applicazione del precedente comma, come Comuni con popolazione compresa fra 50.000 e 499.999 abitanti.

Qualora il dipendente svolga la missione nella stessa giornata in Comuni diversi; ha titolo, per quella giornata, all'indennita' di trasferta prevista per il comune con popolazione maggiore.

Le riduzioni di cui al presente articolo si cumulano con quelle di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1973, N. 836

Art 7.

Il giorno e l'ora di inizio e fine della missione devono risultare, per dipendenti con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, da dichiarazione scritta dei dipendenti stessi, dichiarazione che puo' essere apposta anche in calce alla tabella di liquidazione.

Per gli altri dipendenti, il giorno e l'ora di inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione e' disposta. Il giorno e l'ora d'inizio del viaggio di ritorno devono risultare da dichiarazione dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione e' svolta la missione. Da questa ultima formalita' puo' prescindersi nei casi in cui il capo dell'ufficio che ha ordinato la missione ritenga tale formalita' non necessaria.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1973, N. 836

Art 8.

Per i dipendenti addetti a servizi per il cui espletamento occorrano, di regola, piu' di quindici missioni al mese, l'indennita' di trasferta e' ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima. Detta riduzione non si cumula con quella di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Ai fini del comma precedente, le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquisti comunque titolo all'indennita' di trasferta.

Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o da qualsiasi altro pubblico ente, l'indennita' di trasferta e' ridotta, rispettivamente, di un terzo o della meta'. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennita' e' ridotta a un terzo.

Nel caso di uso di foresterie, i dipendenti in missione sono tenuti a pagare un corrispettivo pari ad un quarto dell'indennita' di trasferta di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. L'ammontare di detto corrispettivo deve essere indicato nella tabella di liquidazione dell'indennita' di trasferta, allegando la quietanza comprovante il pagamento effettuato alla foresteria.

La riduzione di cui al terzo comma del presente articolo viene disposta anche se l'indennita' di trasferta e' ridotta a norma del quinto comma dell'articolo 1 della presente legge.

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18...

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